«Libero Pensatore» (sempre)

In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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Acquisizione di area industriale da un fallimento

Acquisizione di area industriale da un fallimento

In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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La sez. II Roma del TAR Lazio, con la sentenza del 17 ottobre 2022 n. 13214, interviene nel definire le modalità redazionali del provvedimento amministrativo, relativamente ai presupposti sull’esercizio del potere, ovvero la legittimazione giuridica che attribuisce, al firmatario dell’atto, la potestà di incidere nella sfera giuridica del destinatario.

Fatto

La questione, nella sua essenzialità, verte sul rigetto di un condono, dove da una parte, l’atto è stato adottato da un impiegato dell’ufficio tecnico anziché da un dirigente comunale, dall’altra parte, di un difetto di motivazione nell’omettere «di indicare sia gli articoli di legge presuntivamente violati, sia i documenti sulla base dei quali sarebbe stata riscontrata la risalenza temporale dell’abuso edilizio», e, dunque, al di fuori del perimetro temporale di operatività della sanatoria normativa.

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Il provvedimento di rigetto del condono

Il provvedimento di rigetto del condono

La sez. II Roma del TAR Lazio, con la sentenza del 17 ottobre 2022 n. 13214, interviene nel definire le modalità redazionali del provvedimento amministrativo, relativamente ai presupposti sull’esercizio del potere, ovvero la legittimazione giuridica che attribuisce, al firmatario dell’atto, la potestà di incidere nella sfera giuridica del destinatario.

Fatto

La questione, nella sua essenzialità, verte sul rigetto di un condono, dove da una parte, l’atto è stato adottato da un impiegato dell’ufficio tecnico anziché da un dirigente comunale, dall’altra parte, di un difetto di motivazione nell’omettere «di indicare sia gli articoli di legge presuntivamente violati, sia i documenti sulla base dei quali sarebbe stata riscontrata la risalenza temporale dell’abuso edilizio», e, dunque, al di fuori del perimetro temporale di operatività della sanatoria normativa.

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La massima

La sez. I Bari del TAR Puglia con la sentenza 26 novembre 2021, n. 1742, interviene sui poteri rogatori del Segretario comunale che non incontrano limiti territoriali.

I poteri rogatori del Segretario comunale

Il comma 4, lettera c) dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) postula che il Segretario «roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente», esprimendo un potere proprio (ex art. 97 Cost. «Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari») e un’indicazione di principio che lo pone come soggetto a cui compete – in via principale – la funzione notarile dell’Ente, rispetto alla precedente versione (riproduttiva dell’art. 17, comma 68, lettera b) della Bassanini bis) «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente»[1].

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Poteri rogatori del Segretario comunale: limiti territoriali estesi al di fuori del territorio comunale

Poteri rogatori del Segretario comunale: limiti territoriali estesi al di fuori del territorio comunale

La massima

La sez. I Bari del TAR Puglia con la sentenza 26 novembre 2021, n. 1742, interviene sui poteri rogatori del Segretario comunale che non incontrano limiti territoriali.

I poteri rogatori del Segretario comunale

Il comma 4, lettera c) dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) postula che il Segretario «roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente», esprimendo un potere proprio (ex art. 97 Cost. «Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari») e un’indicazione di principio che lo pone come soggetto a cui compete – in via principale – la funzione notarile dell’Ente, rispetto alla precedente versione (riproduttiva dell’art. 17, comma 68, lettera b) della Bassanini bis) «può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente»[1].

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