«Libero Pensatore» (sempre)

L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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Contributi a consuntivo e impegno di spesa

Contributi a consuntivo e impegno di spesa

L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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La sez. giur. Veneto, con la sentenza 2 settembre 2025, n. 296, condanna un soggetto (associazione sportiva dilettantistica e il suo rappresentante legale) per la distrazione dei fondi pubblici, assegnati da un Comune per lo svolgimento di un evento (a scadenza annuale), rendicontati in modo “non corretto”, sottraendo (distraendo) le somme dalla loro destinazione originaria[1].

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Rendicontazione illecita di contributi pubblici e responsabilità erariale

Rendicontazione illecita di contributi pubblici e responsabilità erariale

La sez. giur. Veneto, con la sentenza 2 settembre 2025, n. 296, condanna un soggetto (associazione sportiva dilettantistica e il suo rappresentante legale) per la distrazione dei fondi pubblici, assegnati da un Comune per lo svolgimento di un evento (a scadenza annuale), rendicontati in modo “non corretto”, sottraendo (distraendo) le somme dalla loro destinazione originaria[1].

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 giugno 2025, n. 4929, individua un principio di legalità secondo il quale l’accesso documentale (estrapolazione di dati) non può essere precluso per l’incapacità (dell’Amministrazione) di individuare il processo decisionale dell’algoritmo nel definire un procedimento di erogazione di contributi (aiuti), collegati al possesso di beni patrimoniali di privati.

Fatti

Nella sua essenzialità, la parte appellante impugna un giudizio di primo grado in materia di accesso agli atti, con la quale il giudice non ha considerato le valutazioni dell’Amministrazione nel bilanciare il diritto di accesso difensivo con la tutela dei dati personali, dove il controinteressato non dispone di alcun “diritto di veto” tale da impedire tout court l’accesso.

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Nessun limite all’accesso dell’algoritmo IA

Nessun limite all’accesso dell’algoritmo IA

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 giugno 2025, n. 4929, individua un principio di legalità secondo il quale l’accesso documentale (estrapolazione di dati) non può essere precluso per l’incapacità (dell’Amministrazione) di individuare il processo decisionale dell’algoritmo nel definire un procedimento di erogazione di contributi (aiuti), collegati al possesso di beni patrimoniali di privati.

Fatti

Nella sua essenzialità, la parte appellante impugna un giudizio di primo grado in materia di accesso agli atti, con la quale il giudice non ha considerato le valutazioni dell’Amministrazione nel bilanciare il diritto di accesso difensivo con la tutela dei dati personali, dove il controinteressato non dispone di alcun “diritto di veto” tale da impedire tout court l’accesso.

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La sez. terza della Corte dei conti centrale, con la sentenza del 4 giugno 2025, n. 87 (relatore Maio), nel rigettare la richiesta della Procura erariale sulla decorrenza del termine di prescrizione, fornisce l’occasione per riflettere sull’esigenza pratica di effettuare una minima istruttoria prima di erogare un contributo, evitando (così facendo) di esporsi al giudizio della Corte (e non solo), in lesione dei principi di buona amministrazione.

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Erogazione di contributi senza verifiche

Erogazione di contributi senza verifiche

La sez. terza della Corte dei conti centrale, con la sentenza del 4 giugno 2025, n. 87 (relatore Maio), nel rigettare la richiesta della Procura erariale sulla decorrenza del termine di prescrizione, fornisce l’occasione per riflettere sull’esigenza pratica di effettuare una minima istruttoria prima di erogare un contributo, evitando (così facendo) di esporsi al giudizio della Corte (e non solo), in lesione dei principi di buona amministrazione.

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In via generale ai fini della corretta erogazione di contributi si esige una procedimentalizzazione della procedura di assegnazione, con la predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle utilità, dovendo rendere conto – negli atti di assegnazione – del rispetto delle regole poste a base dell’assegnazione, secondo gli scopi prefissi per la migliore cura dell’interesse pubblico, ex art. 12 della legge n. 241/1990.

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Piena legittimità di erogazione diretta di contributi

Piena legittimità di erogazione diretta di contributi

In via generale ai fini della corretta erogazione di contributi si esige una procedimentalizzazione della procedura di assegnazione, con la predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle utilità, dovendo rendere conto – negli atti di assegnazione – del rispetto delle regole poste a base dell’assegnazione, secondo gli scopi prefissi per la migliore cura dell’interesse pubblico, ex art. 12 della legge n. 241/1990.

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Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento[2].

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Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione

Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione

Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento[2].

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