«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il pronunciamento

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7484 del 2 novembre 2019, interviene per descrivere i poteri di ordinanza sindacale a tutela delle immissioni moleste prodotte da un’azienda agricola, anche con riferimento agli spazi di intervento e ai limiti territoriali del provvedimento atipico.

Il caso da risolvere

Il fatto, nella sua essenzialità, coinvolgeva un cittadino al quale era stata diagnosticata una malattia il cui aggravamento veniva imputato (a suo dire) dall’utilizzo di prodotti fito-sanitari da parte di un’azienda agricola adiacente alla propria abitazione.

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Potere di ordinanza del sindaco (per le immissioni moleste) a tutela della salute del singolo e della popolazione (no da coronavirus)

Potere di ordinanza del sindaco (per le immissioni moleste) a tutela della salute del singolo e della popolazione (no da coronavirus)

Il pronunciamento

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7484 del 2 novembre 2019, interviene per descrivere i poteri di ordinanza sindacale a tutela delle immissioni moleste prodotte da un’azienda agricola, anche con riferimento agli spazi di intervento e ai limiti territoriali del provvedimento atipico.

Il caso da risolvere

Il fatto, nella sua essenzialità, coinvolgeva un cittadino al quale era stata diagnosticata una malattia il cui aggravamento veniva imputato (a suo dire) dall’utilizzo di prodotti fito-sanitari da parte di un’azienda agricola adiacente alla propria abitazione.

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Il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.1230 depositata il 28 febbraio 2013 interviene (in riforma della sentenza del T.A.R. Veneto, sezione III, n.881/2012) per definire, alla luce del quadro normativo vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione (alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da “pollina”), se le deiezioni animali, ed in particolare la “POLLINA”, siano da considerare “RIFIUTI”, oppure possano essere considerati “SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE”, ovvero direttamente “BIOMASSE” ai sensi del D.Lgs. n.183/2003.

In primis, è noto che il principio del tempus regit actum governa ordinariamente il procedimento amministrativo e pretende che la legittimità del provvedimento finale, per qualsiasi aspetto che riguardi la sua essenza, la struttura o i requisiti, sia raffrontato al paradigma legale del tempo in cui è posto in essere, ovvero è stato sottoscritto il provvedimento (al momento dell’autorizzazione, erano già vigenti l’art.18 della legge 96/2010 modificativo dell’art. 2 bis del DL 3 novembre 2008, n.171, e il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, modificativo dell’art. 185 del Codice ambiente)

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La “pollina” non è un rifiuto ma una biomassa, nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato n.1230/2013

Il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n.1230 depositata il 28 febbraio 2013 interviene (in riforma della sentenza del T.A.R. Veneto, sezione III, n.881/2012) per definire, alla luce del quadro normativo vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione (alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da “pollina”), se le deiezioni animali, ed in particolare la “POLLINA”, siano da considerare “RIFIUTI”, oppure possano essere considerati “SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE”, ovvero direttamente “BIOMASSE” ai sensi del D.Lgs. n.183/2003.

In primis, è noto che il principio del tempus regit actum governa ordinariamente il procedimento amministrativo e pretende che la legittimità del provvedimento finale, per qualsiasi aspetto che riguardi la sua essenza, la struttura o i requisiti, sia raffrontato al paradigma legale del tempo in cui è posto in essere, ovvero è stato sottoscritto il provvedimento (al momento dell’autorizzazione, erano già vigenti l’art.18 della legge 96/2010 modificativo dell’art. 2 bis del DL 3 novembre 2008, n.171, e il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, modificativo dell’art. 185 del Codice ambiente)

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