«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 agosto 2019, n. 5501 (estensore Urso) delinea la procedura della “finanza di progetto” (ex artt. 180 ss. del D.Lgs. n. 50/2016)[1] e la posizione “privilegiata” del promotore rispetto ai partecipanti alla gara, in relazione ad una procedura governata dal D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 153, procedura a gara unica).

I fatti nella loro essenzialità:

  • un Comune con delibera di Giunta Comunale approvava uno studio di fattibilità per l’intervento di ampliamento del cimitero comunale, inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche[2], con successivo bando indiceva corrispondente procedura di project financing finalizzata a individuare il soggetto promotore[3] e affidare in concessione i lavori e la gestione del complesso cimiteriale, inclusi i connessi servizi;
  • l’aggiudicatario “provvisorio” veniva nominato promotore del project, poi individuato anche come aggiudicatario definitivo;
  • il secondo classificato proponeva ricorso all’aggiudicazione definitiva, accolto a suo favore, donde l’appello dell’aggiudicatario (promotore).

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Il promotore del project financing (partenariato pubblico privato)

Il promotore del project financing (partenariato pubblico privato)

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 agosto 2019, n. 5501 (estensore Urso) delinea la procedura della “finanza di progetto” (ex artt. 180 ss. del D.Lgs. n. 50/2016)[1] e la posizione “privilegiata” del promotore rispetto ai partecipanti alla gara, in relazione ad una procedura governata dal D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 153, procedura a gara unica).

I fatti nella loro essenzialità:

  • un Comune con delibera di Giunta Comunale approvava uno studio di fattibilità per l’intervento di ampliamento del cimitero comunale, inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche[2], con successivo bando indiceva corrispondente procedura di project financing finalizzata a individuare il soggetto promotore[3] e affidare in concessione i lavori e la gestione del complesso cimiteriale, inclusi i connessi servizi;
  • l’aggiudicatario “provvisorio” veniva nominato promotore del project, poi individuato anche come aggiudicatario definitivo;
  • il secondo classificato proponeva ricorso all’aggiudicazione definitiva, accolto a suo favore, donde l’appello dell’aggiudicatario (promotore).

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La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 5150 (estensore Manzione), interviene per definire la legittimità di un’ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL), di sgombero di un immobile occupato, pur in presenza di una situazione di pericolo già presente da tempo.

Le novità emerse dalla sentenza incidono significativamente sul potere di ordinanza, espressamente previsto dalla legge, quale forma straordinaria di intervento extra ordinem finalizzato a salvaguardare interessi primari dei singoli o della collettività a fronte di situazioni di urgente necessità ma anche a fronte di situazioni consolidate (come nel caso di specie) qualora si accerti che gli strumenti ordinari posti dall’ordinamento risultino insufficienti[1], e vi sia la contestuale esigenza di rispristinare lo stato di sicurezza urbana (rectius pericolo segnalato dal Comando VV.FF.), nelle sue late accezioni.

Il fatto nella sua essenzialità verte sull’efficacia di un’ordinanza sindacale con la quale veniva ingiunto al proprietario di un immobile il mancato utilizzo, anche tramite cessione a terzi, con contestuale intimazione al rilascio da parte degli attuali occupanti onde non metterne a repentaglio la loro incolumità (il provvedimento di rilascio del bene era stato già emesso negli anni, con lo scopo di eliminare il pericolo statico esistente mediante l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e/o di restauro).

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Riedizione del potere di ordinanza sindacale di sgombero di immobile occupato

Riedizione del potere di ordinanza sindacale di sgombero di immobile occupato

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 22 luglio 2019 n. 5150 (estensore Manzione), interviene per definire la legittimità di un’ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (c.d. TUEL), di sgombero di un immobile occupato, pur in presenza di una situazione di pericolo già presente da tempo.

Le novità emerse dalla sentenza incidono significativamente sul potere di ordinanza, espressamente previsto dalla legge, quale forma straordinaria di intervento extra ordinem finalizzato a salvaguardare interessi primari dei singoli o della collettività a fronte di situazioni di urgente necessità ma anche a fronte di situazioni consolidate (come nel caso di specie) qualora si accerti che gli strumenti ordinari posti dall’ordinamento risultino insufficienti[1], e vi sia la contestuale esigenza di rispristinare lo stato di sicurezza urbana (rectius pericolo segnalato dal Comando VV.FF.), nelle sue late accezioni.

Il fatto nella sua essenzialità verte sull’efficacia di un’ordinanza sindacale con la quale veniva ingiunto al proprietario di un immobile il mancato utilizzo, anche tramite cessione a terzi, con contestuale intimazione al rilascio da parte degli attuali occupanti onde non metterne a repentaglio la loro incolumità (il provvedimento di rilascio del bene era stato già emesso negli anni, con lo scopo di eliminare il pericolo statico esistente mediante l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e/o di restauro).

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La “trasparenza” dell’attività della pubblica amministrazione costituisce un principio immanente nell’ordinamento giuridico, è inserita (sotto il profilo legislativo) tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i “diritti sociali e civili” che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale, viene intesa come accessibilità totale (on line) ad una serie di informazioni relative all’organizzazione gestionale e delle risorse pubbliche, rappresenta una manifestazione di compiuta “pubblicità” in tema di appalti pubblici, il tutto allo scopo di favorire un diffuso controllo da parte dei cittadini e contrastare il fenomeno della “corruzione”.

 Si potrebbe affermare (nella contrattualistica pubblica) che il perseguimento dell’interesse pubblico (ex art.97 Cost.) non può avvenire se non attraverso procedure rispettose della “trasparenza”, in grado di garantire la “par condicio” e la “concorrenza”, profili sostanziali coincidenti con il concetto comunitario di “pubblicità” e “apertura al mercato”, in evidente distonia con procedure negoziate e dirette (ex trattativa privata), incapaci di accertare una reale ed effettiva “comparazione” tra più offerenti.

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La scelta del contraente deve avvenire con procedure trasparenti

La “trasparenza” dell’attività della pubblica amministrazione costituisce un principio immanente nell’ordinamento giuridico, è inserita (sotto il profilo legislativo) tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i “diritti sociali e civili” che devono essere assicurati in tutto il territorio nazionale, viene intesa come accessibilità totale (on line) ad una serie di informazioni relative all’organizzazione gestionale e delle risorse pubbliche, rappresenta una manifestazione di compiuta “pubblicità” in tema di appalti pubblici, il tutto allo scopo di favorire un diffuso controllo da parte dei cittadini e contrastare il fenomeno della “corruzione”.

 Si potrebbe affermare (nella contrattualistica pubblica) che il perseguimento dell’interesse pubblico (ex art.97 Cost.) non può avvenire se non attraverso procedure rispettose della “trasparenza”, in grado di garantire la “par condicio” e la “concorrenza”, profili sostanziali coincidenti con il concetto comunitario di “pubblicità” e “apertura al mercato”, in evidente distonia con procedure negoziate e dirette (ex trattativa privata), incapaci di accertare una reale ed effettiva “comparazione” tra più offerenti.

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