«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. seconda della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19 ottobre 2020 n. 22652, conferma un orientamento consolidato secondo il quale il rapporto negoziale, ossia il vincolo giuridico, si perfeziona con l’incontro di volontà mediante atto scritto (forma ad substantiam) o lo scambio di corrispondenza (proposta e accettazione), non rilevando gli atti interni della P.A. (deliberazioni o determinazioni) incapaci di perfezionare validamente le obbligazioni giuridiche delle parti.

L’obbligazione sorge con la sottoscrizione del contratto, osservando la forma scritta ad substantiam[1], con le precisazioni che seguono con riferimento agli incarichi legali.

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Perfezionamento dell’incarico di servizi legali

Perfezionamento dell’incarico di servizi legali

La sez. seconda della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19 ottobre 2020 n. 22652, conferma un orientamento consolidato secondo il quale il rapporto negoziale, ossia il vincolo giuridico, si perfeziona con l’incontro di volontà mediante atto scritto (forma ad substantiam) o lo scambio di corrispondenza (proposta e accettazione), non rilevando gli atti interni della P.A. (deliberazioni o determinazioni) incapaci di perfezionare validamente le obbligazioni giuridiche delle parti.

L’obbligazione sorge con la sottoscrizione del contratto, osservando la forma scritta ad substantiam[1], con le precisazioni che seguono con riferimento agli incarichi legali.

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La sez. III della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6 luglio 2020 n. 13848, dipana la soluzione sui profili di responsabilità imputabile (alias risarcimento del danno non ai sensi dell’art. 2043 c.c. ma dell’art. 2052 c.c.) alla Regione (e non della Provincia o del Parco Nazionale) a seguito di un impatto tra un veicolo e due cervi.

La responsabilità veniva riconosciuta per effetto della mancata attivazione di barriere di protezione o di altri strumenti volti ad evitare danni del tipo di quello verificatosi nell’area interessata dal sinistro, essendo la Regione deputata al controllo della fauna selvatica, mentre la Provincia, pur avendo funzioni delegate, rimane priva di responsabilità per il mancato trasferimento di poteri e risorse.

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Danni causati da animali selvaggi e profili di responsabilità

Danni causati da animali selvaggi e profili di responsabilità

La sez. III della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6 luglio 2020 n. 13848, dipana la soluzione sui profili di responsabilità imputabile (alias risarcimento del danno non ai sensi dell’art. 2043 c.c. ma dell’art. 2052 c.c.) alla Regione (e non della Provincia o del Parco Nazionale) a seguito di un impatto tra un veicolo e due cervi.

La responsabilità veniva riconosciuta per effetto della mancata attivazione di barriere di protezione o di altri strumenti volti ad evitare danni del tipo di quello verificatosi nell’area interessata dal sinistro, essendo la Regione deputata al controllo della fauna selvatica, mentre la Provincia, pur avendo funzioni delegate, rimane priva di responsabilità per il mancato trasferimento di poteri e risorse.

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La questione di massima

La sez. contr. Trento della Corte dei Conti con la Deliberazione 21 gennaio 2020, n. 2, interviene per delineare i confini dell’erogazione di contributi per assistere un ente privato (parrocchia) nel risanamento e adeguamento strutturale e funzionale di un oratorio, a fronte di un suo utilizzo gratuito, per la durata di 25 anni, e successivo trasferimento in proprietà al Comune.

L’interesse pubblico si dispiegava:

  • sia per l’utilizzo del bene per attività culturali (teatro), con finalità di natura tipicamente sociali;
  • sia quale punto di ritrovo e aggregazione per la comunità locale;
  • sia per la presenza di una norma regolamentare per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, senza scopo di lucro, le cui modalità (di uso dei beni) venivano descritte in apposita convenzione.

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Volontariato, erogazione contributi e rimborsi spesa, trattamento fiscale

Volontariato, erogazione contributi e rimborsi spesa, trattamento fiscale

La questione di massima

La sez. contr. Trento della Corte dei Conti con la Deliberazione 21 gennaio 2020, n. 2, interviene per delineare i confini dell’erogazione di contributi per assistere un ente privato (parrocchia) nel risanamento e adeguamento strutturale e funzionale di un oratorio, a fronte di un suo utilizzo gratuito, per la durata di 25 anni, e successivo trasferimento in proprietà al Comune.

