«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 aprile 2026, n. 2921 (estensore Guarracino), interviene sull’esercizio del potere della PA, distinguendo le condizioni nelle quali si manifesta nel concreto la decadenza del “bene della vita”, a fronte di situazioni ingenerate dal privato dove l’Amministrazione risulta “vincolata”, rispetto all’autotutela ove la discrezionalità opera, il tutto alla luce del principio dell’affidamento che interviene in modo diverso.

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Differenza tra decadenza, autotutela e responsabilità della PA

Differenza tra decadenza, autotutela e responsabilità della PA

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 aprile 2026, n. 2921 (estensore Guarracino), interviene sull’esercizio del potere della PA, distinguendo le condizioni nelle quali si manifesta nel concreto la decadenza del “bene della vita”, a fronte di situazioni ingenerate dal privato dove l’Amministrazione risulta “vincolata”, rispetto all’autotutela ove la discrezionalità opera, il tutto alla luce del principio dell’affidamento che interviene in modo diverso.

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  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo

La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo
  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].

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Abuso edilizio rimosso

Abuso edilizio rimosso

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 maggio 2025, n. 4511 (estensore Rotondo), conferma i vincoli obbligatori sottoscritti in una convenzione urbanistica, ben potendo la parte esigere, mediante l’azione di esecuzione in forma specifica (esatto adempimento), l’adempimento – quale rimedio di carattere generale, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni – qualora la controparte  si rifiuta di onorare la prestazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con la sua estensione alle obbligazioni poste dalla legge.

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Convenzione urbanistica e obblighi cogenti

Convenzione urbanistica e obblighi cogenti

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 maggio 2025, n. 4511 (estensore Rotondo), conferma i vincoli obbligatori sottoscritti in una convenzione urbanistica, ben potendo la parte esigere, mediante l’azione di esecuzione in forma specifica (esatto adempimento), l’adempimento – quale rimedio di carattere generale, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni – qualora la controparte  si rifiuta di onorare la prestazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con la sua estensione alle obbligazioni poste dalla legge.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 maggio 2025, n. 4166 (Est. Tulumello), conferma la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione pur in presenza di un sequestro penale del bene (misura cautelativa): l’efficacia (demolizione) decorre dalla liberazione del vincolo (restituzione al proprietario) posto dalla Polizia/Autorità giudiziaria (a garanzia delle esigenze investigative: «le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato», ex comma 1, dell’art. 354 cpp).

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Sequestro penale e ordinanza di demolizione

Sequestro penale e ordinanza di demolizione

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 maggio 2025, n. 4166 (Est. Tulumello), conferma la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione pur in presenza di un sequestro penale del bene (misura cautelativa): l’efficacia (demolizione) decorre dalla liberazione del vincolo (restituzione al proprietario) posto dalla Polizia/Autorità giudiziaria (a garanzia delle esigenze investigative: «le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato», ex comma 1, dell’art. 354 cpp).

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In via generale, in tema di silenzio della PA, l’obbligo giuridico di provvedere – ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione.

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Provvedimento espresso in alternativa al silenzio assenso in ambito edilizio

Provvedimento espresso in alternativa al silenzio assenso in ambito edilizio

In via generale, in tema di silenzio della PA, l’obbligo giuridico di provvedere – ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione.

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