«Libero Pensatore» (sempre)

Per una compiuta disamina sulla classificazione di una strada si rende opportuno premettere che affinché un’area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla PA e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, ovvero che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale, in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico[1].

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Profili attinenti alla classificazione di una strada

Profili attinenti alla classificazione di una strada

Per una compiuta disamina sulla classificazione di una strada si rende opportuno premettere che affinché un’area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla PA e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, ovvero che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale, in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico[1].

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Le segnalazioni (o esposti o denunce, attività del c.d. whistleblower) rivolte all’Amministrazione possono, a volte, dar corso a procedimenti di verifica/controllo/ispezione, con conseguenze su determinati soggetti che possono vedersi inibita l’attività, ovvero rilevati abusi o altro genere di irregolarità (non solo di natura amministrativa).

A fronte di un fatto di questa natura, i destinatari dell’attività di indagine formulano una richiesta di accesso documentale, da ricomprendere tutti gli atti: quelli istruttori ed anche di provenienza del privato (la segnalazione).

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Whistleblowing: chiarimenti sull’anonimato del segnalante

Whistleblowing: chiarimenti sull’anonimato del segnalante

Le segnalazioni (o esposti o denunce, attività del c.d. whistleblower) rivolte all’Amministrazione possono, a volte, dar corso a procedimenti di verifica/controllo/ispezione, con conseguenze su determinati soggetti che possono vedersi inibita l’attività, ovvero rilevati abusi o altro genere di irregolarità (non solo di natura amministrativa).

A fronte di un fatto di questa natura, i destinatari dell’attività di indagine formulano una richiesta di accesso documentale, da ricomprendere tutti gli atti: quelli istruttori ed anche di provenienza del privato (la segnalazione).

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La sez. controllo Lombardia, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 198 del 18 settembre 2024, offre alcune indicazioni operative sulla corretta acquisizione di beni da parte del Comune (profili che possono equipararsi all’alienazione): beni messi all’asta da un Curatore fallimentare (peraltro, aggiudicati a terzi, rendendo del tutto astratta la richiesta).

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Acquisizione di impianti sportivi in liquidazione

Acquisizione di impianti sportivi in liquidazione

La sez. controllo Lombardia, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 198 del 18 settembre 2024, offre alcune indicazioni operative sulla corretta acquisizione di beni da parte del Comune (profili che possono equipararsi all’alienazione): beni messi all’asta da un Curatore fallimentare (peraltro, aggiudicati a terzi, rendendo del tutto astratta la richiesta).

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La sentenza 12 agosto 2024, n. 651, della sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, interviene per delineare l’onere motivazionale nell’individuazione di un’opera pubblica, e dell’eventuale sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi nel merito (la c.d. discrezionalità) alla PA, salvo in presenza di decisioni fuori logica.

È noto che l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della PA, consiste in una decisione che si spinga a prefigurare il possibile esito di una valutazione riservata all’Amministrazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità propria di questa.

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L’interesse pubblico alla localizzazione di un’opera pubblica

L’interesse pubblico alla localizzazione di un’opera pubblica

La sentenza 12 agosto 2024, n. 651, della sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, interviene per delineare l’onere motivazionale nell’individuazione di un’opera pubblica, e dell’eventuale sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi nel merito (la c.d. discrezionalità) alla PA, salvo in presenza di decisioni fuori logica.

È noto che l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della PA, consiste in una decisione che si spinga a prefigurare il possibile esito di una valutazione riservata all’Amministrazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità propria di questa.

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La sez. VII del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 agosto 2024, n. 7220, interviene per chiarire le potestà della PA sui beni del patrimonio indisponibile dati in concessione (ex alloggio di servizio, ma l’esempio può estendersi a qualsiasi compendio di beni)[1] ad un privato (fondazione), dove prevale la manifestazione del consenso espresso, non potendo desumere la volontà (della PA) per implicito, e neppure pretendere un affidamento diretto protratto (in eterno, secondo la formula dell’Antico Testamento, «di generazione in generazione»)[2].

Pare giusto, rammentare – a margine – che, in caso di rinnovo, ossia nell’esercizio di un potere provvedimentale, la legittimità si rapporta con la regola tempus regit actum, che governa l’adozione dei provvedimenti amministrativi e che esclude l’ipotizzabilità di un’illegittimità postuma di questi[3].

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Concessione – assegnazione – rinnovo di un bene pubblico del patrimonio indisponibile

Concessione – assegnazione – rinnovo di un bene pubblico del patrimonio indisponibile

La sez. VII del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 agosto 2024, n. 7220, interviene per chiarire le potestà della PA sui beni del patrimonio indisponibile dati in concessione (ex alloggio di servizio, ma l’esempio può estendersi a qualsiasi compendio di beni)[1] ad un privato (fondazione), dove prevale la manifestazione del consenso espresso, non potendo desumere la volontà (della PA) per implicito, e neppure pretendere un affidamento diretto protratto (in eterno, secondo la formula dell’Antico Testamento, «di generazione in generazione»)[2].

Pare giusto, rammentare – a margine – che, in caso di rinnovo, ossia nell’esercizio di un potere provvedimentale, la legittimità si rapporta con la regola tempus regit actum, che governa l’adozione dei provvedimenti amministrativi e che esclude l’ipotizzabilità di un’illegittimità postuma di questi[3].

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La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 430 del 18 agosto 2024, condanna alcuni impiegati pubblici infedeli (operanti all’interno dell’area contabile dei contratti di un ente territoriale) e il tesoriere (istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria, a titolo con partecipazione) per la liquidazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni fittizie, falsificando la realtà e la verità, che ne connota il reato, la c.d. fede pubblica.

In termini più divulgativi, è emerso che venivano effettuati pagamenti al tesoriere senza controlli di sorta, su mandati del tutto falsi, poiché riferiti ad attività mai eseguite, rectius crediti inesistenti.

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Erronei pagamenti dolosi: un caso

Erronei pagamenti dolosi: un caso

La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 430 del 18 agosto 2024, condanna alcuni impiegati pubblici infedeli (operanti all’interno dell’area contabile dei contratti di un ente territoriale) e il tesoriere (istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria, a titolo con partecipazione) per la liquidazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni fittizie, falsificando la realtà e la verità, che ne connota il reato, la c.d. fede pubblica.

In termini più divulgativi, è emerso che venivano effettuati pagamenti al tesoriere senza controlli di sorta, su mandati del tutto falsi, poiché riferiti ad attività mai eseguite, rectius crediti inesistenti.

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