«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il caso si ripete: sproporzionalità rispetto al fine e lesione delle libertà individuali.

Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy) interviene (potere correttivo di avvertimento) dando alcune indicazioni (con spirito collaborativo) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Titolare del trattamento) sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere cambiata (dal sito del Garante «Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata») per non violare i diktat del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

La fattura elettronica (trasmessa dall’emittente al ricevente attraverso il Sistema d’interscambio, SDI) sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione di fattura.

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Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va cambiata

Fattura elettronica ed eccesso di trattamenti di dati personali (e biometrici): va cambiata

Il caso si ripete: sproporzionalità rispetto al fine e lesione delle libertà individuali.

Il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante privacy) interviene (potere correttivo di avvertimento) dando alcune indicazioni (con spirito collaborativo) ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (Titolare del trattamento) sulla fatturazione elettronica che dovrebbe essere cambiata (dal sito del Garante «Il Garante privacy all’Agenzia delle entrate: la fatturazione elettronica va cambiata») per non violare i diktat del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).

La fattura elettronica (trasmessa dall’emittente al ricevente attraverso il Sistema d’interscambio, SDI) sarà obbligatoria per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall’emissione di fattura.

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La disciplina in materia di pubblico impiego, ex art. 56, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (c.d. TUPI) pongono dei limiti (c.d. periodo di raffreddamento) all’assunzione di incarichi successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la cui violazione è sanzionata con la nullità: si delinea una ipotesi di “incompatibilità successiva’”.

Il comma 16 ter dell’art. 56 del TUPI dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

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Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico

Porte girevoli e nuove mutazioni della dirigenza tra il digitale e il dato biometrico

La disciplina in materia di pubblico impiego, ex art. 56, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (c.d. TUPI) pongono dei limiti (c.d. periodo di raffreddamento) all’assunzione di incarichi successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la cui violazione è sanzionata con la nullità: si delinea una ipotesi di “incompatibilità successiva’”.

Il comma 16 ter dell’art. 56 del TUPI dispone: «I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni…, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».

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Con la riforma del procedimento amministrativo e l’adozione del codice dell’amministrazione digitale si è dato un forte impulso alla comunicazione informatica e più in generale all’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati individuando una linea di sviluppo improntata all’efficienza e alla riduzione dei costi amministrativi, in una prospettiva di spendig review.

Questi nuovi meccanismi procedimentali hanno trasformato il sistema della comunicazione pubblica attraverso l’uso degli strumenti informatici e telematici e la fruibilità di questi sistemi on line, consentendo alla p.a. di trasferire informazioni, dati, documenti, provvedimenti con questi supporti telematici, dando diritto ai cittadini e alle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi (ex art. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82), riconfermando che con l’uso della telematica, sia nei rapporti interni che esterni la p.a., si intende conseguire maggiore efficienza e produttività, oltre alla diminuzione dei costi.

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La nuova comunicazione informatica

Con la riforma del procedimento amministrativo e l’adozione del codice dell’amministrazione digitale si è dato un forte impulso alla comunicazione informatica e più in generale all’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati individuando una linea di sviluppo improntata all’efficienza e alla riduzione dei costi amministrativi, in una prospettiva di spendig review.

Questi nuovi meccanismi procedimentali hanno trasformato il sistema della comunicazione pubblica attraverso l’uso degli strumenti informatici e telematici e la fruibilità di questi sistemi on line, consentendo alla p.a. di trasferire informazioni, dati, documenti, provvedimenti con questi supporti telematici, dando diritto ai cittadini e alle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi (ex art. 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82), riconfermando che con l’uso della telematica, sia nei rapporti interni che esterni la p.a., si intende conseguire maggiore efficienza e produttività, oltre alla diminuzione dei costi.

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