«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia con la sentenza 11 febbraio 2026 n. 147 (estensore Limongelli), delinea i requisiti per poter richiedere il rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 11, Caratteristiche del permesso di costruire, del d.lgs. n. 380/2001 (comma 1: «Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo»), dovendo dimostrare non solo di avere la disponibilità giuridica del bene ma anche la disponibilità materiale: una relazione qualificata con il bene, dove la mancanza di uno dei due requisiti impedisce una valida legittimazione al rilascio.

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Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio

Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia con la sentenza 11 febbraio 2026 n. 147 (estensore Limongelli), delinea i requisiti per poter richiedere il rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 11, Caratteristiche del permesso di costruire, del d.lgs. n. 380/2001 (comma 1: «Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo»), dovendo dimostrare non solo di avere la disponibilità giuridica del bene ma anche la disponibilità materiale: una relazione qualificata con il bene, dove la mancanza di uno dei due requisiti impedisce una valida legittimazione al rilascio.

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È noto che sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, mentre sostituire il nome del candidato con il nome del suo animale (non come res) può essere un elemento identificativo del voto di preferenza, consegnando dignità (personalità giuridica limitata) all’essere senziente non umano, in proiezione e simbiosi diretta con l’uomo[1].

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Il voto di preferenza: nome del cane o professione del candidato sindaco

Il voto di preferenza: nome del cane o professione del candidato sindaco

È noto che sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, mentre sostituire il nome del candidato con il nome del suo animale (non come res) può essere un elemento identificativo del voto di preferenza, consegnando dignità (personalità giuridica limitata) all’essere senziente non umano, in proiezione e simbiosi diretta con l’uomo[1].

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La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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In presenza di una richiesta del titolo edilizio, ovvero di altro intervento mediante strumenti di semplificazione (ad es. SCIA), il Responsabile del procedimento (colui che rilascia il titolo o sia titolare di una competenza istruttoria, anche solo ai fini di un controllo) deve, quale precondizione, verificare se esista una valida legittimazione (soggettiva) per intervenire sul bene, non potendo salvaguardare eventuali pregiudizi, con il richiamo all’“esimente “facendo salvi i diritti dei terzi[1]: occorre accertare il legittimo diritto[2].

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Soggetti legittimati alla richiesta del titolo edilizio

Soggetti legittimati alla richiesta del titolo edilizio

In presenza di una richiesta del titolo edilizio, ovvero di altro intervento mediante strumenti di semplificazione (ad es. SCIA), il Responsabile del procedimento (colui che rilascia il titolo o sia titolare di una competenza istruttoria, anche solo ai fini di un controllo) deve, quale precondizione, verificare se esista una valida legittimazione (soggettiva) per intervenire sul bene, non potendo salvaguardare eventuali pregiudizi, con il richiamo all’“esimente “facendo salvi i diritti dei terzi[1]: occorre accertare il legittimo diritto[2].

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In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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In linea di principio, la volontà di obbligarsi della PA non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, significando che il consenso non può essere manifestato in modo tacito, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni[1], osservando, altresì, che il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente[2].

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La forma e la proroga dei contratti della PA

La forma e la proroga dei contratti della PA

In linea di principio, la volontà di obbligarsi della PA non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, significando che il consenso non può essere manifestato in modo tacito, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni[1], osservando, altresì, che il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l’art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente[2].

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