«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La concorrenza esige l’assolvimento di obblighi di pubblicità, mettendo tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità informativa, senza discriminazioni, scegliendo il contraente con una procedura aperta: con gara.

L’assegnazione della gestione degli spazi pubblicitari con l’evidenza pubblica è legittima, e può essere validamente inserita nel regolamento che disciplina la pubblicità.

In questi termini, il TAR Bari, sez. III, con sentenza n. 1526 del 26 novembre 2018 ha dichiarato la piena legittimità di una norma regolamentare che individua l’operatore economico mediante una procedura concorsuale, ritenendo che tale “metodologia” non possa essere considerata una condizione restrittiva del mercato.

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Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari

Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari

La concorrenza esige l’assolvimento di obblighi di pubblicità, mettendo tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità informativa, senza discriminazioni, scegliendo il contraente con una procedura aperta: con gara.

L’assegnazione della gestione degli spazi pubblicitari con l’evidenza pubblica è legittima, e può essere validamente inserita nel regolamento che disciplina la pubblicità.

In questi termini, il TAR Bari, sez. III, con sentenza n. 1526 del 26 novembre 2018 ha dichiarato la piena legittimità di una norma regolamentare che individua l’operatore economico mediante una procedura concorsuale, ritenendo che tale “metodologia” non possa essere considerata una condizione restrittiva del mercato.

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Le regole dell’evidenza pubblica sono indilazionabile quando si opera nel mercato.

È noto che, ai sensi dell’art. 4 ultimo periodo della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), gli Enti locali, singoli o associati, provvedono «a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

La norma, in quanto speciale, non deroga l’ordinaria evidenza pubblica nella scelta del contraente ma limita il campo concorrenziale ad una serie di soggetti in relazione alla ratio di privilegiare quelle particolari organizzazioni che concorrono ad assolvere una funzione sociale, normativa che trova copertura costituzionale nel quarto comma dell’art. 118 Cost. e nella più recente disciplina del c.d. Terzo settore (ex D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

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Servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti ed evidenza pubblica

Servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti ed evidenza pubblica

Le regole dell’evidenza pubblica sono indilazionabile quando si opera nel mercato.

È noto che, ai sensi dell’art. 4 ultimo periodo della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), gli Enti locali, singoli o associati, provvedono «a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

La norma, in quanto speciale, non deroga l’ordinaria evidenza pubblica nella scelta del contraente ma limita il campo concorrenziale ad una serie di soggetti in relazione alla ratio di privilegiare quelle particolari organizzazioni che concorrono ad assolvere una funzione sociale, normativa che trova copertura costituzionale nel quarto comma dell’art. 118 Cost. e nella più recente disciplina del c.d. Terzo settore (ex D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

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L’indeterminatezza delle prestazioni e l’elevato valore delle stesse limitano la partecipazione e, di conseguenza, la concorrenza: principi ispiratori del Codice dei contratti pubblici.

I principi della concorrenza impongono di invitare tutti gli operatori economici alla gara, dovendo ribadire che le clausole escludenti vanno impugnate immediatamente.

La mancata suddivisione in lotti è causa di illegittimità del bando quando il valore elevato ne mina la partecipazione, compresa la mancata differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni accessorie che impedisce di formulare un’offerta in raggruppamento d’impresa.

Vi è subito da rilevare che la previsione di lotti funzionali” di importo elevato impediscono, tendenzialmente, l’accesso alla gara alle piccole e medie imprese, limitando inevitabilmente la concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224).

Una ditta impugna la lex specialis di un soggetto aggregatore, con funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza, per l’affidamento dei servizi di lavanolo di biancheria per tutte le aziende sanitarie della Regione Puglia: l’appalto aveva ad oggetto un lotto unico per l’intera territorio regionale con un importo a base d’asta di € 133.697.355,00 (di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA.

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Unico lotto e cause escludenti

Unico lotto e cause escludenti

L’indeterminatezza delle prestazioni e l’elevato valore delle stesse limitano la partecipazione e, di conseguenza, la concorrenza: principi ispiratori del Codice dei contratti pubblici.

I principi della concorrenza impongono di invitare tutti gli operatori economici alla gara, dovendo ribadire che le clausole escludenti vanno impugnate immediatamente.

La mancata suddivisione in lotti è causa di illegittimità del bando quando il valore elevato ne mina la partecipazione, compresa la mancata differenziazione tra prestazioni principali e prestazioni accessorie che impedisce di formulare un’offerta in raggruppamento d’impresa.

