«Libero Pensatore» (sempre)

L’art. 21 della Cost., esprime un principio di libertà del pensiero, dove il singolo può esprimere le proprie opinioni («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»), una tutela costituzionale aperta, rientrante tra i diritti inviolabili dell’uomo, espressione dei regimi democratici, dove la censura segna i limiti a questa libertà (a volte invocando “la scienza”, suprema espressione del comando che sopprime), ledendo i diritti del singolo (la sfera personale con un’indebita ingerenza), ovvero il diritto di essere informati e di rendere conto delle proprie azioni se il soggetto è un soggetto pubblico.

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Libertà della PA di manifestare il dissenso

Libertà della PA di manifestare il dissenso

L’art. 21 della Cost., esprime un principio di libertà del pensiero, dove il singolo può esprimere le proprie opinioni («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»), una tutela costituzionale aperta, rientrante tra i diritti inviolabili dell’uomo, espressione dei regimi democratici, dove la censura segna i limiti a questa libertà (a volte invocando “la scienza”, suprema espressione del comando che sopprime), ledendo i diritti del singolo (la sfera personale con un’indebita ingerenza), ovvero il diritto di essere informati e di rendere conto delle proprie azioni se il soggetto è un soggetto pubblico.

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Ateismo e propaganda

La sez. I Civ. Cass., con l’ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893, interviene per delimitare i contorni del diritto di pensiero, ex art. 21 Cost., nella sua particolare estensione: mediante affissione di manifesti con i quali si esprimeva una libertà “di non credere”: «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati» il promotore (logo e la denominazione dell’associazione) dell’iniziativa si trova «al loro fianco», risultando una professione pubblica di ateismo.

La rappresentazione non trovava riscontro positivo nella sua estensione contenutistica al punto da essere respinta da una giunta comunale: «risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione».

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Piena liceità delle affissioni di manifesti dei non credenti a garanzia della libertà di coscienza

Piena liceità delle affissioni di manifesti dei non credenti a garanzia della libertà di coscienza

Ateismo e propaganda

La sez. I Civ. Cass., con l’ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893, interviene per delimitare i contorni del diritto di pensiero, ex art. 21 Cost., nella sua particolare estensione: mediante affissione di manifesti con i quali si esprimeva una libertà “di non credere”: «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati» il promotore (logo e la denominazione dell’associazione) dell’iniziativa si trova «al loro fianco», risultando una professione pubblica di ateismo.

La rappresentazione non trovava riscontro positivo nella sua estensione contenutistica al punto da essere respinta da una giunta comunale: «risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione».

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