«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con parere n. 111 del 27 aprile 2026, riscontrando ad una richiesta di parere sulla disapplicabilità di una norma nazionale (diritto di prelazione) in contrasto con una sentenza comunitaria a gara non ancora conclusa (finanza di progetto), rileva che le pronunce della Corte di giustizia assumano efficacia vincolante nell’interpretazione del diritto europeo da parte dei giudici nazionali e, al pari di questi, da parte della pubblica amministrazione, che pertanto è tenuta a disapplicare, come i primi, la norma interna in contrasto con quella europea.

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Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso

Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con parere n. 111 del 27 aprile 2026, riscontrando ad una richiesta di parere sulla disapplicabilità di una norma nazionale (diritto di prelazione) in contrasto con una sentenza comunitaria a gara non ancora conclusa (finanza di progetto), rileva che le pronunce della Corte di giustizia assumano efficacia vincolante nell’interpretazione del diritto europeo da parte dei giudici nazionali e, al pari di questi, da parte della pubblica amministrazione, che pertanto è tenuta a disapplicare, come i primi, la norma interna in contrasto con quella europea.

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Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.

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L’instabile prelazione e oltre nella finanza di progetto

L’instabile prelazione e oltre nella finanza di progetto

Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.

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  1. Nuovo ordine

Il mutamento da Responsabile unico di procedimento a Responsabile unico del progetto imposto dai super principi, se da una parte assicura autonomia e allontana la paura della firma (il c.d. effetto da “anoreossite”, patologia etica che contrae le ossa della mano, impedendo di sottoscrivere gli atti, da altri definita “firmite” o “fatica dell’amministrare”), dall’altra concorre ad integrare la natura del rimedio (l’incisione della sfera giuridica del destinatario), ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità e, quindi, della giustiziabilità opzioni e scelte che sinora si pensava attraverso al merito e fossero come tali insindacabili [1].

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Annullamento d’ufficio e super principi

Annullamento d’ufficio e super principi
  1. Nuovo ordine

Il mutamento da Responsabile unico di procedimento a Responsabile unico del progetto imposto dai super principi, se da una parte assicura autonomia e allontana la paura della firma (il c.d. effetto da “anoreossite”, patologia etica che contrae le ossa della mano, impedendo di sottoscrivere gli atti, da altri definita “firmite” o “fatica dell’amministrare”), dall’altra concorre ad integrare la natura del rimedio (l’incisione della sfera giuridica del destinatario), ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità e, quindi, della giustiziabilità opzioni e scelte che sinora si pensava attraverso al merito e fossero come tali insindacabili [1].

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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Regole di affidamento delle concessioni marittime

Regole di affidamento delle concessioni marittime

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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