Vi è subito da rilevare che la previsione di lotti funzionali” di importo elevato impediscono, tendenzialmente, l’accesso alla gara alle piccole e medie imprese, limitando inevitabilmente la concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2017, n. 5224).

Una ditta impugna la lex specialis di un soggetto aggregatore, con funzioni di stazione unica appaltante e centrale di committenza, per l’affidamento dei servizi di lavanolo di biancheria per tutte le aziende sanitarie della Regione Puglia: l’appalto aveva ad oggetto un lotto unico per l’intera territorio regionale con un importo a base d’asta di € 133.697.355,00 (di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA.

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Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato

I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.

Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.

Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.

È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.

Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?

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Le concessioni autostradali e i modelli di sviluppo

Le concessioni autostradali e i modelli di sviluppo

Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato

I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.

Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.

Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.

È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.

Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?

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Siamo a distanza di anni, ancora una volta, alla nuova riforma della riforma… dei servizi pubblici e delle società partecipate.

Il limite (l’auspicio) è sempre quello: aprire al mercato, introdurre norme non di facciata, assicurare una versa concorrenza.

Eppure leggendo i decreti di riforma (quelli attuativi della legge n.124/2015), qualche perplessità rimane.

Segue intervento datato, ma attuale.

“Il principio della gara è quello che più di altri si connota alla concorrenza in ambito comunitario, e si caratterizza per una procedura ad evidenza pubblica capace di scegliere il contraente secondo parametri trasparenti, aperti e solidali, equivalente costituzionale di imparzialità e buon andamento (ex articolo 97 Cost.) che presidia tutta l’azione della p.a. a livello nazionale.

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Servizi pubblici locali, affidamenti diretti (in house)

Servizi pubblici locali, affidamenti diretti (in house)

Siamo a distanza di anni, ancora una volta, alla nuova riforma della riforma… dei servizi pubblici e delle società partecipate.

Il limite (l’auspicio) è sempre quello: aprire al mercato, introdurre norme non di facciata, assicurare una versa concorrenza.

Eppure leggendo i decreti di riforma (quelli attuativi della legge n.124/2015), qualche perplessità rimane.

Segue intervento datato, ma attuale.

“Il principio della gara è quello che più di altri si connota alla concorrenza in ambito comunitario, e si caratterizza per una procedura ad evidenza pubblica capace di scegliere il contraente secondo parametri trasparenti, aperti e solidali, equivalente costituzionale di imparzialità e buon andamento (ex articolo 97 Cost.) che presidia tutta l’azione della p.a. a livello nazionale.

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In generale la regola aurea finalizzata alla scelta del contraente in ambito pubblico è la procedura aperta (o ristretta in certi casi), ove viene garantita la massima partecipazione degli offerenti e, di conseguenza, la “concorrenza” con lo scopo da una parte, di acquisire una platea di proposte negoziali dai diversi operatori economici (messi in competizione), dall’altra parte, di spendere minori risorse economiche per l’acquisizione di un bene, di un servizio, di un lavoro; il tutto in una visione complessiva di valutazione della “convenienza economica” in relazione all’oggetto del contratto[1].

È di tutta evidenza che la violazione della “concorrenza” provoca maggiori oneri per la p.a. in quanto determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili con una distesa di operatori economici posti in competizione, rilevando di riflesso che la procedura negoziata (l’ex trattativa privata) ha carattere derogatorio e perciò eccezionale rispetto al modello generale delle procedure aperte e ristrette[2].

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Concorrenza, trasparenza e scelta del contraente

In generale la regola aurea finalizzata alla scelta del contraente in ambito pubblico è la procedura aperta (o ristretta in certi casi), ove viene garantita la massima partecipazione degli offerenti e, di conseguenza, la “concorrenza” con lo scopo da una parte, di acquisire una platea di proposte negoziali dai diversi operatori economici (messi in competizione), dall’altra parte, di spendere minori risorse economiche per l’acquisizione di un bene, di un servizio, di un lavoro; il tutto in una visione complessiva di valutazione della “convenienza economica” in relazione all’oggetto del contratto[1].

È di tutta evidenza che la violazione della “concorrenza” provoca maggiori oneri per la p.a. in quanto determina ribassi di gara inferiori a quelli conseguibili con una distesa di operatori economici posti in competizione, rilevando di riflesso che la procedura negoziata (l’ex trattativa privata) ha carattere derogatorio e perciò eccezionale rispetto al modello generale delle procedure aperte e ristrette[2].

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