«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 3534, stabilisce in relazione ai principi costituzionali e comunitari nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito ma solo con il proprio nome e cognome.

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Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

La sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 3534, stabilisce in relazione ai principi costituzionali e comunitari nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito ma solo con il proprio nome e cognome.

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La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 7132, afferma la correttezza del diniego da parte di una Amministrazione all’affissione di manifesti, sulle vie pubbliche, contro l’insegnamento della c.d. “teoria del gender” nelle scuole, non potendo ammettere una forma di pubblicità lesiva con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche», ai sensi dell’art. 23, comma 4 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), confermando che spetta all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ostative al rilascio dell’autorizzazione avuto riguardo agli specifici elementi che la normativa impone di prendere in considerazione[1].

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Nessuna discriminazione sulla questione di genere

Nessuna discriminazione sulla questione di genere

La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 7132, afferma la correttezza del diniego da parte di una Amministrazione all’affissione di manifesti, sulle vie pubbliche, contro l’insegnamento della c.d. “teoria del gender” nelle scuole, non potendo ammettere una forma di pubblicità lesiva con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche», ai sensi dell’art. 23, comma 4 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), confermando che spetta all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ostative al rilascio dell’autorizzazione avuto riguardo agli specifici elementi che la normativa impone di prendere in considerazione[1].

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La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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L’interpretazione degli accordi

L’interpretazione degli accordi

Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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Una serie di norme, non ultime quelle della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), hanno imposto agli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, una serie di doveri e obblighi finalizzati a garantire, in generale, il rispetto e l’osservanza delle regole di contabilità pubblica, da ricomprendere dei doveri di segnalazione (intervento proattivo) in presenza di grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate, a tutela dell’equilibrio finanziario (e sostenibilità del debito) dell’Ente, in piena aderenza ai canoni costituzionali, già presenti nell’art. 97 Cost., non solo al primo comma e l’armonizzazione contabile.

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Il parere dell’organo di revisione del Comune sulle variazioni d’urgenza di bilancio

Il parere dell’organo di revisione del Comune sulle variazioni d’urgenza di bilancio

Una serie di norme, non ultime quelle della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), hanno imposto agli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, una serie di doveri e obblighi finalizzati a garantire, in generale, il rispetto e l’osservanza delle regole di contabilità pubblica, da ricomprendere dei doveri di segnalazione (intervento proattivo) in presenza di grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate, a tutela dell’equilibrio finanziario (e sostenibilità del debito) dell’Ente, in piena aderenza ai canoni costituzionali, già presenti nell’art. 97 Cost., non solo al primo comma e l’armonizzazione contabile.

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