«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza n. 530 del 9 luglio 2025, dichiara illegittima una sanzione al comproprietario di un immobile abusivo quando è venuta meno la partecipazione al procedimento, omettendo (in evidente errore di procedura) l’individuazione dello stesso nell’ordinanza di demolizione.

L’ordinanza di demolizione

È noto che per giungere al termine di una procedura che accerta un intervento in difformità o senza il titolo abilitativo in ambito edilizio, si affronta un procedimento suddiviso per fasi (c.d. procedimentalizzazione), sicché l’ordinanza di demolizione dell’opera, nonché l’acquisizione a patrimonio in caso di inottemperanza, viene scandito da un necessario contradittorio (c.d. giusto procedimento), ossia dal coinvolgimento degli interessati (coloro che hanno partecipato all’abuso, o che sono in stretta connessione/dominio con il bene), sin dall’accertamento dell’abuso stesso, con il verbale (dal quale, in dettaglio, si comprende la consistenza/superfici/dati metrici delle opere).

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Non sanzionabile il proprietario dall’ordinanza di demolizione non notificata

Non sanzionabile il proprietario dall’ordinanza di demolizione non notificata

La sez. giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con la sentenza n. 530 del 9 luglio 2025, dichiara illegittima una sanzione al comproprietario di un immobile abusivo quando è venuta meno la partecipazione al procedimento, omettendo (in evidente errore di procedura) l’individuazione dello stesso nell’ordinanza di demolizione.

L’ordinanza di demolizione

È noto che per giungere al termine di una procedura che accerta un intervento in difformità o senza il titolo abilitativo in ambito edilizio, si affronta un procedimento suddiviso per fasi (c.d. procedimentalizzazione), sicché l’ordinanza di demolizione dell’opera, nonché l’acquisizione a patrimonio in caso di inottemperanza, viene scandito da un necessario contradittorio (c.d. giusto procedimento), ossia dal coinvolgimento degli interessati (coloro che hanno partecipato all’abuso, o che sono in stretta connessione/dominio con il bene), sin dall’accertamento dell’abuso stesso, con il verbale (dal quale, in dettaglio, si comprende la consistenza/superfici/dati metrici delle opere).

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 giugno 2025, n. 5622, conferma un orientamento granitico secondo il quale non può operare l’istituto del silenzio – assenso in ambito edilizio quando il privato presenta consapevolmente un’errata rappresentazione dei fatti (data di realizzo): l’eventuale pretesa sanatoria per silentium non trova cittadinanza, ben potendo (senza limitazioni) l’Amministrazione operare d’ufficio l’annullamento e i poteri sanzionatori del ripristino dei luoghi.

È noto che in presenza di un’opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, ben potendo l’Amministrazione operare alla rimozione dell’abuso anche a distanza di tempo[1], donde l’inadempimento dell’ordinanza di demolizione, in linea con la natura afflittiva della sanzione, comporta l’acquisizione gratuita[2].

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Il silenzio assenso non opera in presenza dell’infedele rappresentazione

Il silenzio assenso non opera in presenza dell’infedele rappresentazione

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 giugno 2025, n. 5622, conferma un orientamento granitico secondo il quale non può operare l’istituto del silenzio – assenso in ambito edilizio quando il privato presenta consapevolmente un’errata rappresentazione dei fatti (data di realizzo): l’eventuale pretesa sanatoria per silentium non trova cittadinanza, ben potendo (senza limitazioni) l’Amministrazione operare d’ufficio l’annullamento e i poteri sanzionatori del ripristino dei luoghi.

È noto che in presenza di un’opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, ben potendo l’Amministrazione operare alla rimozione dell’abuso anche a distanza di tempo[1], donde l’inadempimento dell’ordinanza di demolizione, in linea con la natura afflittiva della sanzione, comporta l’acquisizione gratuita[2].

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 29 maggio 2025, n. 4106 (estensore Cavallo), conferma la natura del vincolo cimiteriale avente carattere assoluto[1], in relazione alla cura di una molteplicità di interessi pubblici, con la conseguente inedificabilità del suolo, salvo deroghe eccezionali sempre motivabili dalla presenza di un interesse generale, alieno da esigenze dei privati circoscritte a puntuali condizioni elencate dalla legge.

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Il vincolo cimiteriale

Il vincolo cimiteriale

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 29 maggio 2025, n. 4106 (estensore Cavallo), conferma la natura del vincolo cimiteriale avente carattere assoluto[1], in relazione alla cura di una molteplicità di interessi pubblici, con la conseguente inedificabilità del suolo, salvo deroghe eccezionali sempre motivabili dalla presenza di un interesse generale, alieno da esigenze dei privati circoscritte a puntuali condizioni elencate dalla legge.

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 maggio 2025, n. 4640 (estensore Pascuzzi), conferma un orientamento secondo il quale la mancata comunicazione di avviso del procedimento non mina la legittimità dell’ordinanza di demolizione, neppure se il titolare della proprietà risultasse estraneo all’abuso, attesa la natura vincolata del provvedimento[1].

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Ordinanza di demolizione e comunicazione di avvio del procedimento

Ordinanza di demolizione e comunicazione di avvio del procedimento

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 maggio 2025, n. 4640 (estensore Pascuzzi), conferma un orientamento secondo il quale la mancata comunicazione di avviso del procedimento non mina la legittimità dell’ordinanza di demolizione, neppure se il titolare della proprietà risultasse estraneo all’abuso, attesa la natura vincolata del provvedimento[1].

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La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].

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Abuso edilizio rimosso

Abuso edilizio rimosso

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].

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Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella sua chiarezza espositiva dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», esprimendo una forza ripristinatoria (caratterizzata per il fatto che attiene al bene e non al reo) e sanzionatoria (dell’ablazione della proprietà) ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi, rilevando che l’atto è privo di discrezionalità, essendo vincolato all’accertamento dell’abuso: l’inottemperanza.

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Inottemperanza all’ordinanza di demolizione disposta del giudice penale

Inottemperanza all’ordinanza di demolizione disposta del giudice penale

Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella sua chiarezza espositiva dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», esprimendo una forza ripristinatoria (caratterizzata per il fatto che attiene al bene e non al reo) e sanzionatoria (dell’ablazione della proprietà) ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi, rilevando che l’atto è privo di discrezionalità, essendo vincolato all’accertamento dell’abuso: l’inottemperanza.

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