«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La madre naturale (biologica) può conoscere l’identità del figlio adottato solo rivolgendosi al giudice ordinario per la dovuta autorizzazione, in mancanza della quale l’accesso ai dati personali è negato.

La prima sez. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1269 del 8 ottobre 2018, interviene sul diniego all’accesso documentale di un atto di adozione espresso da un’Amministrazione locale e un’Azienda Ospedaliera.

La questione involge l’accesso a dati personali sensibili (in via generale protetti dalle ingerenze di terzi) contenuti nei registri di nascita o nel certificato di assistenza al parto.

La richiesta era strumentale alla conoscenza dell’identità della figlia data in adozione subito dopo il parto.

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Diritto di accesso all’identità del figlio adottato

Diritto di accesso all’identità del figlio adottato

La madre naturale (biologica) può conoscere l’identità del figlio adottato solo rivolgendosi al giudice ordinario per la dovuta autorizzazione, in mancanza della quale l’accesso ai dati personali è negato.

La prima sez. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 1269 del 8 ottobre 2018, interviene sul diniego all’accesso documentale di un atto di adozione espresso da un’Amministrazione locale e un’Azienda Ospedaliera.

La questione involge l’accesso a dati personali sensibili (in via generale protetti dalle ingerenze di terzi) contenuti nei registri di nascita o nel certificato di assistenza al parto.

La richiesta era strumentale alla conoscenza dell’identità della figlia data in adozione subito dopo il parto.

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