«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti, con la sentenza n. 84 del 27 ottobre 2022 (Referendario relatore Scognamiglio), inquadra le responsabilità attribuibili a coloro che portano il Comune al dissesto finanziario, arricchendo di contenuti, anche di natura pratica, una serie di questioni che risultano correlate alle condotte assunte (e rilevanti) sotto il profilo non dell’individuazione di un danno da ristorare, ma quello dell’accertamento dell’illiceità dei comportamenti dei soggetti coinvolti, al quale consegue l’irrogazione della sanzione prevista[1].

Il dissesto

È noto che «si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte» con la salvaguardia degli equilibri di bilancio (mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio), nonché con il riconoscimento (mezzo straordinario) di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)[2].

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Le responsabilità nel dissesto finanziario di un Ente Locale

Le responsabilità nel dissesto finanziario di un Ente Locale

La sez. giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti, con la sentenza n. 84 del 27 ottobre 2022 (Referendario relatore Scognamiglio), inquadra le responsabilità attribuibili a coloro che portano il Comune al dissesto finanziario, arricchendo di contenuti, anche di natura pratica, una serie di questioni che risultano correlate alle condotte assunte (e rilevanti) sotto il profilo non dell’individuazione di un danno da ristorare, ma quello dell’accertamento dell’illiceità dei comportamenti dei soggetti coinvolti, al quale consegue l’irrogazione della sanzione prevista[1].

Il dissesto

È noto che «si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte» con la salvaguardia degli equilibri di bilancio (mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio), nonché con il riconoscimento (mezzo straordinario) di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)[2].

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Premessa prospettica

La firma digitale sottrae il destinatario dalla ricerca dell’identità del sottoscrittore e assolve ad una funzione (auto)certificativa assegnata dal diritto positivo, si qualifica come strumento di “semplificazione amministrativa”, e più in generale esprime appieno il processo evolutivo della c.d. transizione digitale (della P.A.), dove la vita umana (il c.d. bene della vita) si è spostata nelle relazioni on line, nei social (vedi, le dirette facebook del The Truman show nella “farinatura” (neologismo) notturna di DPCM), nelle connessioni da remoto, ove tutto l’agire viene processato dagli algoritmi[1], in una inevitabile interazione tra uomo/donna (linguaggio di genere) e macchina (c.d. effetto Matrix).

La Massima

La sez. III ter Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 5 marzo 2021, n. 2757, conferma che la sottoscrizione con firma digitale di una dichiarazione non è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento ai fini della “corretta identificazione” del soggetto sottoscrittore.

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Autocertificazioni e firma digitale non richiede l’allegazione della fotocopia del documento d’identità

Autocertificazioni e firma digitale non richiede l’allegazione della fotocopia del documento d’identità

Premessa prospettica

La firma digitale sottrae il destinatario dalla ricerca dell’identità del sottoscrittore e assolve ad una funzione (auto)certificativa assegnata dal diritto positivo, si qualifica come strumento di “semplificazione amministrativa”, e più in generale esprime appieno il processo evolutivo della c.d. transizione digitale (della P.A.), dove la vita umana (il c.d. bene della vita) si è spostata nelle relazioni on line, nei social (vedi, le dirette facebook del The Truman show nella “farinatura” (neologismo) notturna di DPCM), nelle connessioni da remoto, ove tutto l’agire viene processato dagli algoritmi[1], in una inevitabile interazione tra uomo/donna (linguaggio di genere) e macchina (c.d. effetto Matrix).

La Massima

La sez. III ter Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 5 marzo 2021, n. 2757, conferma che la sottoscrizione con firma digitale di una dichiarazione non è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento ai fini della “corretta identificazione” del soggetto sottoscrittore.

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