«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
Articolo Pubblicato il 25 Agosto, 2021

Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale

Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale
  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

La dittatura Covid-19 (virus ingegnerizzato)[1] ha posto in discussione e alterato i processi decisionali e partecipativi, gli organi elettivi hanno ceduto sovranità a soggetti esterni privi di accountability, il potere legislativo è passato all’esecutivo mediante ordinanze, DPCM e Decreti – Leggi: abbiamo subito il confinamento oltre ogni limite, con misure contradittorie ed effetti devastanti sulla società, sulla economia, sull’uomo.

  1. Le mascherine

Senza andare oltre, ed osservando le misure adottate, ovvero l’uso della mascherina e il distanziamento, la sez. I del TAR Lazio, Roma, con la sentenza 9 agosto 2021, n. 9343, segna un aspetto logico delle misure di prevenzione (dei protocolli), stabilendo che in presenza di un distanziamento prestabilito (un metro) l’uso della mascherina è una facoltà e non un obbligo.

Nello specifico, senza richiamare (ora, ma reperibili nel testo della sentenza) la moltitudine di DPCM e D.L., convertiti in legge, il giudice di prime cure si è soffermato sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sull’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, e più in particolare nell’ambiente scolastico: i ricorrenti, «tutti studenti delle scuole primarie e secondarie (con i relativi soggetti esercenti la potestà parentale), hanno impugnato la disposizione contenuta nell’art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s) del DPCM del 14 gennaio 2021 che obbliga gli studenti ad indossare le mascherine a scuola anche in situazione di staticità al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale».

In effetti, a dimostrazione del quadro contradditorio delle misure, i ricorrenti lamentavano «l’abnormità e illogicità nonché il difetto di motivazione e di istruttoria non risultando, a loro dire, le ragioni specifiche per le quali la mascherina non possa essere rimossa in condizioni di staticità, quando sia possibile garantire il distanziamento fra i banchi, come consigliato dall’OMS e dall’Unicef, oltre che dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico (CTS)», osservando, altresì, l’assenza di misure di esonero dall’utilizzo in assenza di patologie conclamate.

  1. Una misura abnorme

Il Collegio richiama e fa espresso rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza n. 2102 del 19 febbraio 2021 su analoghe questioni, in cui è stata rilevata l’illegittimità del DPCM del 3 novembre 2020 per sostanziale difetto di istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS ove si rilevava sulla misura: «Tale ultima eccezione, espressamente contemplata dalla surriportata disposizione di rango legislativo, dunque, condizionava la prescrizione generalizzata dell’uso delle mascherine all’impossibilità di garantire il distanziamento; viceversa, l’aver imposto l’uso della mascherina, nel caso di specie ai bambini fra i 6 e gli 11 anni in ambito scolastico, anche laddove sia garantita la distanza di un metro, appare non in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, contemplato dalla norma in rassegna».

  1. Il distanziamento possibile

Nella cit. sentenza si osserva che le relazioni indicate dal CTS hanno inteso escludere una imposizione indiscriminata dell’uso delle mascherine avendo, al contrario, suggerito di “modularle” e “scalarlein pejus o in melius in considerazione dell’evoluzione sia dell’andamento epidemiologico sia dell’oggettivo «rispetto della distanza di almeno un metro» fra i banchi, rimarcando il distanziamento che «rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento»: in assenza di tale distanziamento è prescritto l’uso della mascherina: l’imposizione della mascherina sarebbe dovuta essere l’extrema ratio soltanto in caso «non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto».

  1. Il principio di precauzione

Anche ammettendo il “principio di precauzione”, dettato dall’art. 191 del TFUE e a seguire recepito da ulteriori fonti comunitarie e dai singoli ordinamenti nazionali, che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche[2], esige – in ogni caso – che le misure siano:

  • proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione;
  • non discriminatorie nella loro applicazione;
  • coerenti con misure analoghe già adottate;
  • basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell’azione o dell’inazione (compresa, ove ciò sia possibile e adeguato, un’analisi economica costi/benefici);
  • soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici;
  • in grado di attribuire la responsabilità per la produzione delle prove scientifiche necessarie per una più completa valutazione del rischio.

È stato chiarito, inoltre, che nel principio di “proporzionalità” non sempre un divieto totale può essere una risposta proporzionale al rischio potenziale, dovendo bilanciare sempre le esigenze di precauzione e di proporzionalità in relazione alla evoluzione dei suoi risultati, sottoponendo le misure adottate ad un’opera di controllo e di revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici.

In definitiva, si coglie nella sentenza che l’uso della mascherina dovrebbe rispondere anche al “principio di precauzione”, il quale si fonda sul binomio analisi dei rischi – carattere necessario delle misure adottate, all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di “stretta necessità” della misura[3], escludendone l’uso in presenza del distanziamento.

  1. Nuovi scenari di verde confinamento

La sentenza può dare qualche spunto di riflessione sulla necessità di adottare misure di contenimento della Covid-19 e imporre confinamenti privi di reali effetti sull’epidemia, distinguendo le persone in base ai documenti di riconoscimento, piuttosto che riconoscere i diritti inalienabili di libertà.

In effetti, il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass), disciplinate dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, non ha mancato di destare più di qualche perplessità e di speciali FAQ (la c.d. soft law)[4], nonché di una circolare esplicativa (Gabinetto del Ministro, n. 15350/117/2/1 Uff.IIIProt.Civ. Roma, 10 agosto 2021) dalla quale si comprende che la verifica del possesso della carta (trasformando i gestori/ristoratori in neo “pubblici ufficiali”, così come gli steward delle manifestazioni sportive o all’aperto) si compone di due distinte fasi:

  • la prima «verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell’art. 13 del d.P.C.M. conte un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati».
  • la seconda «consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità».

Una nuova schedatura e tracciatura dei movimenti (oltre i limiti di ogni privacy e di proporzionalità del trattamento)[5] ma «la verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi» (quell’“anche”, che rafforza il rapporto copulativo con l’elemento precedente espresso), con la precisazione «che nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell’art. 13 del citato d.P.C.M.».

