«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2026 n. 2682 (estensore Fasano), chiarisce i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie concernenti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o di pubblici servizi, attratta a quella ordinaria quando viene meno l’esercizio del potere, ossia delle funzioni pubblicistiche.

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Criteri di individuazione della giurisdizione

Criteri di individuazione della giurisdizione

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2026 n. 2682 (estensore Fasano), chiarisce i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie concernenti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o di pubblici servizi, attratta a quella ordinaria quando viene meno l’esercizio del potere, ossia delle funzioni pubblicistiche.

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La sez. giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 325, accoglie parzialmente la richiesta della procura erariale di condanna del responsabile finanziario di un Comune per l’omessa comunicazione al Ministero dell’Economia, ai fini della relativa pubblicazione, della deliberazione consiliare relativa alla rideterminazione in aumento delle tariffe TARI (tassa rifiuti).

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Responsabilità erariale per omessa pubblicazione tariffe (invio al MEF)

Responsabilità erariale per omessa pubblicazione tariffe (invio al MEF)

La sez. giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza del 20 ottobre 2025, n. 325, accoglie parzialmente la richiesta della procura erariale di condanna del responsabile finanziario di un Comune per l’omessa comunicazione al Ministero dell’Economia, ai fini della relativa pubblicazione, della deliberazione consiliare relativa alla rideterminazione in aumento delle tariffe TARI (tassa rifiuti).

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La sez. V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, n. 2786, conferma che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali[1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.

Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.

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La valutazione tecnica della bocciatura scolastica

La valutazione tecnica della bocciatura scolastica

La sez. V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, n. 2786, conferma che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali[1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.

Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.

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La sez. III, del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 maggio 2025, n. 4578 (estensore Cerroni), individua il potere del Prefetto nel bilanciare la richiesta di cambio di cognome con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona[1]: un esercizio della discrezionalità che va motivato in caso di diniego consentendo all’interessato di conoscere i motivi ostativi alla richiesta.

I profili individuati nella sentenza sono applicabili anche per il cambio di nome.

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Cambiamento di cognome e nome

Cambiamento di cognome e nome

La sez. III, del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 maggio 2025, n. 4578 (estensore Cerroni), individua il potere del Prefetto nel bilanciare la richiesta di cambio di cognome con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona[1]: un esercizio della discrezionalità che va motivato in caso di diniego consentendo all’interessato di conoscere i motivi ostativi alla richiesta.

I profili individuati nella sentenza sono applicabili anche per il cambio di nome.

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La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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In generale, la delega di funzioni, specie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, ovvero di colui che detiene il potere in qualità di datore di lavoro, sicché in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite si deve sempre valutare concretamente la complessiva gestione del rischio nell’attività effettuata dal delegato[1], nonché il contenuto dell’atto di delega, a cui non si deve prescindere nella valutazione del caso concreto[2].

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La delega al controllo del green pass

La delega al controllo del green pass

In generale, la delega di funzioni, specie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, ovvero di colui che detiene il potere in qualità di datore di lavoro, sicché in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite si deve sempre valutare concretamente la complessiva gestione del rischio nell’attività effettuata dal delegato[1], nonché il contenuto dell’atto di delega, a cui non si deve prescindere nella valutazione del caso concreto[2].

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