«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La seconda sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 48, dispone l’illegittimità della lex specialis, riservata ad associazioni di volontariato, bandita per l’affidamento del servizio di emergenza 118, che in più punti contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in violazione delle innovative disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), che viceversa impongono – in via esclusiva – il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

La legge delega n. 106/2016, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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Illegittima la previsione del bando di gara che disponga rimborsi forfettari alle associazioni di volontariato (onlus/no profit) per prestazioni di servizi di emergenza 118

Illegittima la previsione del bando di gara che disponga rimborsi forfettari alle associazioni di volontariato (onlus/no profit) per prestazioni di servizi di emergenza 118

La seconda sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 48, dispone l’illegittimità della lex specialis, riservata ad associazioni di volontariato, bandita per l’affidamento del servizio di emergenza 118, che in più punti contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in violazione delle innovative disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), che viceversa impongono – in via esclusiva – il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

La legge delega n. 106/2016, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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La prima sez. del T.A.R. Campania, Napoli, con l’ordinanza pubblicata il 25 ottobre 2018, n. 1541 censura la condotta di un’Amministrazione locale che pretenderebbe di ricevere una prestazione legale a titolo gratuito.

Il ricorso, previa sospensione dell’efficacia, è teso all’annullamento dell’Avviso di costituzione di un elenco di Professionisti per il conferimento di incarichi di difesa legale del Comune dove la determinazione del compenso non allineava «le tariffe professionali e comunque in contrasto con il principio di equo compenso, applicabile anche alla amministrazioni pubbliche, in particolar modo per il contenzioso di valore fino ad € 500,00, per cui l’onorario è pari a zero».

Giova osservare che le Linee guida n. 12 «Affidamento dei servizi legali», approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nell’indicare le procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali precisa che, con riferimento al criterio di «Economicità» (già presente nell’art. 1 della legge n. 241/1990, e che governa l’azione amministrativa), si impone che «prima dell’affidamento dell’incarico» le PA «sono tenute ad accertare la congruità e l’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37».

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Gli avvocati (non) possono lavorare gratis nella P.A.: equo compenso inderogabile

Gli avvocati (non) possono lavorare gratis nella P.A.: equo compenso inderogabile

La prima sez. del T.A.R. Campania, Napoli, con l’ordinanza pubblicata il 25 ottobre 2018, n. 1541 censura la condotta di un’Amministrazione locale che pretenderebbe di ricevere una prestazione legale a titolo gratuito.

Il ricorso, previa sospensione dell’efficacia, è teso all’annullamento dell’Avviso di costituzione di un elenco di Professionisti per il conferimento di incarichi di difesa legale del Comune dove la determinazione del compenso non allineava «le tariffe professionali e comunque in contrasto con il principio di equo compenso, applicabile anche alla amministrazioni pubbliche, in particolar modo per il contenzioso di valore fino ad € 500,00, per cui l’onorario è pari a zero».

Giova osservare che le Linee guida n. 12 «Affidamento dei servizi legali», approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, nell’indicare le procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali precisa che, con riferimento al criterio di «Economicità» (già presente nell’art. 1 della legge n. 241/1990, e che governa l’azione amministrativa), si impone che «prima dell’affidamento dell’incarico» le PA «sono tenute ad accertare la congruità e l’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37».

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Le regole dell’evidenza pubblica sono indilazionabile quando si opera nel mercato.

È noto che, ai sensi dell’art. 4 ultimo periodo della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), gli Enti locali, singoli o associati, provvedono «a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

La norma, in quanto speciale, non deroga l’ordinaria evidenza pubblica nella scelta del contraente ma limita il campo concorrenziale ad una serie di soggetti in relazione alla ratio di privilegiare quelle particolari organizzazioni che concorrono ad assolvere una funzione sociale, normativa che trova copertura costituzionale nel quarto comma dell’art. 118 Cost. e nella più recente disciplina del c.d. Terzo settore (ex D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

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Servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti ed evidenza pubblica

Servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti ed evidenza pubblica

Le regole dell’evidenza pubblica sono indilazionabile quando si opera nel mercato.

È noto che, ai sensi dell’art. 4 ultimo periodo della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), gli Enti locali, singoli o associati, provvedono «a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

La norma, in quanto speciale, non deroga l’ordinaria evidenza pubblica nella scelta del contraente ma limita il campo concorrenziale ad una serie di soggetti in relazione alla ratio di privilegiare quelle particolari organizzazioni che concorrono ad assolvere una funzione sociale, normativa che trova copertura costituzionale nel quarto comma dell’art. 118 Cost. e nella più recente disciplina del c.d. Terzo settore (ex D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

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Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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Convenzioni con il “Terzo settore”

Convenzioni con il “Terzo settore”

Con l’approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore) si è provveduto a rivedere la materia degli enti che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (c.d. onlus e/o no profit), dando attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

La legge delega definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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La questione posta all’attenzione del giudice di prima cure (T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza n. 360 del 3 marzo 2016) inerisce l’affidamento mediante procedura aperta della gestione del canile municipale (cinovigile, canile sanitario e canile rifugio), avvenuta a seguito di due distinte procedute andate deserte: affidamento limitato alle sole cooperative sociali (ex art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991), “finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
La procedura veniva aggiudicata, dopo un periodo di gestione affidato ad un associazione animalista e dopo che due procedure aperte (a tutti gli operatori economici) non hanno dato esito positivo (a dire del ricorrente), per le condizioni imposte che non consentivano la necessaria copertura dei costi del servizio

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Affidamento gestione canile municipale

Affidamento gestione canile municipale

La questione posta all’attenzione del giudice di prima cure (T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza n. 360 del 3 marzo 2016) inerisce l’affidamento mediante procedura aperta della gestione del canile municipale (cinovigile, canile sanitario e canile rifugio), avvenuta a seguito di due distinte procedute andate deserte: affidamento limitato alle sole cooperative sociali (ex art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991), “finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
La procedura veniva aggiudicata, dopo un periodo di gestione affidato ad un associazione animalista e dopo che due procedure aperte (a tutti gli operatori economici) non hanno dato esito positivo (a dire del ricorrente), per le condizioni imposte che non consentivano la necessaria copertura dei costi del servizio

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