Sul discusso contenuto della cit. circolare, il Garante per la protezione dei dati personali con apposito comunicato (Green pass: Garante privacy risponde a Regione Piemonte, 10 agosto 2021), dopo aver definito che la disciplina procedurale riconducibile al DPCM 17 giugno 2021, evidenzia che «gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa», rammenta «l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM)», ritenendo che il trattamento dei dati personali, «consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità», escluda la possibilità di immagazzinare i dati contenuti nel “documento di provenienza”: non è lecito acquisire il dato personale, peraltro sarebbe necessario preventivamente procedere con l’informativa, ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, indicando la base giuridica del trattamento.

La circolare interpretativa (atto che non possiede valore di provvedimento e che non ha efficacia vincolante verso soggetti diversi dagli Uffici cui impartisce istruzioni operative)[6], prima di concludere, con i saluti e ringraziamenti, tiene ad affermare che «il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all’esigenza di consentire l’accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio».

Comprendiamo dalla lettura del “verbo ministeriale” un contenuto nascosto, simile ad un messaggio subliminale, la mancanza della vaccinazione sperimentale può condurre all’esercizio del potere coercitivo di chiusura dei locali e di confinamento: un condizionamento mentale (doublethink) proiettato o portato avanti, ovviamente, a livello di ipotesi astratta o da altri definita scolastica, per «un ordine sociale che appare totalitario, il quale permea di sé ogni aspetto della vita dell’individuo», senza possibilità di resistenza[7]: sembrerebbe possibile o solo pensabile.

Non sono mancati i primi eccessi di tutela derogatoria (immediatamente censurati)[8], disponendo con potere di ordinanza che «ai Direttori Generali delle AA.SS.PP. è concessa ogni più ampia facoltà diretta a garantire l’effettività delle presenti misure», quelle per l’implementazione delle politiche vaccinali, «ivi compreso il potere di derogare alle disposizioni organizzative vigenti» (grande apertura di managerialità)[9], spingendosi con un ulteriore passo previsto dall’art. 5, Accesso dell’utenza agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico, a interdire, alias vietare, «l’accesso fisico agli uffici» pubblici e dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative per tutti coloro sprovvisti della «certificazione verde di cui all’articolo 9 del decreto- legge n. 105 del 23 luglio 2021»[10].

Invero, sembra di assistere ad una forma di “ricatto” non tanto oscuro a carico (in danno) dei “non obbedienti”, piuttosto che ammettere una realtà diversa, ovvero che solo attraverso i test/tamponi a pagamento si è in grado di verificare il livello di contagiosità, rendendo il “lasciapassare” uno strumento inutile per gli scopi voluti e dichiarati[11]: non tanto l’accertamento, o meno, delle dosi di vaccino ricevuto, quanto la volontà di imporre una vaccinazione sperimentale rendendola di fatto obbligatoria, senza alcuna assunzione di responsabilità da parte dello Stato per i suoi effetti collaterali[12], che sono pur sempre possibili.

Il non vaccinato viene escluso dalla società, non proprio marchiato[13], che significa estromettere un cittadino dalla vita sociale e – per alcune categorie – privarlo del lavoro, sottoponendolo ad una scelta tra una sistematica batteria di tamponi a proprie spese, ovvero vaccinarsi contro volontà, pena il confinamento vaccinale: una vera e propria prestazione patrimoniale imposta, in violazione dell’art. 23 Cost. a tenore del quale «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», traguardo di civiltà giuridica che ha introdotto nel nostro sistema giuridico il c.d. principio del consenso con funzione di garanzia, affondando le proprie «radici nel liberalismo democratico che vede nella legge il supremo mezzo di tutela delle libertà»[14].

  1. Nuove parti sociali

Il riflesso di questa spirale pone l’accento su un nuovo linguaggio sociale, un ritorno alla repubblica di Weimar e alle associazioni patriottiche, dove il leader di un nuovo partito, ex combattente, manifestava il proprio fanatismo «nessuna idea per quanto sacra ed elevata può realizzarsi senza la potente forza delle masse popolari. (Ma) la grande massa del popolo è poco accessibile alle idee astratte. Sarà più facile coinvolgerla nel campo dei sentimenti, dove si trovano le risorse segrete delle sue reazioni, positive e negative»[15].

Assistiamo con un certo terrore al dibattito – tutto nazionale – sugli effetti della Covid-19, sul distanziamento, sulla separazione tra i “buoni” del vaccino e i “no vax”, quest’ultimo/i prodotto/i della paranoide del condizionamento sanitario, effetto utile del paradigma del controllo sociale che, dopo l’abolizione della famiglia (quale elemento pericoloso per il sistema) e delle diversità di genere[16], individua il “nemico” del benessere e si sottopone alla privazione della libertà, nelle sue diverse forme costituzionali.

Giova evidenziare che il voler inserire in nuove “categorie sociali” coloro che hanno deciso di vaccinarsi da coloro che non intendono seguire il “diktat”, risulta un fatto grave, seminando un clima di avversità, marchiando li uni dagli altri, segnando una frattura con le politiche di solidarietà e di tolleranza, in aperto contrasto con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dove:

  • all’art. 1, Dignità umana, si afferma che «La dignità umana à inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata»;
  • all’art. 3, Diritto all’integrità della persona, si sostiene che «Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e «Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati … il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge», disponendo «il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone»;
  • all’art. 21, Non discriminazione, si vieta «Qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
    patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali
    ».

È il caso (per completezza espositiva) di riportare il testo di una interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-003399/2021 alla Commissione, ad oggetto: Errore di traduzione nel testo del regolamento (UE) 2021/953 “Green Pass”, ove si domanda come sia possibile che «il nuovo regolamento (UE) 2021/953 il quale definisce, a livello sovranazionale, un quadro di regole comuni, direttamente applicabile in tutti gli Stati europei, per il rilascio di certificati COVID digitali (c.d. “Green Pass”) che potranno essere utilizzati per spostarsi nell’UE. Il paragrafo 36 del suddetto regolamento, nella versione in lingua inglese, sottolinea la necessità di evitare discriminazioni verso cittadini europei che non sono vaccinati per necessità di natura clinica, di opportunità, di target group esentato, ma anche verso chi per scelta non è vaccinato; tuttavia nella traduzione del testo in italiano, pubblicato nella Gazzetta dell’UE, quest’ultimo riferimento risulta mancante».