L’interesse pubblico si dispiegava:

  • sia per l’utilizzo del bene per attività culturali (teatro), con finalità di natura tipicamente sociali;
  • sia quale punto di ritrovo e aggregazione per la comunità locale;
  • sia per la presenza di una norma regolamentare per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, senza scopo di lucro, le cui modalità (di uso dei beni) venivano descritte in apposita convenzione.

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Le Sezioni Un. Civ. della Cassazione, con l’ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111, intervengono per consolidare un orientamento che sottopone alla giurisdizione della Corte dei Conti, quelle condotte illecite di coloro che utilizzano l’erogazione di fondi pubblici, per scopi diversi da quelli della loro originaria destinazione.

Nella fattispecie, veniva convenuto in giudizio, dalla procura della Corte dei Conti, un soggetto (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. n. 242/1999) ai fini della determinazione del danno erariale cagionato per mala gestiospese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione con terzi recante l’esborso di un indennizzo di importo consistente»), il quale proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, evidenziando il difetto dei presupposti necessari per la sua configurabilità “pubblicistica”.

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Erogazione di contributi pubblici, diversa destinazione e danno erariale

Erogazione di contributi pubblici, diversa destinazione e danno erariale

Le Sezioni Un. Civ. della Cassazione, con l’ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111, intervengono per consolidare un orientamento che sottopone alla giurisdizione della Corte dei Conti, quelle condotte illecite di coloro che utilizzano l’erogazione di fondi pubblici, per scopi diversi da quelli della loro originaria destinazione.

Nella fattispecie, veniva convenuto in giudizio, dalla procura della Corte dei Conti, un soggetto (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. n. 242/1999) ai fini della determinazione del danno erariale cagionato per mala gestiospese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione con terzi recante l’esborso di un indennizzo di importo consistente»), il quale proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, evidenziando il difetto dei presupposti necessari per la sua configurabilità “pubblicistica”.

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Le sez. Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32976, intervengono per riaffermare che le controversie relative alla fase successiva alla stipulazione del contratto di regola ricadono nella giurisdizione dell’A.G.O.: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui spetta di conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione del contratto con la P.A.[1].

Va premesso che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione[2].

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Controversie (e forma) con la P.A. dopo la stipula del contratto

Controversie (e forma) con la P.A. dopo la stipula del contratto

Le sez. Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32976, intervengono per riaffermare che le controversie relative alla fase successiva alla stipulazione del contratto di regola ricadono nella giurisdizione dell’A.G.O.: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui spetta di conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione del contratto con la P.A.[1].

Va premesso che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione[2].

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La sez. III Civ. della Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2019 n. 21757, interviene per definire la responsabilità dei danni provocati dalla fauna selvatica che ricade in capo all’Autorità Amministrativa a cui è affidata la vigilanza.

Va premesso, in linea generale, che qualora si intenda gravare di responsabilità un soggetto (deputato alla cura e vigilanza) per aver omesso di adottare misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi, è indispensabile allegare precisi profili di colpa, dimostrando la responsabilità afferente al soggetto in termini di custodia (rectius vigilanza o controllo).

Tale allegazione (le prove), in sede di giudizio, sono necessarie, ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo il danneggiato dalla fauna selvatica gravato dall’onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile al soggetto tenuto, ex lege (al controllo e) alla vigilanza della fauna[1].

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Responsabilità in capo alla Provincia dei danni causati dalla fauna selvatica (cinghiali)

Responsabilità in capo alla Provincia dei danni causati dalla fauna selvatica (cinghiali)

La sez. III Civ. della Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2019 n. 21757, interviene per definire la responsabilità dei danni provocati dalla fauna selvatica che ricade in capo all’Autorità Amministrativa a cui è affidata la vigilanza.

Va premesso, in linea generale, che qualora si intenda gravare di responsabilità un soggetto (deputato alla cura e vigilanza) per aver omesso di adottare misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi, è indispensabile allegare precisi profili di colpa, dimostrando la responsabilità afferente al soggetto in termini di custodia (rectius vigilanza o controllo).

Tale allegazione (le prove), in sede di giudizio, sono necessarie, ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo il danneggiato dalla fauna selvatica gravato dall’onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile al soggetto tenuto, ex lege (al controllo e) alla vigilanza della fauna[1].

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