«Libero Pensatore» (sempre)

La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella determinazione del giudice competente in una controversia inerente all’ingiunzione di pagamento di canoni concessori per il posizionamento in area comunale delle antenne (infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, c.d. stazione radio base)[1], rilevando che, trattandosi di una materia inerente alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, lett. e), Cost., c.d. trasversale di natura funzionale), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda a contenuto meramente patrimoniale e non riferita all’esercizio del potere della PA, quest’ultima di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

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Controversie sui canoni delle stazioni radio base

Controversie sui canoni delle stazioni radio base

La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella determinazione del giudice competente in una controversia inerente all’ingiunzione di pagamento di canoni concessori per il posizionamento in area comunale delle antenne (infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, c.d. stazione radio base)[1], rilevando che, trattandosi di una materia inerente alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, lett. e), Cost., c.d. trasversale di natura funzionale), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda a contenuto meramente patrimoniale e non riferita all’esercizio del potere della PA, quest’ultima di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

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La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens[1].

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Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali

Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali

La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens[1].

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La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 2729, afferma che il potere di ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzato per imporre al privato, alle medesime condizioni economiche, la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti nelle more della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore: il potere autoritativo non può sconfinare in ragione dell’urgenza a deprimere il sinallagma negoziale, in danno del privato contraente, legittimando il risarcimento del danno subito.

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Illegittima l’ordinanza sindacale di proroga tecnica senza corrispettivo

Illegittima l’ordinanza sindacale di proroga tecnica senza corrispettivo

La sez. II Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 2729, afferma che il potere di ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzato per imporre al privato, alle medesime condizioni economiche, la prosecuzione del servizio di raccolta rifiuti nelle more della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore: il potere autoritativo non può sconfinare in ragione dell’urgenza a deprimere il sinallagma negoziale, in danno del privato contraente, legittimando il risarcimento del danno subito.

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La sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, con delibera del 11 marzo 2025, n. 35, pur ritenendo il quesito inammissibile, interviene dando delle indicazioni per definire le regole di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), tra un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)[1] e un Ente del Terzo settore (ETS), mediante la costituzione di una società mista (società consortile a responsabilità limitata), a seguito di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, Coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS)[2], per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti, alternativa rispetto alla concessione o all’appalto di servizi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)[3].

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Gestione di servizi alla persona mediante società con ETS

Gestione di servizi alla persona mediante società con ETS

La sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, con delibera del 11 marzo 2025, n. 35, pur ritenendo il quesito inammissibile, interviene dando delle indicazioni per definire le regole di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), tra un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)[1] e un Ente del Terzo settore (ETS), mediante la costituzione di una società mista (società consortile a responsabilità limitata), a seguito di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, Coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS)[2], per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti, alternativa rispetto alla concessione o all’appalto di servizi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)[3].

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La sez. I d’Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 60 del 17 aprile 2025, conferma la decisione della sez. territoriale sull’assenza di responsabilità erariale per la liquidazione del risultato in assenza di un sistema di misurazione e valutazione della performance, quando nei fatti prima e in diritto poi, non vi è stata prova di negligenza e neppure di mancata realizzazione degli obiettivi, rectius attività positivamente (proficuamente) svolta a favore dell’Amministrazione di appartenenza.

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Piena legittimità della liquidazione del risultato senza valutazione

Piena legittimità della liquidazione del risultato senza valutazione

La sez. I d’Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 60 del 17 aprile 2025, conferma la decisione della sez. territoriale sull’assenza di responsabilità erariale per la liquidazione del risultato in assenza di un sistema di misurazione e valutazione della performance, quando nei fatti prima e in diritto poi, non vi è stata prova di negligenza e neppure di mancata realizzazione degli obiettivi, rectius attività positivamente (proficuamente) svolta a favore dell’Amministrazione di appartenenza.

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(estratto pubblicato: Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni, Comuni d’Italia, 2022, n. 4 e Appalti&Contratti, 2022, n. 5)

Inquadramento

L’attuale situazione emergenziale sanitaria, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia (il conflitto armato in Ucraina), hanno prodotto una serie di effetti negativi sull’economia e sui contratti pubblici, inducendo il legislatore ad un intervento per assicurare la funzionalità degli apparati pubblici, e nello specifico contrastare l’aumento dei prezzi dovuto ad un quadro altamente incerto di sviluppo (rectius di approvvigionamento dei beni necessari per l’esecuzione dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture), ossia di reperimento delle risorse (i materiali) e dei relativi costi, risultando (a volte) del tutto aleatorio la sottoscrizione di un contratto di appalto pubblico da parte dell’operatore economico aggiudicatario: si interviene sulle condizioni di cui all’art. 106, Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, del d.lgs. n. 50/2016 (le c.d. «circostanze impreviste e imprevedibili»).

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Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni

Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni

(estratto pubblicato: Revisione prezzi e mancata stipulazione del contratto in condizioni emergenziali: possibili soluzioni, Comuni d’Italia, 2022, n. 4 e Appalti&Contratti, 2022, n. 5)

Inquadramento

L’attuale situazione emergenziale sanitaria, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia (il conflitto armato in Ucraina), hanno prodotto una serie di effetti negativi sull’economia e sui contratti pubblici, inducendo il legislatore ad un intervento per assicurare la funzionalità degli apparati pubblici, e nello specifico contrastare l’aumento dei prezzi dovuto ad un quadro altamente incerto di sviluppo (rectius di approvvigionamento dei beni necessari per l’esecuzione dei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture), ossia di reperimento delle risorse (i materiali) e dei relativi costi, risultando (a volte) del tutto aleatorio la sottoscrizione di un contratto di appalto pubblico da parte dell’operatore economico aggiudicatario: si interviene sulle condizioni di cui all’art. 106, Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, del d.lgs. n. 50/2016 (le c.d. «circostanze impreviste e imprevedibili»).

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