«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 1° luglio 2025, n. 5681, interviene per definire l’attività della PA nel definire i confini territoriali, un potere accertativo che non si estende alle verifiche delle modifiche circoscrizionali, trattandosi di un’azione di natura ricognitoria dell’esistente, senza alcun effetto innovativo.

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I confini territoriali degli Enti Locali

I confini territoriali degli Enti Locali

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 1° luglio 2025, n. 5681, interviene per definire l’attività della PA nel definire i confini territoriali, un potere accertativo che non si estende alle verifiche delle modifiche circoscrizionali, trattandosi di un’azione di natura ricognitoria dell’esistente, senza alcun effetto innovativo.

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L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

Confini del silenzio inadempimento e silenzio significativo

L’agire pubblico, ossia l’azione amministrativa, costituisce una regola generale della PA a fronte di richieste da parte del privato, tale che l’eventuale inerzia (colposa) può dare corso al risarcimento del danno da ritardo, rilevando, in ogni caso, che il silenzio assume differenti effetti giuridici, da una parte, può essere delineato con un inadempimento di fronte all’obbligo (positivizzato) di agire, dall’altra parte, quale sistema di semplificazione/accelerazione, può dar corso ad un provvedimento (una fictio iuris) tacito di assenso[1], ovvero, il silenzio risulta significativo, potendo (in relazione alle norma di riferimento) essere equiparato ad assenso oppure a diniego (una semplificazione/deregolamentazione), non escludendo il silenzio devolutivo che determina in trasferimento di competenza (ex art. 17, comma 1, della legge 241/1990).

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Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta valutazione (in sede di istruttoria e motivazione) qualora non ritenga di seguirne le indicazioni, anche nel caso l’obbligo non sia definito dal giudice (Consiglio di Stato in sede di consultazione).

Le fonti labili del diritto

La questione delle fonti del diritto, dalle XII Tavole alla soft law, anima il pensiero umano e l’agire all’interno dell’ordinamento, dove il susseguirsi delle emergenze, oltre a dilapidare le modalità di stesura delle norme (con eccentrici DPCM), ha segnato un passaggio dal corpo elettorale e i suoi eletti, a forme indistinte di precetti, definiti al di fuori dei limiti costituzionali e confini territoriali, delegando sovranità e potestà a soggetti privi di responsabilità politica (investitura legale), slegati dai canali del buon governo (o della democrazia): la c.d. rappresentanza.

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Brevi considerazioni sulle Linee guida ANAC

Brevi considerazioni sulle Linee guida ANAC

Le Linee guida ANAC si possono distinguere tra vincolanti e non vincolanti, imponendo – in ogni caso – al responsabile del procedimento di effettuare un’attenta valutazione (in sede di istruttoria e motivazione) qualora non ritenga di seguirne le indicazioni, anche nel caso l’obbligo non sia definito dal giudice (Consiglio di Stato in sede di consultazione).

Le fonti labili del diritto

La questione delle fonti del diritto, dalle XII Tavole alla soft law, anima il pensiero umano e l’agire all’interno dell’ordinamento, dove il susseguirsi delle emergenze, oltre a dilapidare le modalità di stesura delle norme (con eccentrici DPCM), ha segnato un passaggio dal corpo elettorale e i suoi eletti, a forme indistinte di precetti, definiti al di fuori dei limiti costituzionali e confini territoriali, delegando sovranità e potestà a soggetti privi di responsabilità politica (investitura legale), slegati dai canali del buon governo (o della democrazia): la c.d. rappresentanza.

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I fatti

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza non definitiva n. 4735 del 10 giugno 2022, si sofferma sulla titolarità di un accesso civico ai “documenti internazionali”, stilati dal Ministero dell’Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (non costituiti in giudizio).

Gli accordi internazionali sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il quale impone che «tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati», siano pubblicati trimestralmente, in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, e comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari (nell’intento di estendere i controlli politici, o quanto meno a titolo conoscitivo, ed in ogni caso assolvendo un onere di trasparenza).

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L’estensione dell’accesso civico oltre confini

L’estensione dell’accesso civico oltre confini

I fatti

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza non definitiva n. 4735 del 10 giugno 2022, si sofferma sulla titolarità di un accesso civico ai “documenti internazionali”, stilati dal Ministero dell’Interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (non costituiti in giudizio).

Gli accordi internazionali sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 4, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il quale impone che «tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati», siano pubblicati trimestralmente, in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, e comunicati alle Presidenze delle Assemblee parlamentari (nell’intento di estendere i controlli politici, o quanto meno a titolo conoscitivo, ed in ogni caso assolvendo un onere di trasparenza).

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