«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Nella nuova visione del diritto di accesso, sul modello freedom of information act (cd. F.O.I.A.), avvenuta dall’approvazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 “accesso civico ai dati e documenti” del d.lgs. n. 33/2013, il titolo di legittimazione è alla base dell’istanza ostensiva: il soggetto richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato e non deve motivare la sua pretesa informativa (full disclosure), essendo tale diritto di libertà riconosciuto a “chiunque”, senza limiti oggettivi e soggettivi.

Il diritto di accesso, nella sua forma di diritto di “accesso civico” non esige alcuna registrazione perché la sua natura si fonda sulla volontà di garantire un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio “trasparenza” (right to know), assolvendo, diversamente dal diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, il reclamo collettivo di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione.

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione pubblica, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici al suo interno, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

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Vicinitas, trasparenza e accesso agli atti

Vicinitas, trasparenza e  accesso agli atti

Nella nuova visione del diritto di accesso, sul modello freedom of information act (cd. F.O.I.A.), avvenuta dall’approvazione del d.lgs. n. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 “accesso civico ai dati e documenti” del d.lgs. n. 33/2013, il titolo di legittimazione è alla base dell’istanza ostensiva: il soggetto richiedente non deve dimostrare alcun interesse qualificato e non deve motivare la sua pretesa informativa (full disclosure), essendo tale diritto di libertà riconosciuto a “chiunque”, senza limiti oggettivi e soggettivi.

Il diritto di accesso, nella sua forma di diritto di “accesso civico” non esige alcuna registrazione perché la sua natura si fonda sulla volontà di garantire un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena partecipazione alla realizzazione del principio “trasparenza” (right to know), assolvendo, diversamente dal diritto di accesso, di cui alla legge n. 241/1990, il reclamo collettivo di conoscere le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, più in generale, l’attività e l’organizzazione della pubblica amministrazione (P.A.), anche in funzione di misura di contrasto e prevenzione della corruzione.

Con l’accesso civico chiunque ha il “potere” di controllare democraticamente la conformità dell’attività dell’amministrazione pubblica, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici al suo interno, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

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La tripartizione del diritto di accesso nelle sue dimensioni essenziali viene affrontata, dopo aver chiarito le sue definizioni, procedendo nel dipingere le distinzioni tra il nuovo diritto di accesso civico (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), con gli altri diritti: di accesso civico semplice (d’ora in poi “accesso civico”) e il diritto di accesso documentale o difensivo.

Il diritti di “accesso generalizzato” è quello previsto dal comma secondo dell’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti (le “informazioni” non sono riportate nel citato comma, riprodotte invece nel primo comma) detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto al diritto di “accesso civico”, quello definito dal primo comma dell’art. 5 con obbligo di pubblicazione.

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I diritti di accesso

I diritti di accesso

 

La tripartizione del diritto di accesso nelle sue dimensioni essenziali viene affrontata, dopo aver chiarito le sue definizioni, procedendo nel dipingere le distinzioni tra il nuovo diritto di accesso civico (d’ora in avanti “accesso generalizzato”), con gli altri diritti: di accesso civico semplice (d’ora in poi “accesso civico”) e il diritto di accesso documentale o difensivo.

Il diritti di “accesso generalizzato” è quello previsto dal comma secondo dell’articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti (le “informazioni” non sono riportate nel citato comma, riprodotte invece nel primo comma) detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto al diritto di “accesso civico”, quello definito dal primo comma dell’art. 5 con obbligo di pubblicazione.

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