«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Ho visto cose”

Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico”

28 giugno 2017 ore 17,30

Gabinetto di Lettura di Padova.

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Ho visto cose

Ho visto cose

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Ho visto cose”

Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager pubblico”

28 giugno 2017 ore 17,30

Gabinetto di Lettura di Padova.

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IL RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il dominus delle strategie definite dal legislatore, con la legge n. 190/2012, per contrastare il rischio corruttivo all’interno delle pubbliche amministrazioni (nella sua estesa accezione, da ricomprendere anche i soggetti privati esercenti servizi pubblici, compresi coloro che sono tenuti ai modelli 231), assume compiti proiettati a realizzare un sistema di misure idonee a ridurre i fenomeni degenerativi e afflittivi della buona amministrazione, predispone il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), rapportandosi con il personale interno e gli organi esterni di vigilanza, compresa l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La prima sezione del T.A.R. Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 15 del 4 gennaio 2017, analizza i rapporti tra RPCT e il personale dipendente, che secondo le regole generali ut supra dovrebbe collaborare e mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta.

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Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

IL RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il dominus delle strategie definite dal legislatore, con la legge n. 190/2012, per contrastare il rischio corruttivo all’interno delle pubbliche amministrazioni (nella sua estesa accezione, da ricomprendere anche i soggetti privati esercenti servizi pubblici, compresi coloro che sono tenuti ai modelli 231), assume compiti proiettati a realizzare un sistema di misure idonee a ridurre i fenomeni degenerativi e afflittivi della buona amministrazione, predispone il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), rapportandosi con il personale interno e gli organi esterni di vigilanza, compresa l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La prima sezione del T.A.R. Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 15 del 4 gennaio 2017, analizza i rapporti tra RPCT e il personale dipendente, che secondo le regole generali ut supra dovrebbe collaborare e mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta.

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L’approfondimento sul “Governo del territorio”

Esaminato sommariamente il contenuto del PNA 2016, adottato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, si passa all’analisi (con considerazioni prospettiche) dell’approfondimento inserito nella “Parte speciale”, al capitolo VI “Governo del territorio”, materia che attiene ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio, nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia.

La nozione di “urbanistica” concerne gli aspetti dell’uso del territorio e, secondo la giurisprudenza prevalente che ne ha fornito un’interpretazione estensiva, predilige il cd. modello panurbanistico, nel senso che il legislatore non avrebbe voluto limitare la materia urbanistica all’esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale mediante l’adozione di scelte urbanistiche, ma vi avrebbe fatto rientrare anche gli aspetti ulteriori dell’uso del territorio, compresi l’attuazione dei piani mediante la realizzazione delle citate scelte urbanistiche (includendo gli atti espropriativi ed i comportamenti posti in essere).

La nozione di “edilizia” indica il regime dei singoli interventi sul territorio e di tutte le attività ad essi inerenti, da ricomprendere i permessi di costruire e gli altri titoli edilizi, ai contributi ed oneri di urbanizzazione ed ai provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi.

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Il Governo del territorio (nel PNA 2016)

Il Governo del territorio (nel PNA 2016)

L’approfondimento sul “Governo del territorio”

Esaminato sommariamente il contenuto del PNA 2016, adottato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, si passa all’analisi (con considerazioni prospettiche) dell’approfondimento inserito nella “Parte speciale”, al capitolo VI “Governo del territorio”, materia che attiene ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio, nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia.

La nozione di “urbanistica” concerne gli aspetti dell’uso del territorio e, secondo la giurisprudenza prevalente che ne ha fornito un’interpretazione estensiva, predilige il cd. modello panurbanistico, nel senso che il legislatore non avrebbe voluto limitare la materia urbanistica all’esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale mediante l’adozione di scelte urbanistiche, ma vi avrebbe fatto rientrare anche gli aspetti ulteriori dell’uso del territorio, compresi l’attuazione dei piani mediante la realizzazione delle citate scelte urbanistiche (includendo gli atti espropriativi ed i comportamenti posti in essere).

La nozione di “edilizia” indica il regime dei singoli interventi sul territorio e di tutte le attività ad essi inerenti, da ricomprendere i permessi di costruire e gli altri titoli edilizi, ai contributi ed oneri di urbanizzazione ed ai provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi.

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La parte generale del PNA 2016 La “parte generale” del PNA 2016

La prima “Parte generale” costituisce una base di aggiornamento delle tematiche già affrontate nei precedenti PNA e viene così trattata (sono presenti 7 sezioni):

5.1. ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI.

Vengono analizzate le attività dell’ANAC nella prospettiva internazionale (e negli organismi, quali l’ONU, il G20, l’OCSE, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea), con le indicazioni più significative della disciplina in materia di trasparenza, accesso ai dati, lotta alla corruzione, scelta del contraente, concorrenza.

In questa sezione, non mancano indicazioni per valorizzare la trasparenza concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e per assicurare l’accountability delle attività.

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La parte generale del nuovo PNA 2016

La parte generale del nuovo PNA 2016

La parte generale del PNA 2016 La “parte generale” del PNA 2016

La prima “Parte generale” costituisce una base di aggiornamento delle tematiche già affrontate nei precedenti PNA e viene così trattata (sono presenti 7 sezioni):

5.1. ORIENTAMENTI INTERNAZIONALI.

Vengono analizzate le attività dell’ANAC nella prospettiva internazionale (e negli organismi, quali l’ONU, il G20, l’OCSE, il Consiglio d’Europa e l’Unione europea), con le indicazioni più significative della disciplina in materia di trasparenza, accesso ai dati, lotta alla corruzione, scelta del contraente, concorrenza.

In questa sezione, non mancano indicazioni per valorizzare la trasparenza concepita come il principio fondamentale per ottenere la fiducia pubblica e per assicurare l’accountability delle attività.

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Il conflitto di interessi di norma si presenta quando un soggetto si trova in una situazione di coinvolgimento personale, diretto e/o indiretto, che gli impedisce di procedere con imparzialità su una determinata questione, imponendo allo stesso un obbligo di astensione al fine di non compromettere la propria azione, assunta in uno stato di disequilibrio decisionale.

Si tratta di una situazione di “conflitto o di contrasto” che altera la capacità decisionale verso una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, che si possa ricavare partecipando al procedimento amministrativo: la ratio dell’obbligo di astensione del pubblico funzionario, già stabilito con l’art. 290 T.U.L.C.P. 1915, va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra la determinazione finale e l’interesse del votante o del titolare del potere decisionale, indipendentemente dell’esito del contenuto provvedimentale.

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Conflitto di interessi e responsabile del procedimento

Il conflitto di interessi di norma si presenta quando un soggetto si trova in una situazione di coinvolgimento personale, diretto e/o indiretto, che gli impedisce di procedere con imparzialità su una determinata questione, imponendo allo stesso un obbligo di astensione al fine di non compromettere la propria azione, assunta in uno stato di disequilibrio decisionale.

Si tratta di una situazione di “conflitto o di contrasto” che altera la capacità decisionale verso una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, che si possa ricavare partecipando al procedimento amministrativo: la ratio dell’obbligo di astensione del pubblico funzionario, già stabilito con l’art. 290 T.U.L.C.P. 1915, va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra la determinazione finale e l’interesse del votante o del titolare del potere decisionale, indipendentemente dell’esito del contenuto provvedimentale.

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