«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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La sez. IX Napoli del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2025, n. 5963 (Est. Palma), ammette la risarcibilità del danno da ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, impedendo al vincitore di prendere immediato servizio.

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Risarcimento del danno dovuto alla sospensione della procedura concorsuale

Risarcimento del danno dovuto alla sospensione della procedura concorsuale

La sez. IX Napoli del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2025, n. 5963 (Est. Palma), ammette la risarcibilità del danno da ritardo nella conclusione della procedura concorsuale, impedendo al vincitore di prendere immediato servizio.

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Il primo comma dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, nella sua chiarezza espositiva e sequenziale, dispone un dovere per le PA di pronunciarsi (clare loqui) con un provvedimento espresso, quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.

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L’inerzia dell’amministrazione in una procedura espropriativa

L’inerzia dell’amministrazione in una procedura espropriativa

Il primo comma dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990, nella sua chiarezza espositiva e sequenziale, dispone un dovere per le PA di pronunciarsi (clare loqui) con un provvedimento espresso, quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio.

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L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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La sez. staccata Latina del TAR Lazio, con la sentenza 20 maggio 2024 n. 352, estende il diritto di accesso del consigliere comunale oltre ogni limite, al punto da consentire una presa visione degli atti concorsuali in itinere, ingerendosi sul procedimento di scelta del dipendente pubblico, dove la procedura selettiva esige da una parte, la certezza dell’anonimato delle prove, dall’altra, la trasparenza delle procedure a tutela dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), specie in un’area a rischio corruttivo, individuata direttamente dal legislatore, ai sensi della lettera d), del comma 16, dell’art. 1 della legge n. 190/2012, «concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale»)[1].

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ll diritto troppo espanso del consigliere comunale

ll diritto troppo espanso del consigliere comunale

La sez. staccata Latina del TAR Lazio, con la sentenza 20 maggio 2024 n. 352, estende il diritto di accesso del consigliere comunale oltre ogni limite, al punto da consentire una presa visione degli atti concorsuali in itinere, ingerendosi sul procedimento di scelta del dipendente pubblico, dove la procedura selettiva esige da una parte, la certezza dell’anonimato delle prove, dall’altra, la trasparenza delle procedure a tutela dell’interesse pubblico del buon andamento e dell’imparzialità (ex art. 97 Cost.), specie in un’area a rischio corruttivo, individuata direttamente dal legislatore, ai sensi della lettera d), del comma 16, dell’art. 1 della legge n. 190/2012, «concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale»)[1].

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2822, spicca per una situazione alquanto singolare dove da una parte, un soggetto cita in giudizio una PA per l’asserito silenzio serbato nell’obbligo di stendere e rilasciare un certificato di destinazione urbanistica (CDU), dall’altro, si perviene alla costatazione che alcuna inerzia si è resa responsabile l’Amministrazione locale, quanto semmai dell’indolenza (sinonimo di inerzia) dell’interessato nel ritirare l’atto.

Fatti essenziali

La parte ricorrente, in previsione di una vendita immobiliare, presentava al Comune una richiesta del CDU per l’area oggetto di stipula (rogito), e nel rilascio il Responsabile avrebbe omesso alcune particelle del foglio catastale; seguiva richiesta di un ulteriore certificato di destinazione urbanistica per le parti residue.

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Mancato ritiro del CDU: nessuna inerzia della PA

Mancato ritiro del CDU: nessuna inerzia della PA

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2822, spicca per una situazione alquanto singolare dove da una parte, un soggetto cita in giudizio una PA per l’asserito silenzio serbato nell’obbligo di stendere e rilasciare un certificato di destinazione urbanistica (CDU), dall’altro, si perviene alla costatazione che alcuna inerzia si è resa responsabile l’Amministrazione locale, quanto semmai dell’indolenza (sinonimo di inerzia) dell’interessato nel ritirare l’atto.

Fatti essenziali

La parte ricorrente, in previsione di una vendita immobiliare, presentava al Comune una richiesta del CDU per l’area oggetto di stipula (rogito), e nel rilascio il Responsabile avrebbe omesso alcune particelle del foglio catastale; seguiva richiesta di un ulteriore certificato di destinazione urbanistica per le parti residue.

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