Si dovrebbe evitare ogni deriva, allontanandosi dalle fantasie della “Settimana dell’Odio”, in nome della salute: «la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza»[17].

  1. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria

Siamo in presenza di una violazione di legge quando la norma interna si ponga in contrasto con il diritto dell’Unione europea, ove si consideri che l’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea prevede che nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate anche sulle convinzioni personali, oppure quando si prevede all’art. 20, comma 2, lettera a) che i cittadini dell’Unione godono del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Donde, quando la disciplina nazionale impone limitazioni alle libertà di movimento o di accesso ai servizi (il riferimento è alla “carta di circolazione verde” con valenza precettiva di “lasciapassare” per l’accesso ai servizi che più esprimono i diritti di libertà categorizzati in Costituzione, ex artt. 2 e 13), con evidente violazione del godimento di principi primari di libertà, la norma va disapplicata (specie quando si presenti la violazione del principio della efficacia immediata dei regolamenti emessi dagli organi comunitari), in forza della primazia del diritto comunitario (ex art. 117, comma 1 Cost.), già sancita dalla Corte costituzionale con la storica sentenza n. 170 del 1984: deve, pertanto, essere disapplicata sia dal Giudice che dall’Amministrazione atteso «l’assetto dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno… è venuto evolvendosi, ed è ormai ordinato sul principio secondo cui il regolamento della CEE prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore interno»[18].

Si può lecitamente affermare che in presenza di una norma discriminatoria in contrasto con una disciplina comunitaria di natura regolamentare, leggi Considerando 36 del Regolamento (UE) 2021/953 del parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19), «it is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated»[19], si dovrà procedere con la sua disapplicazione.

Questa affermazione germoglia un principio di diritto internazionale o comunitario: «le norme del diritto interno vanno disapplicate nella parte e nella misura in cui si trovino in conflitto con le disposizioni e i principi dell’ordinamento comunitario in forza della preminenza del diritto dell’Unione Europea. L’obbligo di applicare la normativa vincolante e sovraordinata rispetto alle norme interne incompatibili grava su tutti i soggetti dell’ordinamento tenuti a dare esecuzione alle leggi e, quindi, non solo sugli organi giurisdizionali, ma anche sulle autorità amministrative, per cui quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria, mentre sono tenuti a disapplicare le norme di legge, statali o regionali»[20].

Si tratta, in sostanza, del principio della prevalenza del diritto comunitario, in forza del quale deve essere disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima, incombendo tale obbligo di disapplicazione sul giudice nazionale e su tutti gli organi dello Stato[21]: un contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto europeo, postula un obbligo al funzionario che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma europea di riferimento), salvo valutare la possibilità di trarre dall’ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta[22].

Lo stesso Garante pe la protezione dei dati personali, Provvedimento del 22 luglio 2021 – Avvertimento Regione Siciliana, [9683814], Registro dei provvedimenti n. 273 del 22 luglio 2021, ha affermato che «con specifico riguardo al trattamento dei dati della stato vaccinale, peraltro, la normativa europea in materia di certificazioni vaccinali stabilisce che “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate” (cfr. considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021)».

In breve, il green pass non può costituire una limitazione alle libertà di movimento e, dunque, discriminare coloro che non sono vaccinati per scelta o per altri motivi (in violazione al comma 2 dell’art. 32 Cost. «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»), visto che il documento attesta solamente di aver effettuato un vaccino sperimentale non di essere immune al virus: questo ultimo “fatto” risulta dirimente/prorompente e fa venir meno lo “spirito” (l’essenza) della norma, che sarebbe quello di garantire una sicurezza al virus: una circostanza non dimostrabile, pertanto, erronea.

Di cangiante verità risultano le indicazioni dell’AIFA, Aggiornamento ECDC – EMA su COVID-19, aifa.gov.it, 4 agosto 2021, dove si afferma che «le infezioni nelle persone vaccinate non significano che i vaccini non funzionino. Sebbene l’efficacia di tutti i vaccini anti-COVID-19 autorizzati nell’UE/SEE sia molto elevata, nessun vaccino è efficace al 100%. Ciò significa che ci si attende un numero limitato di infezioni da SARS-CoV-2 tra le persone che hanno completato il programma di vaccinazione raccomandato (ossia le “infezioni intercorrenti”). Tuttavia, in caso di infezione, i vaccini sono in grado di prevenire in larga misura la forma grave della malattia e ridurre notevolmente il numero di ricoveri in ospedale a causa di COVID-19».

In termini più esplicativi, anche il vaccinato può essere infettato, ed allora non risulta immune al virus, in modo uguale per tutti, quindi, come per il non vaccinato.

Sotto il profilo costituzionale del documento, oltre ai diversi profili di illegittimità, si può convenire che questa scelta di politica sanitaria incidente sul diritto di circolazione, di vita sociale, ossia dei diritti fondamentali presenti nella Costituzione non può trovare cittadinanza nel diritto vivente, sia perché la norma è stata prodotta dal Governo con un Decreto – Legge (D.L. 23 luglio 2021, n. 105, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche) in assenza dei presupposti di cui all’art. 77 Cost., ma anche per una ulteriore considerazione, di solare evidenza: andrebbe «in sofferenza anche il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. per carente giustiziabilità per eventuali danni irreversibili da somministrazione vaccinale considerata la conclamata natura sperimentale del vaccino anti-COVID»[23].

