«Libero Pensatore» (sempre)

La quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 2426 del 15 aprile 2020 interviene per chiarire i confini della trasparenza nelle procedure di gara al fine di evitare l’alterazione della concorrenza attraverso la presentazione di più offerte imputabili ad un unico centro decisionale, violando, altresì, i principi in tema di par condicio e segretezza delle offerte.

La questione, nella sua essenzialità, è riferita ad un bando di gara per un accordo quadro riferito all’affidamento di servizi, dove un operatore economico (cooperativa) partecipava alla gara dichiarando di non trovarsi in situazione di controllo rispetto ad altri concorrenti, o tale da comportare che le offerte fossero imputabili ad un «unico centro decisionale», ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. n. 50 del 2016 («l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale»).

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Unico centro decisionale: alterazione della trasparenza e della concorrenza

Unico centro decisionale: alterazione della trasparenza e della concorrenza

La quinta sez. del Cons. Stato, con la sentenza n. 2426 del 15 aprile 2020 interviene per chiarire i confini della trasparenza nelle procedure di gara al fine di evitare l’alterazione della concorrenza attraverso la presentazione di più offerte imputabili ad un unico centro decisionale, violando, altresì, i principi in tema di par condicio e segretezza delle offerte.

La questione, nella sua essenzialità, è riferita ad un bando di gara per un accordo quadro riferito all’affidamento di servizi, dove un operatore economico (cooperativa) partecipava alla gara dichiarando di non trovarsi in situazione di controllo rispetto ad altri concorrenti, o tale da comportare che le offerte fossero imputabili ad un «unico centro decisionale», ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. n. 50 del 2016 («l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale»).

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Il pronunciamento

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7484 del 2 novembre 2019, interviene per descrivere i poteri di ordinanza sindacale a tutela delle immissioni moleste prodotte da un’azienda agricola, anche con riferimento agli spazi di intervento e ai limiti territoriali del provvedimento atipico.

Il caso da risolvere

Il fatto, nella sua essenzialità, coinvolgeva un cittadino al quale era stata diagnosticata una malattia il cui aggravamento veniva imputato (a suo dire) dall’utilizzo di prodotti fito-sanitari da parte di un’azienda agricola adiacente alla propria abitazione.

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Potere di ordinanza del sindaco (per le immissioni moleste) a tutela della salute del singolo e della popolazione (no da coronavirus)

Potere di ordinanza del sindaco (per le immissioni moleste) a tutela della salute del singolo e della popolazione (no da coronavirus)

Il pronunciamento

La terza sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7484 del 2 novembre 2019, interviene per descrivere i poteri di ordinanza sindacale a tutela delle immissioni moleste prodotte da un’azienda agricola, anche con riferimento agli spazi di intervento e ai limiti territoriali del provvedimento atipico.

Il caso da risolvere

Il fatto, nella sua essenzialità, coinvolgeva un cittadino al quale era stata diagnosticata una malattia il cui aggravamento veniva imputato (a suo dire) dall’utilizzo di prodotti fito-sanitari da parte di un’azienda agricola adiacente alla propria abitazione.

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La sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 6 conferma il perimetro di competenza del Giudice Amministrativo prima della sottoscrizione del contratto; successivamente opera il Giudice Ordinario quando la controversia verta sul rapporto negoziale in assenza dell’esercizio di un potere pubblicistico di stampo autoritativo.

Con l’approvazione della «proposta di aggiudicazione», ai sensi del comma 1, dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, da parte dell’organo competente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione, salvo sospensione, si può ritenere conclusa la fase pubblicistica e procedere con la sottoscrizione del contratto, dando ingresso al rapporto negoziale e la conseguente fase dell’esecuzione[1].

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Giurisdizione del rapporto negoziale con la P.A.

Giurisdizione del rapporto negoziale con la P.A.

La sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 gennaio 2020, n. 6 conferma il perimetro di competenza del Giudice Amministrativo prima della sottoscrizione del contratto; successivamente opera il Giudice Ordinario quando la controversia verta sul rapporto negoziale in assenza dell’esercizio di un potere pubblicistico di stampo autoritativo.

Con l’approvazione della «proposta di aggiudicazione», ai sensi del comma 1, dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici, da parte dell’organo competente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione, salvo sospensione, si può ritenere conclusa la fase pubblicistica e procedere con la sottoscrizione del contratto, dando ingresso al rapporto negoziale e la conseguente fase dell’esecuzione[1].

