«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il pronunciamento

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2020 n. 4771, risponde in maniera positiva al diritto di accesso ai documenti da parte di un giornalista del proprio istituto di previdenza; accesso finalizzato a conoscere le operazioni di conferimento (selezione, corrispondenza di stima, documenti istruttori, contratto/regolamento della gestione patrimoniale/immobiliare del fondo) del patrimonio immobiliare alla propria cassa (INPGI)[1].

In breve, la questione verteva sulla possibilità di accedere alla documentazione di gestione del “Fondo immobiliare” e del diniego espresso:

  • del soggetto gestore, in relazione alla riservatezza commerciale dell’attività svolta dallo stesso Fondo e dei relativi riflessi;
  • dell’Istituto di previdenza, per carenza di legittimazione (alias «sussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto») non ritenendo sufficiente la mera qualità di iscritto alla Cassa, nonché trattandosi di questioni attinenti ad un’attività non pubblicistica ma esterna, priva per ciò di pubblico interesse visto che l’asset immobiliare deve garantire la migliore redditività, finalizzata a contribuire all’equilibrio economico finanziario dei conti dell’ente nel medio lungo periodo, non anche alla gestione delle risorse finalizzate alle attività di assistenza e previdenza presso i propri iscritti.

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Diritto di accesso alle operazioni patrimoniali privatistiche incidenti su una cassa di previdenza (fondazione): un caso singolare

Diritto di accesso alle operazioni patrimoniali privatistiche incidenti su una cassa di previdenza (fondazione): un caso singolare

Il pronunciamento

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 luglio 2020 n. 4771, risponde in maniera positiva al diritto di accesso ai documenti da parte di un giornalista del proprio istituto di previdenza; accesso finalizzato a conoscere le operazioni di conferimento (selezione, corrispondenza di stima, documenti istruttori, contratto/regolamento della gestione patrimoniale/immobiliare del fondo) del patrimonio immobiliare alla propria cassa (INPGI)[1].

In breve, la questione verteva sulla possibilità di accedere alla documentazione di gestione del “Fondo immobiliare” e del diniego espresso:

  • del soggetto gestore, in relazione alla riservatezza commerciale dell’attività svolta dallo stesso Fondo e dei relativi riflessi;
  • dell’Istituto di previdenza, per carenza di legittimazione (alias «sussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto») non ritenendo sufficiente la mera qualità di iscritto alla Cassa, nonché trattandosi di questioni attinenti ad un’attività non pubblicistica ma esterna, priva per ciò di pubblico interesse visto che l’asset immobiliare deve garantire la migliore redditività, finalizzata a contribuire all’equilibrio economico finanziario dei conti dell’ente nel medio lungo periodo, non anche alla gestione delle risorse finalizzate alle attività di assistenza e previdenza presso i propri iscritti.

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