  1. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana

È impressionante e allo stesso tempo dispotico privare del lavoro coloro che non si sottopongono volontariamente alla vaccinazione, quando tra le principali libertà e valori cangianti dell’ordinamento repubblicano l’art. 1 Cost. pone il “lavoro” quale elemento fondante: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», oltre ad esaltare all’art. 4 Cost., che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritt[24].

Ora l’art. 4, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (data di adozione del D.L. alquanto significativa), al comma 1 prevede «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario …, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati», disponendo al comma 6 che «l’inosservanza dell’obbligo vaccinale… determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2».

Ora, ritornando sul tema centrale, si direbbe che il vaccinato non può contagiare mentre il non vaccinato contagia: questo è il rischio che la norma intende prevenire: il “sospeso” (quello che non si è vaccinato) viene adibito «ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione… non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato».

Si sospende il lavoratore per un fatto estraneo al rapporto di lavoro, non per un inadempimento contrattuale (inidoneità a svolgere le mansioni), che rientra nel dovere fedeltà, ai sensi dell’art. 2015 cod. civ., ovvero non siamo in presenza della violazione dell’obbligo del lavoratore di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelarne in ogni modo gli interessi: caratteri che attengono non all’aspetto sanitario di una vaccinazione sperimentale ma al principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.), che impone a ciascuna delle parti (datore di lavoro e dipendente) il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge[25].

Appellarsi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, appare un ossimoro in quanto attiene la «materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro… garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (ex art. 1, comma 1), ove si consideri, altresì, che la lettera o), dell’art. 2, comma 1, del cit. d.lgs. n. 81/2008, definisce come «salute» lo «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità», neppure sotto il profilo del rischio “contagio” dovendone dimostrare il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’occasione di lavoro.

Il datore di lavoro viene delegato (un obbligo formale imposto dalla legge) all’esercizio di una attività estranea alla condotta prestazionale del lavoratore, andando ben oltre al rapporto sinallagmatico: prestazione – retribuzione, incidendo sul diritto di autodeterminazione terapeutica (ai sensi dell’art. 32, comma 2 Cost.), in presenza, re melius perpensa, di una cura, con una clausola che distingue (discrimina) sotto il profilo professionale il vaccinato dal non vaccinato: un’evidente irragionevolezza e sproporzionalità, non rilevabile nemmeno per ragioni di “solidarietà sociale” che presenta ben altre fondamenta.

  1. La tutela del lavoratore e il consenso informato

Ora come sia possibile che una normativa che riveste carattere eccezionale e derogatorio possa alterare unilateralmente il rapporto di lavoro privatizzato, la cui fonte negoziale è il contratto non la legge, senza alcuna minima attivazione di un procedimento che si presenta sostanzialmente di natura disciplinare/sanzionatorio[26], con un automatismo diretto in mancanza di vaccinazione, senza espugnare il diritto di difesa e il contradditorio (il c.d. giusto procedimento, ex art. 24 Cost.) sarà una questione che dovrà investire la Corte Costituzionale, e, in primis, il Giudice del lavoro a tutela del diritto primario della sacralità del lavoro, di cui agli artt. 1 e 35 ss. Cost., coniugata al diritto alla salute (ex art. 32 Cost.), declinato dai commi 1 e 2 dell’art. 33, Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori, della legge n. 833/1978, ai sensi dei quali «gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura».

Aggiungendo, l’art. 5, della Convenzione di Oviedo dove si postula al primo comma che «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato», un’esigenza di garantire il principio canonizzato nell’art. 1, Consenso informato, della legge n. 219/2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, dove:

  • al comma 1, si richiama il rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 12 e 32 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-determinazione della persona e stabilendo che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge»;
  • al comma 2, si promuove e valorizza «la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico»;
  • al comma 3, si inquadra il diritto di ognuno «di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi»;
  • al comma 5, si stabilisce che «ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte… qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso»[27].

L’imposizione dell’obbligo di vaccinazione (ex lege) e la privazione del lavoro in caso di mancata vaccinazione comprime un basilare diritto di libertà, giustificato ai fini di tutelare la collettività (c.d. anticontagio), senza tenere in alcuna considerazione che:

  • si tratta di un vaccino di natura sperimentale;
  • vi è la presenza – alternativa – di terapie e protocolli sanitari;
  • il vaccinato non è escluso che possa contagiare[28];
  • la disciplina è di natura emergenziale e temporanea, mentre gli effetti del vaccino possono durare anni, senza una effettiva assunzione di responsabilità del datore di lavoro qualora il dipendente abbia un pregiudizio alla salute.
  1. Nuovi doveri civici

In termini divulgativi, il mainstream informativo contrappone i “doveri civici” della vaccinazione sperimentale alle libertà di movimento, all’accesso ai servizi pubblici, dove notoriamente si caratterizzano sia per la nozione che per l’inquadramento giuridico per una loro erogazione “universale”, ossia a tutti i soggetti indistintamente[29], alle attività sociali ed altro ancora, sicché surrettiziamente chi si oppone alla vaccinazione, manifestando il proprio diritto alla libertà di scelta, viene privato dei più elementari diritti naturali: un nuovo ordine etico.

Dovremo allora rivedere i diritti alla salute (e la sua applicazione bioetica) e la stessa capacità contributiva (ex art. 53 Cost., ove si afferma il principio di universalità, riflesso del principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost.)[30], dove cittadini che pagano le tasse (No taxation without representation) ricevono un trattamento differenziato, anzi sono esclusi dalla partecipazione ai beni collettivi e ai diritti di cittadinanza, alla vita sociale, senza un corrispettivo mutamento del sistema democratico ma esclusivamente per non essersi sottoposti volontariamente ad un trattamento sanitario sperimentale: un sovvertimento delle regole di convivenza sociale che sono alla base del diritto nei Paesi occidentali e democratici.

In questa linea interpretativa, pare corretto rispondere anche a coloro che pretenderebbero di porre a carico dei non vaccinati le spese sanitarie in caso di cure, dimenticando tutte le trattenute in busta paga o i versamenti effettuati per la sanità, quando ormai quasi tutte le prestazioni sono a pagamento: viceversa, si dovrebbe restituire il versato a coloro che mai, o in minima parte, hanno avuto bisogno di cure: anche in questo caso, siamo in presenza di una visione distorta del diritto alle cure: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti» (ex art. 32 Cost.).

