«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5464, chiarisce che in sede di gara la valutazione sull’anomalia va considerata nel suo complesso e non nei limiti dell’offerta stessa.

L’anomalia

L’art. 110, Offerte anormalmente basse, del Codice dei contratti pubblici, al primo comma postula che il seggio di gara valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati («della manodopera e gli oneri aziendali»), appaia anormalmente bassa, affidando al bando/avviso di gara gli elementi specifici (criteri) ai fini della valutazione[1].

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Giudizio di anomalia nel suo complesso

Giudizio di anomalia nel suo complesso

La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5464, chiarisce che in sede di gara la valutazione sull’anomalia va considerata nel suo complesso e non nei limiti dell’offerta stessa.

L’anomalia

L’art. 110, Offerte anormalmente basse, del Codice dei contratti pubblici, al primo comma postula che il seggio di gara valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati («della manodopera e gli oneri aziendali»), appaia anormalmente bassa, affidando al bando/avviso di gara gli elementi specifici (criteri) ai fini della valutazione[1].

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L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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Il contraddittorio nell’autotutela

Il contraddittorio nell’autotutela

L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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Si può ammettere la decadenza del consigliere comunale assenteista motivata dal mancato esercizio del munus publicum), un’assenza alla partecipazione delle sedute dell’organo consiliare, sintomo normativamente previsto che, a seguito di un procedimento in contraddittorio con l’interessato, può portare alla cessazione della carica per una protratta inerzia ingiustificata al proprio dovere di garantire da una parte, la funzionalità del Consiglio, dall’altra parte (a volte ritenuta secondaria), l’esercizio del mandato in rappresentanza dei cittadini elettori[1].

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La decadenza del consigliere assenteista silente

La decadenza del consigliere assenteista silente

Si può ammettere la decadenza del consigliere comunale assenteista motivata dal mancato esercizio del munus publicum), un’assenza alla partecipazione delle sedute dell’organo consiliare, sintomo normativamente previsto che, a seguito di un procedimento in contraddittorio con l’interessato, può portare alla cessazione della carica per una protratta inerzia ingiustificata al proprio dovere di garantire da una parte, la funzionalità del Consiglio, dall’altra parte (a volte ritenuta secondaria), l’esercizio del mandato in rappresentanza dei cittadini elettori[1].

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Il Testo unico degli enti locali (ex d.lgs. n. 267/2000, TUEL) prevede al quarto comma dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, in opposizione ad una serie di correlate garanzie e prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico (il c.d. esercizio del munus publicum)[1], una norma di chiusura che consente (una facoltà) allo statuto di stabilire «i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative», con il fine di sanzionare colui che con l’assenza non garantisce la funzionalità del Consiglio, ovvero non esercita la funzione per la quale è stato eletto: un dovere di assistere e partecipare alle attività del Consiglio comunale.

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La legittima decadenza del consigliere assenteista

La legittima decadenza del consigliere assenteista

Il Testo unico degli enti locali (ex d.lgs. n. 267/2000, TUEL) prevede al quarto comma dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, in opposizione ad una serie di correlate garanzie e prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico (il c.d. esercizio del munus publicum)[1], una norma di chiusura che consente (una facoltà) allo statuto di stabilire «i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative», con il fine di sanzionare colui che con l’assenza non garantisce la funzionalità del Consiglio, ovvero non esercita la funzione per la quale è stato eletto: un dovere di assistere e partecipare alle attività del Consiglio comunale.

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