«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II Lecce, del T.A.R. Puglia con la sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 (estensore Palmieri), conferma un orientamento già espresso dalla giurisprudenza[1], secondo il quale le norme di legge, anche se non richiamate nel bando di gara (inesistenti) o difformi, sono oggetto all’eterointegrazione solo esclusivamente in presenza di norme imperative, salvo l’esigenza di assicurare la trasparenza e la concorrenza che impone (come nel caso di specie) una diversa valutazione del principio.

In termini diversi, assistiamo ad un processo esterno di implementazione della lex specialis con l’inserimento di una disciplina primaria cogente, destinata a sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa[2], sicché non ricadano sui concorrenti gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante: all’eterointegrazione si deve fare ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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No all’eterointegrazione del bando di gara

No all’eterointegrazione del bando di gara

La sez. II Lecce, del T.A.R. Puglia con la sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 (estensore Palmieri), conferma un orientamento già espresso dalla giurisprudenza[1], secondo il quale le norme di legge, anche se non richiamate nel bando di gara (inesistenti) o difformi, sono oggetto all’eterointegrazione solo esclusivamente in presenza di norme imperative, salvo l’esigenza di assicurare la trasparenza e la concorrenza che impone (come nel caso di specie) una diversa valutazione del principio.

In termini diversi, assistiamo ad un processo esterno di implementazione della lex specialis con l’inserimento di una disciplina primaria cogente, destinata a sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa[2], sicché non ricadano sui concorrenti gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante: all’eterointegrazione si deve fare ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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