Ma dove ci ha condotta questa visione del mondo?

L’induzione alla paura, il ricercare di distinguere i malati in terapia – tra vaccinati e non vaccinati – per un aggressivo incitamento all’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione sperimentale si presenta al di fuori di ogni contesto di “consenso informato” (e di analisi accurata sulla vita/stato di salute di ogni soggetto a cui si inocula il vaccino), soprattutto quando la pandemia, seppure altamente contagiosa ma non tra le malattie considerate più gravi, ha una sua cura e può essere superata a livello domiciliare, utilizzando i protocolli conosciuti da anni: «per prevenire e frenare l’eccesso infiammatorio prodotto dalle nostre difese nei confronti del SARS-CoV-2 si possono utilizzare, e sono stati utilizzati con successo, antinfiammatori come l’ibuprofene, la colchicina e soprattutto il cortisone… Si tenga presente che il meccanismo che sottende le complicanze da CoViD.19 è di tipo autoimmune. Motivo in più per ritenere idonei i derivati della china. Quelli sperimentati nell’infezione da coronavirus sono tre: la clorochina fosfato, la ferrochina e l’idrossiclorochina (HCQ)»[31].

Pare giusto osservare che una recente comunicazione AIFA del 10 agosto 2021[32] ha stabilito che a «partire dal 07/08/2021 è possibile utilizzare anche l’anticorpo monoclonale sotrovimab, per la seguente indicazione terapeutica: “Trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni non ospedalizzati per COVID-19, che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa”. Inoltre, in attuazione della Determinazione AIFA n.912, è possibile utilizzare la combinazione casirivimab+imdevimab al dosaggio 4.000mg+4.000mg nella seguente indicazione terapeutica: “Trattamento di pazienti ospedalizzati per COVID-19, anche in ossigenoterapia supplementare (con l’esclusione dell’ossigenoterapia ad alti flussi, o in ventilazione meccanica), con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti- Spike di SARSCoV-2”», confermando la possibilità di una efficacie cura, anche senza ricorrere alla vaccinazione: una opzione che depone sull’inutilità delle limitazioni in assenza di vaccinazione.

La questione principale da non scordare: non è sull’efficacia dei vaccini ma sulla loro obbligatorietà.

Qual è l’etica di fondo sul volere imporre la vaccinazione sperimentale tout court, facendo produrre l’antigene alle nostre cellule, con le connesse limitazioni per coloro che non sono vaccinati, ritenuti i soli ricoverati in ospedali (90%)[33], al punto da sostenere che siamo in presenza di «una pandemia di non vaccinati e che i non vaccinati sono focolai di varianti pericolose»[34].

Tali ultime affermazioni sono ritenute non veritiere: «assolutamente, è falso chiamare questa una pandemia dei non vaccinati. Ed è certamente falso … che i non vaccinati siano in qualche modo la causa dell’emergere delle nuove varianti. Questo va contro ogni principio scientifico di nostra conoscenza. La realtà è che la natura dei vaccini che stiamo usando ora, e il modo in cui li stiamo distribuendo, stanno applicando a questo virus una pressione selettiva che lo spinge a creare nuove varianti»[35].

  1. Nuovi diritti della persona

Potremo affermare il “diritto di discriminare” per questo caso, mentre per altri garantiamo la tutela al non più “discriminato[36], in ragione di un superiore interesse alla salute (come alcuni invocano), quando le evenienze scientifiche e i dati epidemiologici dimostrano che la cura non richiede interventi di tale fattura, dove le misure di prevenzione non risultano coerenti con i risultati attesi, dove la cura (non quella di “vigile attesa”)[37] risponderebbe ad una posizione ideologica precostituita e incomprensibile piuttosto che all’effettivo rimedio.

Un tale diritto di differenziare gli accessi ai luoghi pubblici (ove notoriamente l’accesso si caratterizza giuridicamente per essere libero, senza che vi siano limitazioni) in ragione di una attestazione sanitaria di un’iniezione del vaccino è una condizione diversa dal certificare che il vaccinato è un soggetto immune.

La capacità di poter ragionare sulle misure adottate richiederebbe una altrettanta capacità di vedere la coerenza sugli effetti voluti, evitando condotte sproporzionate e prive di oggettivi riscontri, lasciando – per ora – nello sfondo i beneficiari finali del mantenimento della pandemia, dimostrando che seguendo le regole di precauzione si possono ugualmente perseguire gli obiettivi di tutela della salute (come rimesso dalla sentenza in commento), senza imporre obblighi in assenza di una dimostrazione certa della loro effettiva efficacia, specie quando si interviene prima sul corpo umano, poi sul modello di società ad avvenire.

  1. L’uomo nuovo digitale

Sono state citate norme ed orientamenti giurisprudenziali sull’illegittimità di alcune misure, soffermandosi sul green pass, cercando di comprendere le ragioni di tale forzatura e i suoi limiti, ai sensi dell’art. 21 Cost., anche nella sua forma di “diritto di critica”: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», prima di ogni censura.

Al dunque, partendo da una qualche riflessione, si deve continuare a riflettere e pensare – non delegare – sui fatti che stanno accadendo, sul tentativo di imporre una sperimentazione dell’obbedienza senza indugio e senza dissenso, sull’esigenza di garantire le tutele di libertà contro ogni prevaricazione, sia pure sanitaria che neghi il dovuto bilanciamento dei diritti dell’individuo e della inviolabilità della persona e del suo stato fisico/mentale, per non perdere di vista la centralità dell’uomo e del suo essere imperfetto ma ugualmente titolare di una dignità e di un’anima viva, a cui non è giusto nel senso di rispondente a verità, «perché il giusto potrà cadere sette volte ma si rialzerà, mentre gli empî precipiteranno nel male»[38], portare violenza: «la sapienza grida a gran voce: … grazie a me sorgono con giustizia tutte le leggi»[39].

