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Articolo Pubblicato il 19 Marzo, 2016

Affidamento gestione canile municipale

Affidamento gestione canile municipale

La questione posta all’attenzione del giudice di prima cure (T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza n. 360 del 3 marzo 2016) inerisce l’affidamento mediante procedura aperta della gestione del canile municipale (cinovigile, canile sanitario e canile rifugio), avvenuta a seguito di due distinte procedute andate deserte: affidamento limitato alle sole cooperative sociali (ex art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991), “finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
La procedura veniva aggiudicata, dopo un periodo di gestione affidato ad un associazione animalista e dopo che due procedure aperte (a tutti gli operatori economici) non hanno dato esito positivo (a dire del ricorrente), per le condizioni imposte che non consentivano la necessaria copertura dei costi del servizio.
Nelle more dell’espletamento della gara, l’Amministrazione civica affidava direttamente la gestione ad una società.
La parte ricorrente (Associazione amici degli animali Onlus e Lega Italiana dei diritti dell’animale – LIDA) lamenta:
a. la condotta sequenziale dell’Amministrazione, con l’obiettivo primario di escludere il ricorrente dalla gestione del servizio, anziché trovare soluzioni ottimali per la “vita” del canile;
b. difetto di motivazione nella decisione di limitare il numero dei concorrenti, con l’individuazione delle sole cooperative sociali, in evidente contraddizione con la ratio legis;
c. mancata valutazione del diritto di insistenza (l’interesse del precedente concessionario ad essere preferito rispetto ad altri aspiranti alla concessione);
d. violazione di legge, atteso che l’affidamento, ex art. 5 della Legge n. 381 del 1991, è praticabile ai soli casi in cui la fornitura del servizio sia rivolta direttamente in favore dell’Amministrazione e non anche allorché il servizio sia diretto alla pubblica collettività (né merita invocare, altresì, il richiamo all’art. 52 “Appalti riservati” del D.Lgs. n. 163/2006);
e. contrasto tra capitolato e disciplina nazionale e regionale, in quanto tenderebbe a relegare le associazioni animaliste in un ruolo subalterno, accessorio ed eventuale.
Sul punto, dell’affidamento diretto in convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste della concessione di gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto il ricovero e la custodia dei cani (iscritte nell’albo regionale), l’Antitrust (Agcm) ha evidenziato che le associazioni di volontariato, anche se non perseguano fini di lucro e siano ispirate da principi solidaristici, sebbene le prestazioni fornite dai collaboratori siano per lo più o totalmente a titolo gratuito, sono imprese allorché svolgano attività economica e, pertanto, non sono di per sé sottratte all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica.
Tuttavia, ha precisato (sulla base dell’orientamento della Corte di Giustizia UE) che l’affidamento diretto è giustificabile esclusivamente laddove:
a. l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
b. non si perseguano obiettivi diversi da quelli solidaristici;
c. vi sia l’assenza di alcun profitto (diretto e/o indiretto) dalle loro prestazioni (compresi quelle degli aderenti), a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le relative prestazioni (deve esserci solo un rimborso delle spese documentate).
La scelta di procedere alla gara per l’affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica corrisponde alle esigenze concrete di conseguire la prestazione economica più vantaggiosa al costo minore, secondo il principio del miglior perseguimento del pubblico interesse, ma anche nel pieno rispetto della concorrenza.
La trattativa privata, promossa al di fuori dei casi consentiti dalla legge, è potenzialmente lesiva della posizione soggettiva dell’impresa nel mercato, e la violazione delle regole della concorrenza si proiettano sul piano pubblicistico della mancanza di “trasparenza” ed “imparzialità”, assicurata dalla normativa dell’evidenza pubblica.
(estratto, Affidamento della gestione del canile municipale, La Gazzetta degli enti locali, 18 marzo 2016)