«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento incidente la sfera giuridica di un terzo, terzo verso il quale offre la propria attività di coltivatore diretto del terreno di proprietà (della parte ricorrente), rilevando l’assenza del conflitto di interessi.

Inoltre, il GA accoglie il ricorso sull’errata determinazione dell’IMU, il cui valore non ha rispettato i chiari criteri di legge[1].

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Il conflitto di interessi dell’assessore deliberante l’IMU

Il conflitto di interessi dell’assessore deliberante l’IMU

La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento incidente la sfera giuridica di un terzo, terzo verso il quale offre la propria attività di coltivatore diretto del terreno di proprietà (della parte ricorrente), rilevando l’assenza del conflitto di interessi.

Inoltre, il GA accoglie il ricorso sull’errata determinazione dell’IMU, il cui valore non ha rispettato i chiari criteri di legge[1].

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La fonte di riferimento generale sul conflitto di interessi (inserita nell’ordinamento dalla legge n. 190/2012) si rinviene nell’art. 6 bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, dove impone al titolare del potere amministrativo da una parte, «di astenersi in caso di conflitto di interessi», dall’altra parte, quale onere informativo cogente di segnalare «ogni situazione di conflitto, anche potenziale», assicurando una neutralità (c.d. equidistanza) istruttoria e decisionale, in relazione diretta con un principio generale di imparzialità previsto dall’art. 97 Cost.[1].

Il conflitto d’interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto (tipizzato dall’art. 51 c.p.c.), si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo “istituzionale” (primario) ed un altro di tipo “personale” (secondario).

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Approdi sul conflitto di interessi del consigliere comunale

Approdi sul conflitto di interessi del consigliere comunale

La fonte di riferimento generale sul conflitto di interessi (inserita nell’ordinamento dalla legge n. 190/2012) si rinviene nell’art. 6 bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, dove impone al titolare del potere amministrativo da una parte, «di astenersi in caso di conflitto di interessi», dall’altra parte, quale onere informativo cogente di segnalare «ogni situazione di conflitto, anche potenziale», assicurando una neutralità (c.d. equidistanza) istruttoria e decisionale, in relazione diretta con un principio generale di imparzialità previsto dall’art. 97 Cost.[1].

Il conflitto d’interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto (tipizzato dall’art. 51 c.p.c.), si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo “istituzionale” (primario) ed un altro di tipo “personale” (secondario).

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