La deriva populista, l’insensibilità del merito, la corruzione e l’illegalità diffusa, un’esasperata ricerca del successo facile, i nuovi influencer della politica, la delegificazione spinta dei DPCM e dei Decreti – Legge, segna il trionfo di un’etica eretica e dell’attitudine all’irresponsabilità, ed allora «i vecchi saranno abbandonati, come se avessero perduto la consistenza che permette i rapporti interpersonali»[40].

L’imposizione di un vaccino e i limiti di movimento dei non vaccinati, definiti con un gergo rigoroso “negazionisti”, è solo un ultimo segnale, tra i tanti, di una mutazione dei diritti di libertà, che va oltre alla pandemia: la sospensione di lavoratori che tanto hanno dato nei primi momenti di emergenza è una moneta che non paga, quando si proponeva addirittura un aumento di stipendio per il valore dimostrato: un affresco tenebroso dei tempi nuovi.

Un domani prossimo, dopo le molteplici dosi di vaccino – in una dimensione di perenne malattia – imporranno per ragioni sanitarie, o di cyber sicurezza o contro il terrorismo militante, di accedere ai locali pubblici o ai luoghi aperti al pubblico o per un servizio pubblico, compreso quello sanitario, mediante lo scanner oculare e/o il microchip sottocutaneo[41].

Questo innesto siderale e di silicio (Si), questa piena integrazione tra tessuti molli e hardware, tra mente e software: un processo di adattamento evolutivo promosso dall’alto del “comando” delle storiche èlites: un abbandono – senza ostilità – alla completa “transizione digitale”, dall’homo sapiens all’homo (novus) digital.

Celebrando questo Nuovo Ordine Mondiale (NWO) eviteremo di esibire il green pass, potremmo essere localizzati senza indugio (non ci perderemo), avremmo l’assistenza immediata con un battito del cuore (un’alterazione del segnale wireless), potremmo essere liberati dalla schiavitù della privacy, avendo tutti i nostri dati personali in cloud, l’identità digitale sarà un codice alfanumerico, o al più un codice a barre o anche Qr code, avremo superati i limiti di genere per diventare neutri consumatori, con una moneta unica, nel grande mercato on line.

In quel momento, se non sapremmo mantenere fermo il diritto alla nostra integrità, tutto sarà compiuto, il singolo si identificherà con il tutto: non servirà nemmeno più votare perché tutti saremo uguali, manipolati senza forza, liberi di essere oppressi con il nostro “consenso informato”.

 

[1] DE MARI, I danni del coronavirus. Covid artificiale, MONTAGNIER aveva ragione, LaVerità, 12 agosto 2021, pag. 9, dove il premio Nobel per la medicina 2008, dopo alcune osservazioni sull’origine del virus Covid-19, rileva che i vaccini «non impediscono la trasmissione del virus da persona a persona e i vaccinati trasmettono quanto i non vaccinati», dichiarando che «la speranza di una “immunità collettiva” attraverso un aumento del numero dei vaccinati è del tutto vana».

[2] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525; idem sez. V, 18 maggio 2015, n. 2495.

[3] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655.

[4] Con un elastico senso del controllo, Rave party, la festa è finita. Il sindaco: “Area liberata, non c’è più nessuno”. In corso indagini su reati commessi durante raduno. Controlli delle forze dell’ordine. Identificati oltre 3000 partecipanti, rainews.it, 19 agosto 2021.

[5] Nella sua essenza di diritto alla riservatezza, the right to be let alone, che trova un correlato richiamo nel “Considerando 4” del GDPR: «Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità», dove si intravede la forza della legge e i suoi demoni.

[6] TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 3 agosto 2021, n. 9187.

[7] Il richiamo operato da PERUCCHIETTI – MARLETTA, La fabbrica della manipolazione. Come i poteri forti plasmano le nostre menti per renderci sudditi del Nuovo Ordine Mondiale, Cesena, 2014, pag. 22, dove si analizzano le diverse metodologie portate avanti dai “persuasori occulti” che rende possibile «influire il subconscio e quindi sul comportamento senza che l’uomo possa difendersi».

[8] Significativo, anche, il precedente del Garante pe la protezione dei dati personali, Provvedimento del 22 luglio 2021 – Avvertimento Regione Siciliana, [9683814], Registro dei provvedimenti n. 273 del 22 luglio 2021, con il quale l’Autorità ha chiarito che la competenza in merito all’introduzione di misure di limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali che implichino il trattamento di dati personali ricade nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale (artt. 6, par. 2, e 9 del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice in materia di protezione dei dati personali, Considerando n. 37 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’EU digital COVID certificate, approvata nella sua formulazione finale il 21 maggio 2021 e adottata il 14 giugno 2021), escludendo una competenza della regione: «alla luce delle considerazioni che precedono eventuali trattamenti di dati personali posti in essere dai soggetti a vario titolo indicati dall’ordinanza presidenziale n. 75 del 7 luglio 2021, come integrata dalla circolare interpretativa del 13 luglio 2021, risultano privi di idonea base giuridica in violazione dell’art. 5, 6, 9, del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice)».

[9] Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021, del Presidente della Regione Siciliana, Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

[10] Su tali modalità di accesso e trattamento dei dati personali, il Garante privacy, ha inviato alla Regione Siciliana una richiesta di informazioni, precisando che le misure di «sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali… ricadono nelle materie assoggettate alla riserva di legge statale e, pertanto, non possono essere introdotte con un’ordinanza regionale, ma solo attraverso una disposizione di rango primario, previo parere del Garante» precisando che «non risulta, inoltre, che i più recenti interventi normativi in tema di certificazioni verdi abbiano imposto l’esibizione di tali documenti per l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici o similari, per cui il loro utilizzo per finalità ulteriori e con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla legge statale creerebbe una evidente disparità di trattamento a livello territoriale», Garante per la protezione dei dati personali, Green pass e accesso degli utenti agli uffici pubblici: il Garante privacy chiede informazioni alla Regione Siciliana, garanteprivacy.it, 14 agosto 2021. Segue a ruota la circolare n. 2/2021 del 16 agosto 2021, della Regione Siciliana – Presidenza, Dipartimento regionale della protezione civile, ad oggetto «Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 84 del 13 agosto 2021, recante “Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”», con la quale si conclude «alla luce dell’interlocuzione istituzionale instaurata con il Garante per la protezione dei dati personali con nota prot. n. U.0042283 del 14 agosto 2021, l’esecuzione dell’articolo 5 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 84 del 13 agosto 2021 del Presidente della Regione è temporaneamente sospesa».

