«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Sotto un profilo generale e comune, l’art. 23, Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, individua una serie di condotte che “falsano” la realtà (il vero), esempi traslabili anche nell’ordinaria azione amministrativa a fronte del dovere di trasparenza (dall’accesso documentale al FOIA), nonché dei principi di collaborazione e buona fede tra PA e cittadino, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990 (evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.).

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Pubblicità occulta e trasparenza

Pubblicità occulta e trasparenza

Sotto un profilo generale e comune, l’art. 23, Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, individua una serie di condotte che “falsano” la realtà (il vero), esempi traslabili anche nell’ordinaria azione amministrativa a fronte del dovere di trasparenza (dall’accesso documentale al FOIA), nonché dei principi di collaborazione e buona fede tra PA e cittadino, ex comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990 (evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.).

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  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

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Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale

Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale
  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

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Il sindaco può lecitamente disciplinare gli orari di apertura degli esercizi commerciali, da ricomprendere le attività artigiane.

La sez. II, del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018, numero 02065/2018 e data 27 agosto 2018, interviene per esprimere l’infondatezza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l’annullamento di un’ordinanza sindacale avente ad oggetto la revoca di precedenti ordinanze sindacali in materia di orario di esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista.

L’intervento risulta di pregio per le questioni affrontate, delineando i poteri di ordinanza del sindaco in materia di orari degli esercizi commerciali.

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Le liberalizzazioni degli orari di esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista nel futuro dell’economia digitale.

Le liberalizzazioni degli orari di esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista nel futuro dell’economia digitale.

Il sindaco può lecitamente disciplinare gli orari di apertura degli esercizi commerciali, da ricomprendere le attività artigiane.

La sez. II, del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018, numero 02065/2018 e data 27 agosto 2018, interviene per esprimere l’infondatezza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l’annullamento di un’ordinanza sindacale avente ad oggetto la revoca di precedenti ordinanze sindacali in materia di orario di esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista.

L’intervento risulta di pregio per le questioni affrontate, delineando i poteri di ordinanza del sindaco in materia di orari degli esercizi commerciali.

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Pratiche ingannevoli (scorrette) e diamanti poco cristallini: la poca trasparenza informativa mina la credibilità del credito, potendo costituire un’alterazione alla libertà del consenso.

La prima sez. Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 10969 del 14 novembre 2018, respinge la richiesta di annullamento del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) di “pratica commerciale scorretta”, posta in essere da un istituto bancario per la promozione («un diamante è per sempre») dei diamanti come bene “redditizio” (rifugio: investimento sicuro, affidabile e remunerativo).

Già DE ANDRÉ (“Via del Campo”, 1967), pur in altro contesto, «… dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior», esprimeva un significato “manifesto” sulla poca fiducia da riporre su queste pietre rispetto a ben altri prodotti meno cristallini (perché di questo si parla, della poca “trasparenza” del prodotto finanziario); prodotti meno sofisticati (o simbolici di uno status) ma con effetti vivifici, dotati di un’anima vitale.

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La parziale trasparenza non assicura il consenso informato: diamanti poco cristallini

La parziale trasparenza non assicura il consenso informato: diamanti poco cristallini

Pratiche ingannevoli (scorrette) e diamanti poco cristallini: la poca trasparenza informativa mina la credibilità del credito, potendo costituire un’alterazione alla libertà del consenso.

La prima sez. Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 10969 del 14 novembre 2018, respinge la richiesta di annullamento del provvedimento adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) di “pratica commerciale scorretta”, posta in essere da un istituto bancario per la promozione («un diamante è per sempre») dei diamanti come bene “redditizio” (rifugio: investimento sicuro, affidabile e remunerativo).

Già DE ANDRÉ (“Via del Campo”, 1967), pur in altro contesto, «… dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior», esprimeva un significato “manifesto” sulla poca fiducia da riporre su queste pietre rispetto a ben altri prodotti meno cristallini (perché di questo si parla, della poca “trasparenza” del prodotto finanziario); prodotti meno sofisticati (o simbolici di uno status) ma con effetti vivifici, dotati di un’anima vitale.

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