«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3950 (Est. Fantini), conferma l’insanabilità della errata autenticazione (alias mancata) della sottoscrizione di accettazione alla carica di consigliere comunale: non opera il soccorso istruttorio, prevalendo il principio di autoresponsabilità.

Fatti

L’appellante impugna il giudicato di prime cure che ha respinto il ricorso per l’annullamento del verbale della Commissione elettorale circondariale di ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

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Errata accettazione della candidatura a consigliere comunale

Errata accettazione della candidatura a consigliere comunale

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3950 (Est. Fantini), conferma l’insanabilità della errata autenticazione (alias mancata) della sottoscrizione di accettazione alla carica di consigliere comunale: non opera il soccorso istruttorio, prevalendo il principio di autoresponsabilità.

Fatti

L’appellante impugna il giudicato di prime cure che ha respinto il ricorso per l’annullamento del verbale della Commissione elettorale circondariale di ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

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Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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Part time e incarichi esterni nella PA

Part time e incarichi esterni nella PA

Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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