«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 aprile 2025, n. 3258 (estensore Arrivi), affronta un tema attuale del c.d. iperturismo (overtourism o sovraffollamento) che proietta fenomeni di disagio da parte dei residenti “infastiditi” dall’affluenza di “stranieri” (o dalla movida notturna, o da ambienti trasformati in locazioni brevi, ticket d’ingresso, e altro di conseguenza)[1]: nella valorizzazione e riqualificazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali l’Amministrazione deve valutare ex ante l’impatto dell’affluenza dei turisti sulla vivibilità urbana.

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L’overtourism sulle scelte decisionali

L’overtourism sulle scelte decisionali

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 aprile 2025, n. 3258 (estensore Arrivi), affronta un tema attuale del c.d. iperturismo (overtourism o sovraffollamento) che proietta fenomeni di disagio da parte dei residenti “infastiditi” dall’affluenza di “stranieri” (o dalla movida notturna, o da ambienti trasformati in locazioni brevi, ticket d’ingresso, e altro di conseguenza)[1]: nella valorizzazione e riqualificazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali l’Amministrazione deve valutare ex ante l’impatto dell’affluenza dei turisti sulla vivibilità urbana.

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Assistiamo con una certa frequenza ad aggressioni all’interno della scuola, da un collaboratore scolastico picchiato, davanti agli studenti, per un parcheggio[1], ad un insegnante aggredito dal padre di uno studente[2], rendendo sempre più animata la cronaca da fatti che non si vorrebbe sentire.

Incipit: ogni ambiente di lavoro presenta dei rischi, tuttavia, a volte, evitabili.

Le responsabilità del datore di lavoro

Senza andare oltre, la Corte d’Appello di Venezia, sez. Lav., con la sentenza del 19 ottobre 2023 (RG 370/2020) analizza un caso di violenza da parte di un minore (alunno) verso l’insegnante, condannando l’istituzione scolastica di inerzia nell’aver omesso di intervenire con adeguato supporto alle richieste di un sostegno per assistere quelle situazioni di “disagio” («i testi escussi in primo grado hanno riferito di essere stati loro stessi colpiti con pugni e calci dal ragazzo il quale aveva avuto comportamenti similari anche con compagni di scuola») che esigono la dovuta attenzione: messa in atto di programmi/azioni, utili strumenti di prevenzione da una parte, di ausilio dell’alunno, dall’altra parte, quale risposta al rischio di infortunio da parte degli insegnanti e alunni.

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La tutela della classe insegnante

La tutela della classe insegnante

Assistiamo con una certa frequenza ad aggressioni all’interno della scuola, da un collaboratore scolastico picchiato, davanti agli studenti, per un parcheggio[1], ad un insegnante aggredito dal padre di uno studente[2], rendendo sempre più animata la cronaca da fatti che non si vorrebbe sentire.

Incipit: ogni ambiente di lavoro presenta dei rischi, tuttavia, a volte, evitabili.

Le responsabilità del datore di lavoro

Senza andare oltre, la Corte d’Appello di Venezia, sez. Lav., con la sentenza del 19 ottobre 2023 (RG 370/2020) analizza un caso di violenza da parte di un minore (alunno) verso l’insegnante, condannando l’istituzione scolastica di inerzia nell’aver omesso di intervenire con adeguato supporto alle richieste di un sostegno per assistere quelle situazioni di “disagio” («i testi escussi in primo grado hanno riferito di essere stati loro stessi colpiti con pugni e calci dal ragazzo il quale aveva avuto comportamenti similari anche con compagni di scuola») che esigono la dovuta attenzione: messa in atto di programmi/azioni, utili strumenti di prevenzione da una parte, di ausilio dell’alunno, dall’altra parte, quale risposta al rischio di infortunio da parte degli insegnanti e alunni.

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