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 2 gennaio 2019, n. 12 definisce i confini del diritto di accesso (diritto soggettivo pubblico) dei consiglieri comunali, disciplinato dall’articolo 43, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che se da una parte, viene ritenuto una espressione delle prerogative di controllo democratico e non incontra alcuna limitazione in relazione all’eventuale natura riservata degli atti o delle informazioni, stante anche il vincolo del segreto d’ufficio, dall’altra parte, non può che essere strumentale all’esercizio della funzione pena la sua limitazione.

In via generale, tale diritto di informazione è funzionale al particolare munus espletato dal consigliere comunale, proiettato all’esercizio della funzione, con piena cognizione di causa, e senza alcuna interposizione da parte degli uffici sul contenuto del diritto.

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Limiti cogenti ed evolutivi al diritto di accesso dei consiglieri comunali

Limiti cogenti ed evolutivi al diritto di accesso dei consiglieri comunali

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 2 gennaio 2019, n. 12 definisce i confini del diritto di accesso (diritto soggettivo pubblico) dei consiglieri comunali, disciplinato dall’articolo 43, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che se da una parte, viene ritenuto una espressione delle prerogative di controllo democratico e non incontra alcuna limitazione in relazione all’eventuale natura riservata degli atti o delle informazioni, stante anche il vincolo del segreto d’ufficio, dall’altra parte, non può che essere strumentale all’esercizio della funzione pena la sua limitazione.

In via generale, tale diritto di informazione è funzionale al particolare munus espletato dal consigliere comunale, proiettato all’esercizio della funzione, con piena cognizione di causa, e senza alcuna interposizione da parte degli uffici sul contenuto del diritto.

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Riprendendo l’intervento “sine die” e la notizia che si (s)paventa l’abolizione del Giudice amministrativo e del Consiglio di Stato (giudice che taluni vorrebbero abolire), in nome di un futuro “competitivo”; a margine, si potrebbe affermare (?) che è il giudice amministrativo che minaccia lo sviluppo economico e il progresso della Nazione, evitando l’esercizio dell’“Autolavaggio”?

Non sarebbe più conveniente – per rilanciare l’economia – invece di “Abolire Tar e Consiglio di Stato per non legare le gambe all’Italia” eliminare i costi della (sovra)struttura dello Stato e i grand commis (con le loro pensioni d’oro: intoccabili); eliminare i “signori del vapore” che producono leggi che non si comprendono e non servono; eliminare i diversi livelli istituzionali (quali, le Regioni) che spendono più dell’80% in sanità; eliminare…

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Sine die e senza giudice

Riprendendo l’intervento “sine die” e la notizia che si (s)paventa l’abolizione del Giudice amministrativo e del Consiglio di Stato (giudice che taluni vorrebbero abolire), in nome di un futuro “competitivo”; a margine, si potrebbe affermare (?) che è il giudice amministrativo che minaccia lo sviluppo economico e il progresso della Nazione, evitando l’esercizio dell’“Autolavaggio”?

Non sarebbe più conveniente – per rilanciare l’economia – invece di “Abolire Tar e Consiglio di Stato per non legare le gambe all’Italia” eliminare i costi della (sovra)struttura dello Stato e i grand commis (con le loro pensioni d’oro: intoccabili); eliminare i “signori del vapore” che producono leggi che non si comprendono e non servono; eliminare i diversi livelli istituzionali (quali, le Regioni) che spendono più dell’80% in sanità; eliminare…

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Il Comune di Solofra comunica l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di demolizione di alcune opere abusive (data l’assenza di collaudo statico e agibilità), sospendendo contestualmente l’attività del soggetto inciso dal provvedimento (un autolavaggio).

L’interessato ricorre al Giudice amministrativo (giudice che taluni vorrebbero abolire) sollevando due distinti vizi: violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la disposta sospensione riguarderebbe un’attività regolarmente autorizzata, con conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, ed inoltre il provvedimento di sospensione non risulta accompagnata dalla fissazione di un termine di efficacia (nei motivi aggiunti rileva anche il difetto di motivazione).

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Sine die

Il Comune di Solofra comunica l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di demolizione di alcune opere abusive (data l’assenza di collaudo statico e agibilità), sospendendo contestualmente l’attività del soggetto inciso dal provvedimento (un autolavaggio).

L’interessato ricorre al Giudice amministrativo (giudice che taluni vorrebbero abolire) sollevando due distinti vizi: violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la disposta sospensione riguarderebbe un’attività regolarmente autorizzata, con conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, ed inoltre il provvedimento di sospensione non risulta accompagnata dalla fissazione di un termine di efficacia (nei motivi aggiunti rileva anche il difetto di motivazione).

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