[11] Significativa, in tal senso, la prima pagina della LaVerità del 17 agosto 2021: «Discriminazione al potere. Il ricatto del tampone».

[12] L’esonero di responsabilità penale (non per quella civile), ossia un’esimente, per la somministrazione del vaccino Covid-19 (il c.d. scudo penale) è già prevista dall’art. 3, Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2021, convertito dalla legge n. 71 del 2021: «Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

[13] Vedi, Con la stella di David davanti al bar, la polemica del gestore contro il green pass. La provocazione di un esercente di Alghero contro l’obbligatorietà, lastampa.it, 4 agosto 2021, dove un esercente dichiara «a suo tempo il divieto di ingresso nei locali pubblici per gli ebrei fondava su convinzioni scientifiche sbagliate, li si riteneva un pericolo per la purezza della razza, ora siamo nuovamente di fronte a un’imposizione fondata su ragioni non scientificamente dimostrate». Vedi, anche, FALCIONI, I No Vax tedeschi paragonano le restrizioni Covid all’Olocausto e indossano la Stella di David, fanpage.it, 7 maggio 2021, ove si riporta «un gruppo di manifestanti tedeschi contrari al lockdown e alle vaccinazioni contro il Covid si sono applicati sulla giacca una stella gialla identica a quella imposta dai nazisti agli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, sostituendo la scritta “Jude” con “Ungeimpft” (non vaccinato)». Cfr., Covid e piazze No Vax, Liliana Segre: “Follia paragonare i vaccini alla Shoah”, lastampa.it, 26 luglio 2021, ove si riporta «la senatrice, parlando a Pagine Ebraiche, ha aggiunto: «Se uno vuole vedere il complottismo ovunque, beh resti a casa, non giri per le strade, non vada nel mondo, non danneggi gli altri». I paragoni impossibili tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono «follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza: siccome spero di non essere né ignorante né di avere cattivo gusto, non riesco a prendermela più di tanto»».

[14] CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, 1976, pag. 55.

[15] GROSSER, Dieci lezioni sul nazismo. Dalla Repubblica di Weimar alla catastrofe finale, Milano, 1977, pag. 47, l’autore affronta le responsabilità e le condizioni della nascita del partito nazista «non facendola dipendere solo dal “genio” di Hitler».

[16] Vedi, DALE O’LEARY, La guerra del gender, Soveria Mannelli, 1997, pag. 190, viene analizzato il futuro dell’Agenda di Genere e il potere in cui gode l’establishment di genere che «per quanti sforzi possa fare, tuttavia, non sarà in grado di cambiare la natura umana».

[17] Questi gli slogan del partito scolpito sulla facciata bianca in caratteri eleganti del Ministero della Verità, ORWELL, Millenovecentoottantaquattro, 1949.

[18] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 agosto 2021, n. 9364, dove si è osservato che «il giudice amministrativo ha a più riprese fatto applicazione del predetto principio di primazia del diritto comunitario applicato anche alle pronunce della Corte di giustizia aventi natura di fonte di diritto». È stato sancito che «le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli stati membri, al pari di regolamenti e direttive, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti. L’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di giustizia delle Comunità europee è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e il giudice nazionale deve disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che risultino in contrasto o incompatibili con essa», Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 maggio 2016, n. 139.

[19] Vedi, Rettifica del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211 del 15 giugno 2021), pagina 7, considerando 36, prima frase anziché: «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto…», leggasi: «(36) È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto…».

[20] TAR Campania, Napoli, sez. III, 6 luglio 2016, n.3394. Ancora, «anche in difetto di una specifica domanda di parte il giudice deve disapplicare le normative interne contrastanti con il diritto comunitario. Tale obbligo, processualmente, si traduce infatti in un riflesso del principio iura novit curia», TAR, Toscana, sez. I, 19 marzo 2013, n. 422.

[21] TAR, Lazio, Roma, sez. II, 5 aprile 2012, n. 3142.

[22] Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2018, n. 1342.

[23] Osservatorio per la Legalità Costituzionale, Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd decreto green pass, questionegiustizia.it, 31 luglio 2021.

[24] In termini generali, vi è una fonte primaria che caratterizza l’etica del lavoro «come valore posto a base dello stesso ordinamento democratico della Repubblica, appunto fondata sul lavoro. In questo senso, il riconoscimento a tutti i cittadini del diritto al lavoro conferisce pari dignità alle diverse forme di realizzazione dell’attività lavorativa», DI GASPARE, Diritto dell’economia e le dinamiche istituzionali, Padova, 2003, p. 78.

[25] Cass. civ., sez. lavoro Ord., 11 febbraio 2021, n. 3543.

[26] Cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, decreto 5 agosto 2021, ove si riferisce che la sospensione dall’esercizio della professione, di cui alla normativa cit., si configura come legge-provvedimento, determinandosi ex lege l’effetto lesivo della posizione, ricorrendo «la giurisdizione del giudice amministrativo… per difetto di presupposto ex lege (art. 4 comma 1 DL citato), essendo tale sospensione del tutto atipica ed estranea a finalità disciplinari o sanzionatorie (per le quali ricorre invece speciale giurisdizione della C.C.E.P.S.)».

