«Libero Pensatore» (sempre)

Premessa di inquadramento

L’art. 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta)[1], stabilisce al comma 1 che «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance», delineando un meccanismo valoriale (soggetto all’andamento dell’esperienza maturata, con un monitoraggio scadenzato all’anno) in grado di analizzare e cogliere il merito della prestazione lavorativa all’interno della struttura, sia con riferimento al dipendente che al contesto nel quale si trova ad operare.

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Nessun accesso alle schede di valutazioni della performance

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Premessa di inquadramento

L’art. 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta)[1], stabilisce al comma 1 che «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance», delineando un meccanismo valoriale (soggetto all’andamento dell’esperienza maturata, con un monitoraggio scadenzato all’anno) in grado di analizzare e cogliere il merito della prestazione lavorativa all’interno della struttura, sia con riferimento al dipendente che al contesto nel quale si trova ad operare.

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La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).

La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].

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La procedura comparativa di nomina degli organi di vertice giurisdizionale

La procedura comparativa di nomina degli organi di vertice giurisdizionale

La sez. I Roma del TAR Lazio, con la sentenza n. 13487 del 20 ottobre 2022, interviene sull’onere motivazionale nelle nomine ai vertici degli organi giurisdizionali, dove nella procedura selettiva il punteggio discrezionale da attribuire ai candidati va operato con un giudizio motivato, tenendo presente l’anzianità di servizio, avendo cura di osservare una scelta di “tipo comparativo”, volta cioè a selezionare la persona oggettivamente più idonea a ricoprire la posizione, dando conto dei giudizi dei singoli componenti pur riassunto in un unico giudizio (ad elevata discrezionalità).

La selezione comparativa assurge a metodo del diritto positivo, indicata quale procedura più corretta per individuare – tra più aspiranti – il più dotato, avendo individuato il soggetto sulla base della concreta capacità e una verifica della professionalità dimostrata negli anni[1].

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