«Libero Pensatore» (sempre)

Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

Continua a leggere

Diritto di credito degli oneri concessori

Diritto di credito degli oneri concessori

Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

Continua a leggere

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

Continua a leggere

Pagamento degli oneri di urbanizzazione

Pagamento degli oneri di urbanizzazione

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

Continua a leggere

La sez. giurisdizionale Veneto, della Corte dei conti, con la sentenza n. 277 del 11 luglio 2025, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, conferma (ancora una volta) la responsabilità erariale del Responsabile dell’ufficio tecnico dovuta al mancato aggiornamento del costo di costruzione.

Continua a leggere

Responsabilità erariale dal mancato aggiornamento del costo di costruzione: un’omissione gravemente colposa

Responsabilità erariale dal mancato aggiornamento del costo di costruzione: un’omissione gravemente colposa

La sez. giurisdizionale Veneto, della Corte dei conti, con la sentenza n. 277 del 11 luglio 2025, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, conferma (ancora una volta) la responsabilità erariale del Responsabile dell’ufficio tecnico dovuta al mancato aggiornamento del costo di costruzione.

Continua a leggere

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 970, interviene nel delineare la nozione civilistica di veduta tale da consentire la vista (le cosiddette inspectio et prospectio in alienum)[1] imponendo un vincolo inderogabile (assoluto) di costruzione di almeno tre metri di distanza, ai sensi del primo comma dell’art. 907, Distanza delle costruzioni dalle vedute, del codice civile[2].

Continua a leggere

Il rispetto delle vedute

Il rispetto delle vedute

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 970, interviene nel delineare la nozione civilistica di veduta tale da consentire la vista (le cosiddette inspectio et prospectio in alienum)[1] imponendo un vincolo inderogabile (assoluto) di costruzione di almeno tre metri di distanza, ai sensi del primo comma dell’art. 907, Distanza delle costruzioni dalle vedute, del codice civile[2].

Continua a leggere

L’art. 16 del DPR n. 380/2001 postula (salvo i casi di esenzione, di cui all’art. 17, comma 3), che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo (c.d. oneri concessori) commisurato: all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria), nonché al costo di costruzione[1].

Continua a leggere

Carico urbanistico e oneri concessori

Carico urbanistico e oneri concessori

L’art. 16 del DPR n. 380/2001 postula (salvo i casi di esenzione, di cui all’art. 17, comma 3), che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo (c.d. oneri concessori) commisurato: all’incidenza degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria), nonché al costo di costruzione[1].

Continua a leggere

Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento[2].

Continua a leggere

Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione

Mancata restituzione degli oneri di urbanizzazione

Il rilascio di un titolo edilizio, in generale, è soggetto al versamento di un contributo articolato su due componenti, oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione, quantum determinato al momento del rilascio del titolo edilizio[1], suscettibile di rideterminazione quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico, oppure quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto ed alla disciplina vigente al momento[2].

Continua a leggere