«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 2729, afferma che il potere di ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzato per imporre al privato, alle medesime condizioni economiche, la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti nelle more della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore: il potere autoritativo non può sconfinare in ragione dell’urgenza a deprimere il sinallagma negoziale, in danno del privato contraente, legittimando il risarcimento del danno subito.

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Illegittima l’ordinanza sindacale di proroga tecnica senza corrispettivo

Illegittima l’ordinanza sindacale di proroga tecnica senza corrispettivo

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 2729, afferma che il potere di ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzato per imporre al privato, alle medesime condizioni economiche, la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti nelle more della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore: il potere autoritativo non può sconfinare in ragione dell’urgenza a deprimere il sinallagma negoziale, in danno del privato contraente, legittimando il risarcimento del danno subito.

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La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Massima

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 5 settembre 2022, n. 660, censura l’aggiudicazione (rectius la mancata esclusione) ad un operatore economico quando risulta comprovata l’esistenza di un ‘unico centro decisionale’, accertamento istruttorio da effettuarsi ab externo sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società partecipanti, nonché da altri indici concordanti in grado (nel loro insieme) a dimostrare le azioni e gli accordi collusivi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica.

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Unico centro decisionale

Unico centro decisionale

Massima

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 5 settembre 2022, n. 660, censura l’aggiudicazione (rectius la mancata esclusione) ad un operatore economico quando risulta comprovata l’esistenza di un ‘unico centro decisionale’, accertamento istruttorio da effettuarsi ab externo sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società partecipanti, nonché da altri indici concordanti in grado (nel loro insieme) a dimostrare le azioni e gli accordi collusivi nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica.

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