«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 1° agosto 2025, n. 1339, chiarisce i criteri per individuare l’uso pubblico su una strada privata, il quale preclude ai privati di istallare una sbarra che ne precluda l’accesso.

L’azione di accertamento

Pare giusto rammentare che spetta alla cognizione del giudice amministrativo la classificazione di una strada giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della PA “iure privatorum”, bensì la legittimità, o meno, dell’esercizio del potere autoritativo della stessa PA nell’inserimento delle strade nei propri registri, aspetto da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.

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Divieto di sbarramento in presenza dell’uso pubblico di una strada

Divieto di sbarramento in presenza dell’uso pubblico di una strada

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 1° agosto 2025, n. 1339, chiarisce i criteri per individuare l’uso pubblico su una strada privata, il quale preclude ai privati di istallare una sbarra che ne precluda l’accesso.

L’azione di accertamento

Pare giusto rammentare che spetta alla cognizione del giudice amministrativo la classificazione di una strada giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della PA “iure privatorum”, bensì la legittimità, o meno, dell’esercizio del potere autoritativo della stessa PA nell’inserimento delle strade nei propri registri, aspetto da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 28 luglio 2025 n. 2451, annulla un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente priva dei presupposti di legge: ossia, un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti risolvibili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento: l’assenza di un accertamento tecnico che profili il rischio non rinviabile dimostra la carenza di un elemento indispensabile, ben potendo utilizzare altri mezzi apprestati dall’ordinamento per fronteggiare la situazione a livello di mera potenzialità di minaccia di lesioni alle persone.

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Annullata l’ordinanza sindacale in assenza di presupposti istruttori e motivazionali

Annullata l’ordinanza sindacale in assenza di presupposti istruttori e motivazionali

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 28 luglio 2025 n. 2451, annulla un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente priva dei presupposti di legge: ossia, un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti risolvibili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento: l’assenza di un accertamento tecnico che profili il rischio non rinviabile dimostra la carenza di un elemento indispensabile, ben potendo utilizzare altri mezzi apprestati dall’ordinamento per fronteggiare la situazione a livello di mera potenzialità di minaccia di lesioni alle persone.

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La sez. terza della Corte dei conti centrale, con la sentenza del 4 giugno 2025, n. 87 (relatore Maio), nel rigettare la richiesta della Procura erariale sulla decorrenza del termine di prescrizione, fornisce l’occasione per riflettere sull’esigenza pratica di effettuare una minima istruttoria prima di erogare un contributo, evitando (così facendo) di esporsi al giudizio della Corte (e non solo), in lesione dei principi di buona amministrazione.

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Erogazione di contributi senza verifiche

Erogazione di contributi senza verifiche

La sez. terza della Corte dei conti centrale, con la sentenza del 4 giugno 2025, n. 87 (relatore Maio), nel rigettare la richiesta della Procura erariale sulla decorrenza del termine di prescrizione, fornisce l’occasione per riflettere sull’esigenza pratica di effettuare una minima istruttoria prima di erogare un contributo, evitando (così facendo) di esporsi al giudizio della Corte (e non solo), in lesione dei principi di buona amministrazione.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 maggio 2025, n. 4511 (estensore Rotondo), conferma i vincoli obbligatori sottoscritti in una convenzione urbanistica, ben potendo la parte esigere, mediante l’azione di esecuzione in forma specifica (esatto adempimento), l’adempimento – quale rimedio di carattere generale, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni – qualora la controparte  si rifiuta di onorare la prestazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con la sua estensione alle obbligazioni poste dalla legge.

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Convenzione urbanistica e obblighi cogenti

Convenzione urbanistica e obblighi cogenti

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 maggio 2025, n. 4511 (estensore Rotondo), conferma i vincoli obbligatori sottoscritti in una convenzione urbanistica, ben potendo la parte esigere, mediante l’azione di esecuzione in forma specifica (esatto adempimento), l’adempimento – quale rimedio di carattere generale, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni – qualora la controparte  si rifiuta di onorare la prestazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con la sua estensione alle obbligazioni poste dalla legge.

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L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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Il contraddittorio nell’autotutela

Il contraddittorio nell’autotutela

L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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