«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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La sez. giurisdizionale Sicilia, della Corte dei conti, con la sentenza del 11 giugno 2026, n. 143, condanna dei dipendenti pubblici del danno erariale per il mancato pagamento delle spese condominiali degli alloggi di servizio, non ritenendo applicabile la sospensione del giudizio, in presenza del rinvio della riforma c.d. Foti (legge n. 1/2026) alla Corte costituzionale (l’obbligo del potere riduttivo), avendo i convenuti adottato una condotta omissiva dolosa di indebito arricchimento.

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Danno erariale da mancato pagamento delle spese condominiali: nessuna sospensione del giudizio in attesa della Corte cost. sulla riforma c.d. Foti

Danno erariale da mancato pagamento delle spese condominiali: nessuna sospensione del giudizio in attesa della Corte cost. sulla riforma c.d. Foti

La sez. giurisdizionale Sicilia, della Corte dei conti, con la sentenza del 11 giugno 2026, n. 143, condanna dei dipendenti pubblici del danno erariale per il mancato pagamento delle spese condominiali degli alloggi di servizio, non ritenendo applicabile la sospensione del giudizio, in presenza del rinvio della riforma c.d. Foti (legge n. 1/2026) alla Corte costituzionale (l’obbligo del potere riduttivo), avendo i convenuti adottato una condotta omissiva dolosa di indebito arricchimento.

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 giugno 2026, n. 4680 (estensore Consigliere Tulumello), espone una regola prima di lettura della lex specialis, non potendo assumere una decisione espulsiva a fronte del principio in claris non fit interpretatio (ista lex tam evidens est ut expositione non egeat, nella codificazione teodosiana), nell’evidenza di un significato che non traspare (c.d. sensus scriptoris) ma risulta solare e non ambiguo (cum scriptum aperte sit in opposizione a obscure) nella sua espressione linguistica (non esige iudex): chiarezza data dalla lettura delle parole (c.d. tenore letterale), di contenuto incontestabili, a beneficio (principi del risultato e della fiducia) della parità di condizione di partenza dei concorrenti ad una gara per una commessa pubblica.

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Inutile interpretazione quando la disciplina di gara è chiara

Inutile interpretazione quando la disciplina di gara è chiara

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 giugno 2026, n. 4680 (estensore Consigliere Tulumello), espone una regola prima di lettura della lex specialis, non potendo assumere una decisione espulsiva a fronte del principio in claris non fit interpretatio (ista lex tam evidens est ut expositione non egeat, nella codificazione teodosiana), nell’evidenza di un significato che non traspare (c.d. sensus scriptoris) ma risulta solare e non ambiguo (cum scriptum aperte sit in opposizione a obscure) nella sua espressione linguistica (non esige iudex): chiarezza data dalla lettura delle parole (c.d. tenore letterale), di contenuto incontestabili, a beneficio (principi del risultato e della fiducia) della parità di condizione di partenza dei concorrenti ad una gara per una commessa pubblica.

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La sez. II bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (Referendario Estensore Caldarola), indica in modo esemplare l’aspettativa del promotore di un project financing in sede di presentazione della proposta (prefase), non riconoscendo allo stesso alcun diritto (alias ristoro) qualora l’Amministrazione non intenda dare alcun riscontro (seguito alle trattative), rimanendo incoercibile una facoltà attinente al merito, rientrando tale eventualità in un “rischio” aziendale: l’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente rientra nei poteri discrezionali della PA.

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La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere

La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere

La sez. II bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (Referendario Estensore Caldarola), indica in modo esemplare l’aspettativa del promotore di un project financing in sede di presentazione della proposta (prefase), non riconoscendo allo stesso alcun diritto (alias ristoro) qualora l’Amministrazione non intenda dare alcun riscontro (seguito alle trattative), rimanendo incoercibile una facoltà attinente al merito, rientrando tale eventualità in un “rischio” aziendale: l’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente rientra nei poteri discrezionali della PA.

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La sez. controllo Emilia – Romagna della Corte dei conti, con parere del 13 maggio 2026, n. 53, interviene per delineare la possibilità del Comune di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ex art. 826, c. 3, c.c., un bene (oggetto di procedura di esecuzione)[1] da destinare a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, rilevando la questione in termini generali, ritenendo – nello specifico – la richiesta inammissibile, pena l’intervento concreto (co-amministrazione o di cogestione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale).

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Piena possibilità di acquisto di immobile per destinarlo a Caserma dell’Arma

Piena possibilità di acquisto di immobile per destinarlo a Caserma dell’Arma

La sez. controllo Emilia – Romagna della Corte dei conti, con parere del 13 maggio 2026, n. 53, interviene per delineare la possibilità del Comune di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ex art. 826, c. 3, c.c., un bene (oggetto di procedura di esecuzione)[1] da destinare a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, rilevando la questione in termini generali, ritenendo – nello specifico – la richiesta inammissibile, pena l’intervento concreto (co-amministrazione o di cogestione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale).

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