«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4960 del 6 agosto 2020 (relatore Luttazzi), segna un punto in ambito urbanistico, dove le proposte dei privati sulla pianificazione urbana possono essere accolte e non rappresentare necessariamente un illegittimo esercizio della funzione pubblica, ove si persegua, anche d’impulso esterno, l’interesse generale se coincidente.

In termini diversi, le valutazioni della P.A. agente possono essere coerenti con una conformazione della strumentazione urbanistica pretesa dalle parti private (e presentata in sede di osservazioni agli strumenti urbanistici), senza per questo obliterare i diversi interessi che sono radicati nel territorio e che possono esprimere esigenze, in parte coincidenti, dei singoli privati pur assolvendo un interesse generale.

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Interessi privati in ambito urbanistico (le c.d. osservazioni) e partecipazione pubblica

Interessi privati in ambito urbanistico (le c.d. osservazioni) e partecipazione pubblica

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4960 del 6 agosto 2020 (relatore Luttazzi), segna un punto in ambito urbanistico, dove le proposte dei privati sulla pianificazione urbana possono essere accolte e non rappresentare necessariamente un illegittimo esercizio della funzione pubblica, ove si persegua, anche d’impulso esterno, l’interesse generale se coincidente.

In termini diversi, le valutazioni della P.A. agente possono essere coerenti con una conformazione della strumentazione urbanistica pretesa dalle parti private (e presentata in sede di osservazioni agli strumenti urbanistici), senza per questo obliterare i diversi interessi che sono radicati nel territorio e che possono esprimere esigenze, in parte coincidenti, dei singoli privati pur assolvendo un interesse generale.

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Nella stesura del regolamento di gara si deve seguire un linguaggio chiaro e semplice, possibilmente uniforme, dando contenuto coerente allo scopo negoziale, usando termini comprensibili e sicuri, evitando concetti di natura oscura, allo scopo di consentire la presentazione di un’offerta consapevole e scongiurare limiti partecipativi dovuti all’indeterminatezza delle condizioni della lex specialis.

Donde, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra Autorità pubblica e soggetto privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità (ex art. 97 Cost.), oltreché di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.

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Interpretazione di clausole ambigue del bando di gara

Interpretazione di clausole ambigue del bando di gara

Nella stesura del regolamento di gara si deve seguire un linguaggio chiaro e semplice, possibilmente uniforme, dando contenuto coerente allo scopo negoziale, usando termini comprensibili e sicuri, evitando concetti di natura oscura, allo scopo di consentire la presentazione di un’offerta consapevole e scongiurare limiti partecipativi dovuti all’indeterminatezza delle condizioni della lex specialis.

Donde, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra Autorità pubblica e soggetto privato che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità (ex art. 97 Cost.), oltreché di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c., impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente enuncia, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati.

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L’art. 12 della Legge n. 241/1990 stabilisce che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» esige una misura preventiva di “trasparenza” con la determinazione ex ante dei criteri e delle modalità a cui attenersi per l’erogazione, indicando nel provvedimento il rispetto della citata misura e le norme regolamentari di riferimento, comunque sempre proiettate al perseguimento (mediato) dell’interesse pubblico, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118, ultimo comma, Cost.).

Nella sua essenzialità, la norma intende rendere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l’esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (ex art. 97 e 3 Cost.).

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Erogazioni contributi pubblici: criteri generali

Erogazioni contributi pubblici: criteri generali

L’art. 12 della Legge n. 241/1990 stabilisce che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» esige una misura preventiva di “trasparenza” con la determinazione ex ante dei criteri e delle modalità a cui attenersi per l’erogazione, indicando nel provvedimento il rispetto della citata misura e le norme regolamentari di riferimento, comunque sempre proiettate al perseguimento (mediato) dell’interesse pubblico, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118, ultimo comma, Cost.).

Nella sua essenzialità, la norma intende rendere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l’esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite, a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (ex art. 97 e 3 Cost.).

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