«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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Regole di affidamento delle concessioni marittime

Regole di affidamento delle concessioni marittime

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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È noto che le cause di incompatibilità, di cui all’art. 51 c.p.c., sono estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa, e quindi anche alla materia concorsuale, costituendo l’obbligo di astensione un portato dei principi di imparzialità e di trasparenza che trovano il loro fondamento nell’art. 97 Cost. e devono sempre connotare l’azione e l’organizzazione amministrativa: non solo essere ma anche l’apparire non sfugge alle regole di legalità che esigono una condotta neutra rispetto all’oggetto del giudizio, evitando quella “tensione” tra l’interesse primario perseguito, nel valutare il candidato, e l’interesse secondario di (eventuali) interessenze con il candidato stesso[1].

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L’astensione nelle commissioni concorsi

L’astensione nelle commissioni concorsi

È noto che le cause di incompatibilità, di cui all’art. 51 c.p.c., sono estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa, e quindi anche alla materia concorsuale, costituendo l’obbligo di astensione un portato dei principi di imparzialità e di trasparenza che trovano il loro fondamento nell’art. 97 Cost. e devono sempre connotare l’azione e l’organizzazione amministrativa: non solo essere ma anche l’apparire non sfugge alle regole di legalità che esigono una condotta neutra rispetto all’oggetto del giudizio, evitando quella “tensione” tra l’interesse primario perseguito, nel valutare il candidato, e l’interesse secondario di (eventuali) interessenze con il candidato stesso[1].

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I motivi dell’esclusione

La sez. II, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6306 del 15 settembre 2021, interviene confermando l’esclusione (“ricusazione”) di una lista di candidati al consiglio comunale, da parte della sottocommissione elettorale circondariale, poiché i moduli di sottoscrizione contenenti «le firme sono stati presentati su fogli A4 semplicemente spillati con punti ad omega fra di loro e con la lista dei candidati consiglieri, senza alcun timbro o firma di continuità tra il foglio contenente la lista dei candidati e i fogli contenenti le sottoscrizioni».

Le modalità pratiche di autenticazione della lista

In effetti, il giudice di prime cure, recepisce le motivazioni di esclusione della lista che seppure contenente delle firme autenticate rileva che la modalità di raccolta impedisce di attribuire a quelle firme (ovvero, quelle dell’atto “separato” rispetto al “principale”) una genuinità di collegamento rispetto alla lista di riferimento, riportata nel foglio principale e non negli allegati spillati: «oltretutto l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori è apposta su uno dei fogli che non riporta alcun collegamento con gli altri», con la ritenuta impossibilità di «verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori abbiano avuto piena ed indubitabile consapevolezza circa l’esatta identità dei candidati presenti nella lista».

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ll procedimento elettorale (comunale) di presentazione delle liste: non solo una questione di spilli

ll procedimento elettorale (comunale) di presentazione delle liste: non solo una questione di spilli

I motivi dell’esclusione

La sez. II, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6306 del 15 settembre 2021, interviene confermando l’esclusione (“ricusazione”) di una lista di candidati al consiglio comunale, da parte della sottocommissione elettorale circondariale, poiché i moduli di sottoscrizione contenenti «le firme sono stati presentati su fogli A4 semplicemente spillati con punti ad omega fra di loro e con la lista dei candidati consiglieri, senza alcun timbro o firma di continuità tra il foglio contenente la lista dei candidati e i fogli contenenti le sottoscrizioni».

Le modalità pratiche di autenticazione della lista

In effetti, il giudice di prime cure, recepisce le motivazioni di esclusione della lista che seppure contenente delle firme autenticate rileva che la modalità di raccolta impedisce di attribuire a quelle firme (ovvero, quelle dell’atto “separato” rispetto al “principale”) una genuinità di collegamento rispetto alla lista di riferimento, riportata nel foglio principale e non negli allegati spillati: «oltretutto l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori è apposta su uno dei fogli che non riporta alcun collegamento con gli altri», con la ritenuta impossibilità di «verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori abbiano avuto piena ed indubitabile consapevolezza circa l’esatta identità dei candidati presenti nella lista».

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