«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 57 del 30 aprile 2024, interviene per condannare i responsabili scolastici della dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante (per quest’ultimo è escluso il danno): beni – pur acquisiti in emergenza pandemica – non vennero mai utilizzati, anzi ingiustificatamente dismessi.

Un pregiudizio all’erario pubblico da una condotta dolosa, risultata dal complesso di atti e comportamenti con l’evidente intento (volontà) di non utilizzare i beni ricevuti e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.

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Le responsabilità dei banchi a rotelle

Le responsabilità dei banchi a rotelle

La sez. giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 57 del 30 aprile 2024, interviene per condannare i responsabili scolastici della dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante (per quest’ultimo è escluso il danno): beni – pur acquisiti in emergenza pandemica – non vennero mai utilizzati, anzi ingiustificatamente dismessi.

Un pregiudizio all’erario pubblico da una condotta dolosa, risultata dal complesso di atti e comportamenti con l’evidente intento (volontà) di non utilizzare i beni ricevuti e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.

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L’ordinanza n. 31646 del 14 novembre 2023, della Corte di Cassazione (sez. Lavoro), interviene per confermare una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e retribuzione) irrogata ad un Comandante della Polizia Municipale per il mancato uso dell’uniforme di servizio (da oltre un anno) svolgendo, in tale arco temporale, servizio in borghese, così cagionando danno all’immagine dell’Ente.

L’addebito deriva da una segnalazione del Sindaco all’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) in relazione al fatto che la divisa, acquistata per tutto il personale in servizio, non veniva indossata dall’interessato, il quale non anteponeva alcun giustificato motivo (ad es. il logoramento della stessa), di converso sistematicamente utilizzava abiti propri (pertanto, non facendosi riconoscere, quasi in anonimato di funzioni, similarmente ai c.d. agenti sotto copertura) per assolvere i compiti di istituto, donde la ritualità della contestazione, ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI).

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Sanzionato il Comandante della PM senza divisa

Sanzionato il Comandante della PM senza divisa

L’ordinanza n. 31646 del 14 novembre 2023, della Corte di Cassazione (sez. Lavoro), interviene per confermare una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e retribuzione) irrogata ad un Comandante della Polizia Municipale per il mancato uso dell’uniforme di servizio (da oltre un anno) svolgendo, in tale arco temporale, servizio in borghese, così cagionando danno all’immagine dell’Ente.

L’addebito deriva da una segnalazione del Sindaco all’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) in relazione al fatto che la divisa, acquistata per tutto il personale in servizio, non veniva indossata dall’interessato, il quale non anteponeva alcun giustificato motivo (ad es. il logoramento della stessa), di converso sistematicamente utilizzava abiti propri (pertanto, non facendosi riconoscere, quasi in anonimato di funzioni, similarmente ai c.d. agenti sotto copertura) per assolvere i compiti di istituto, donde la ritualità della contestazione, ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI).

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