«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Bologna del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 26 marzo 2026 n. 556 (est. Tagliasacchi), indica un limite del potere amministrativo dovuto ad una auto condotta finalizzata a stabilire i confini dell’esercizio della discrezionalità futura, che potendo spaziare nell’esauribile potestà pubblica (sottesa al perseguimento dell’interesse generale), sulla base di una fonte attributiva dell’esercizio della competenza (ex art. 97 Cost. e suoi derivati della legge n. 241/1990, c.d. principio di legalità) per ragioni di opportunità, anche non necessariamente da motivare puntualmente, decide di arginare l’intensità della sua azione, ponendo vincoli sia sotto forma della creazione di norme interne che di lex specialis, o altre regole, la cui violazione inficia inesorabilmente la legittimità dell’agire, non potendo disattendere l’autovincolo.

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Autovincolo e limiti istruttori del Rup

Autovincolo e limiti istruttori del Rup

La sez. II Bologna del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 26 marzo 2026 n. 556 (est. Tagliasacchi), indica un limite del potere amministrativo dovuto ad una auto condotta finalizzata a stabilire i confini dell’esercizio della discrezionalità futura, che potendo spaziare nell’esauribile potestà pubblica (sottesa al perseguimento dell’interesse generale), sulla base di una fonte attributiva dell’esercizio della competenza (ex art. 97 Cost. e suoi derivati della legge n. 241/1990, c.d. principio di legalità) per ragioni di opportunità, anche non necessariamente da motivare puntualmente, decide di arginare l’intensità della sua azione, ponendo vincoli sia sotto forma della creazione di norme interne che di lex specialis, o altre regole, la cui violazione inficia inesorabilmente la legittimità dell’agire, non potendo disattendere l’autovincolo.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7288 (Estensore Fasano), espone in chiaro tutti i profili e la natura della servitù di uso pubblico, quando un bene privato si spoglia del dominio esclusivo del suo proprietario per volontà formalmente espressa, oppure lasciando transitare i terzi (uti cives) senza anteporre ostacoli (non di precarietà e tolleranza)[1], tale che la continuità del transito subito (anche inconsapevolmente) ne priva la facoltà di disporne in via esclusiva, pur mantenendo la titolarità reale del bene:

  • nel primo caso avviene con atto scritto;
  • nel secondo caso mediante usucapione o dicatio ad patriam.

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La servitù di uso pubblico in area privata

La servitù di uso pubblico in area privata

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7288 (Estensore Fasano), espone in chiaro tutti i profili e la natura della servitù di uso pubblico, quando un bene privato si spoglia del dominio esclusivo del suo proprietario per volontà formalmente espressa, oppure lasciando transitare i terzi (uti cives) senza anteporre ostacoli (non di precarietà e tolleranza)[1], tale che la continuità del transito subito (anche inconsapevolmente) ne priva la facoltà di disporne in via esclusiva, pur mantenendo la titolarità reale del bene:

  • nel primo caso avviene con atto scritto;
  • nel secondo caso mediante usucapione o dicatio ad patriam.

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Il primo comma dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, nella sua chiarezza espositiva e sequenziale, dispone un dovere per le PA di pronunciarsi (clare loqui) con un provvedimento espresso, quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.

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L’inerzia dell’amministrazione in una procedura espropriativa

L’inerzia dell’amministrazione in una procedura espropriativa

Il primo comma dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, nella sua chiarezza espositiva e sequenziale, dispone un dovere per le PA di pronunciarsi (clare loqui) con un provvedimento espresso, quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.

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In generale, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, atteso che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso Ente, ma al contrario è diretto a risolvere controversie intersoggettive[1].

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Legittimazione del consigliere cittadino

Legittimazione del consigliere cittadino

In generale, i consiglieri comunali, in quanto tali, non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, atteso che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi dello stesso Ente, ma al contrario è diretto a risolvere controversie intersoggettive[1].

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L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 26 gennaio 2023 n. 20, interviene sull’attività istruttoria relativa al permesso di costruire, dove il parere della Commissione edilizia pur esterno al procedimento, risulta capace di orientare le scelte amministrative, con efficacia immediatamente lesiva, perciò impugnabile.

La lesività e l’interesse ad agire

In effetti, anche le clausole immediatamente escludenti possono essere impugnate già al momento di pubblicazione del bando, dove il carattere inficiante, di arrestare la partecipazione del concorrente, si presenta quando con assoluta e oggettiva certezza le modalità di gara incidono direttamente sull’interesse dell’operatore economico[1], precludendone, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara.

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Il parere della Commissione edilizia

Il parere della Commissione edilizia

La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 26 gennaio 2023 n. 20, interviene sull’attività istruttoria relativa al permesso di costruire, dove il parere della Commissione edilizia pur esterno al procedimento, risulta capace di orientare le scelte amministrative, con efficacia immediatamente lesiva, perciò impugnabile.

La lesività e l’interesse ad agire

In effetti, anche le clausole immediatamente escludenti possono essere impugnate già al momento di pubblicazione del bando, dove il carattere inficiante, di arrestare la partecipazione del concorrente, si presenta quando con assoluta e oggettiva certezza le modalità di gara incidono direttamente sull’interesse dell’operatore economico[1], precludendone, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, un’utile partecipazione alla gara.

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