[27] Vedi, sul punto, DELLA GIUSTINA, La vaccinazione contro il Covid-19 tra facoltà ed obbligo nel rapporto di lavoro subordinato. Riflessioni giuspubblicistiche, federalismi.it, 28 luglio 2021, l’analisi giuridica porta a rilevare che «la previsione di un determinato vaccino come obbligatorio non risulta essere contrario allo spirito della Carta costituzionale italiana ma è necessario che il bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione dell’individuo e la dimensione collettiva del diritto alla salute richiede, coerentemente con il principio di precauzione, l’intervento del legislatore. Quest’ultimo deve rinvenire il punto di equilibrio tra i due poli appena menzionati sulla scorta del principio di proporzionalità la quale, a sua volta, postula che venga imposto il sacrificio minimo, che la decisione sia strettamente correlata all’evoluzione della situazione sanitaria ed epidemiologica nonché ai risultati derivanti dalla ricerca e dalla sperimentazione medica».

[28] Vedi, ANSA, L’allarme Usa, la variante Delta è più pericolosa. L’appello dei Cdc, ‘guerra è cambiata, modificare messaggio’, 30 luglio 2021, dove viene riportato quando scritto in un documento ottenuto dal Washington Post e redatto dai Cdc, la massima autorità sanitaria federale statunitense: «la variante Delta del coronavirus causa una infezione più grave delle varianti scoperte in precedenza e si diffonde facilmente come la varicella. Non solo: i dati mostrano come le persone completamente vaccinate possono trasmetterla così come le persone non vaccinate».

[29] La qualificazione di servizio pubblico è riconnessa alla sua destinazione non unicamente a favore di un determinato soggetto, all’esigenza di soddisfare i bisogni di una collettività di utenti, giacché «tale ultimo requisito… deve ritenersi essenziale per poter definire un servizio come servizio pubblico», Cass. civ., SS.UU., sentenza n. 71/2000. Il carattere della socialità (utilitas publicae) si disperde verso un numero imprecisato di utenti con lo scopo di soddisfare esigenze primarie di interesse pubblico, TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 marzo 2004, n. 2842.

[30] Sicché quando il legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario, Corte Cost., 4 dicembre 2020, n. 262.

[31] CITRO DELLA RIVA, Eresia, Riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid-19, Milano, 2021, pag. 27 – 28. Vedi, anche, le indicazioni dell’AIFA, Uso degli anticorpi monoclonali per COVID-19, aifa.gov.it, ove si chiarisce che «gli anticorpi monoclonali non hanno ancora ricevuto l’approvazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA). In Italia sono stati autorizzati in via temporanea con Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2021, n. 32, e con Decreto del 12 luglio 2021 (GU n 180 del 29/07/2021)… I medicinali sono sottoposti a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta».

[32] AIFA, Modifiche Registro – anticorpi monoclonali COVID-19,aifa.gov.it, 10 agosto 2021.

[33] Covid: 90% dei pazienti in rianimazione non è vaccinato, ansa.it., 10 agosto 2021, ove si riporta l’intervento del Presidente della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere (FIASO): «i responsabili delle terapie intensive ci dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid, il 90%, non sono vaccinati, e ciò conferma che il vaccino è l’arma più efficace a nostra disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori». Vedi, anche, TUNDO, Covid, la rabbia dei medici ancora in prima linea: “Ricoveriamo solo non vaccinati, spesso sono giovani. Chi ha fatto le 2 dosi gestibile da casa, anche i 60enni”, ilfattoquotidiano.it, 24 luglio 2021.

[34] Cfr. Marsala, ricoverato in rianimazione un medico vaccinato con doppia dose, lapekoranera.it, 19 agosto 2021, ove si riporta «sono quattro le persone attualmente ricoverate nel reparto di rianimazione dell’ospedale Covid di Marsala, rende noto Tp24. E tra i ricoverati in terapia intensiva c’è un medico che ha ricevuto la doppia dose di … «Non deve stupire che una persona correttamente vaccinata sia ricoverata in terapia intensiva perché è un caso raro, ma possibile», sostengono i medici».

[35] MERCOLA, Le bugie dietro la “pandemia dei non-vaccinati”, comedonchisciotte.org, 17 agosto 2021.

[36] La teoria del “genere” non ammette discriminazioni «se infatti il genere non è qualcosa di naturale ma è indotto dall’ambiente e dunque malleabile, anche le norme legislative ad esso legate dovevano considerarsi un costrutto sociale e dunque potevano, anzi dovevano, esse modificate», NEROZZI, L’uomo nuovo, Soveria Mannelli, 2008, pag. 39.

[37] Cfr. la Circolare del Ministero della salute, Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, prot. 0024970-30/11/2020-DGPROGS-DGPROGS-P. Vedi, la nota AIFA del 9 dicembre 2020, Principi di gestione dei casi Covid19 nel setting domiciliare, nonché Cons. Stato, sez. III, ordinanza 23 aprile 2021, n. 2221, dove si rilevava che la cit. nota AIFA ai medici di medicina generale per i pazienti asintomatici o con sintomi lievi, tra cui “la vigile attesa”, «non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna».

[38] Cfr. LUCA, 17, 4 e MATTEO, 18, 21-22.

[39] SEBASTIAN BRANT, La nave dei folli, L’insegnamento della sapienza, Basilea, 1494.

[40] ANDREOLI, Homo stupidus stupidus. L’agonia di una civiltà, Milano, 2018, pag. 252.

[41] Vedi, Impronte digitali e microchip per la riforma della PA, mauriziolucca.com, 28 agosto 2018, ove si riferiva che con la riforma della PA, si potrebbero utilizzare «gli strumenti della cibernetica, in piena aderenza con le «Tre leggi della robotica» formulate da ASIMOV… si presentano nella loro dimensione epocale di command and control: affronteremo, senza ripari, alle soglie delle porte della PA la presenza di tornelli ipertecnologici, in grado di registrare le presenze: effetti visivi di controllo anticipato del crimine, già conosciuto in «Minority Report» diretto da SPIELBERG in chiave di prevenzione delle presenze/assenze», concludendo che invece di investire nella tracciatura dell’impronta digitale sarebbe più coerente «investire in cultura, in etica pubblica, arginare i continui conflitti di interessi».