«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’Amministrazione a fronte di condotte negligenti o imprudenti, può essere chiamata al risarcimento del danno, ovvero a rifondere le spese legali (di condanna) in un procedimento giudiziario, qualora risultasse soccombente, donde la ripetizione a carico del responsabile, attraverso l’azione della procura erariale.

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Il danno da pagamento delle spese in caso di soccombenza

Il danno da pagamento delle spese in caso di soccombenza

L’Amministrazione a fronte di condotte negligenti o imprudenti, può essere chiamata al risarcimento del danno, ovvero a rifondere le spese legali (di condanna) in un procedimento giudiziario, qualora risultasse soccombente, donde la ripetizione a carico del responsabile, attraverso l’azione della procura erariale.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2911 del 23 marzo 2023, interviene nel definire l’esercizio del potere amministrativo a fronte di una richiesta da parte dei cittadini del suo riesame.

I motivi del ricorso

Il ricorso viene improntato (da quanto si comprende nella sentenza) a fronte del silenzio serbato da un Comune alla sollecitazione popolare (una petizione con 940 sottoscrizioni), finalizzata a garantire la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato (SII), l’acqua un bene comune fondamentale di natura demaniale, attraverso la continuità nell’affidamento del servizio al gestore esistente, opponendosi alla scelta di aggregazione (l’affidamento ad una società), oppure – in alternanza – alla reinternalizzazione delle funzioni.

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Gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l’autotutela amministrativa sulla scelta del gestore del servizio idrico integrato

Gli istituti di partecipazione popolare non rendono doverosa l’autotutela amministrativa sulla scelta del gestore del servizio idrico integrato

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2911 del 23 marzo 2023, interviene nel definire l’esercizio del potere amministrativo a fronte di una richiesta da parte dei cittadini del suo riesame.

I motivi del ricorso

Il ricorso viene improntato (da quanto si comprende nella sentenza) a fronte del silenzio serbato da un Comune alla sollecitazione popolare (una petizione con 940 sottoscrizioni), finalizzata a garantire la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato (SII), l’acqua un bene comune fondamentale di natura demaniale, attraverso la continuità nell’affidamento del servizio al gestore esistente, opponendosi alla scelta di aggregazione (l’affidamento ad una società), oppure – in alternanza – alla reinternalizzazione delle funzioni.

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2822, spicca per una situazione alquanto singolare dove da una parte, un soggetto cita in giudizio una PA per l’asserito silenzio serbato nell’obbligo di stendere e rilasciare un certificato di destinazione urbanistica (CDU), dall’altro, si perviene alla costatazione che alcuna inerzia si è resa responsabile l’Amministrazione locale, quanto semmai dell’indolenza (sinonimo di inerzia) dell’interessato nel ritirare l’atto.

Fatti essenziali

La parte ricorrente, in previsione di una vendita immobiliare, presentava al Comune una richiesta del CDU per l’area oggetto di stipula (rogito), e nel rilascio il Responsabile avrebbe omesso alcune particelle del foglio catastale; seguiva richiesta di un ulteriore certificato di destinazione urbanistica per le parti residue.

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Mancato ritiro del CDU: nessuna inerzia della PA

Mancato ritiro del CDU: nessuna inerzia della PA

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2822, spicca per una situazione alquanto singolare dove da una parte, un soggetto cita in giudizio una PA per l’asserito silenzio serbato nell’obbligo di stendere e rilasciare un certificato di destinazione urbanistica (CDU), dall’altro, si perviene alla costatazione che alcuna inerzia si è resa responsabile l’Amministrazione locale, quanto semmai dell’indolenza (sinonimo di inerzia) dell’interessato nel ritirare l’atto.

Fatti essenziali

La parte ricorrente, in previsione di una vendita immobiliare, presentava al Comune una richiesta del CDU per l’area oggetto di stipula (rogito), e nel rilascio il Responsabile avrebbe omesso alcune particelle del foglio catastale; seguiva richiesta di un ulteriore certificato di destinazione urbanistica per le parti residue.

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Massima

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022, interviene sull’obbligatorietà per i dirigenti – posti ai vertici della macchina amministrativa[1] – della pubblicazione dei redditi, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 14, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, del d.lgs. n. 33/2013, da includere coloro che ricoprono «cariche di amministrazione, di direzione o di governo», obbligo privo di sanzione: la lotta alla corruzione, mediante il modello FOIA, trova qualche inciampo dell’inerzia del legislatore (della decretazione emergenziale e dei voti di fiducia).

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Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Lotta alla corruzione con la pubblicazione dei dati reddituali

Massima

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022, interviene sull’obbligatorietà per i dirigenti – posti ai vertici della macchina amministrativa[1] – della pubblicazione dei redditi, ai sensi del comma 1, lettera f), dell’art. 14, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, del d.lgs. n. 33/2013, da includere coloro che ricoprono «cariche di amministrazione, di direzione o di governo», obbligo privo di sanzione: la lotta alla corruzione, mediante il modello FOIA, trova qualche inciampo dell’inerzia del legislatore (della decretazione emergenziale e dei voti di fiducia).

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La sez. I Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza del 23 febbraio 2021 n. 1222 (estensore Tallaro), interviene nel dichiarare legittima la richiesta di pagamento dell’indennizzo per la mancata stipulazione del contratto della P.A.: l’inerzia va ristorata con il pagamento di quanto sostenuto in vista della sottoscrizione, escludendo ogni indennizzo o risarcimento del danno (una scelta fatta ex ante direttamente dal legislatore).

Nel caso di specie, si tratta dell’applicazione del comma 9, dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 (ora cfr. comma 8, dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016)[1], dove si prescrive che «divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario», con la specificazione che in mancanza di stipulazione imputabile all’Amministrazione (i sessanta giorni, termine non perentorio con effetti sulla sua decorrenza, come si avrà modo di scrivere)[2] l’operatore economico:

  • potrà liberarsi, mediante atto formale, da «ogni vincolo o recedere dal contratto»;
  • ha diritto al «rimborso delle spese contrattuali documentate».

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Rimborso delle spese sostenute per la mancata stipulazione del contratto da parte della P.A. e responsabilità del RUP

Rimborso delle spese sostenute per la mancata stipulazione del contratto da parte della P.A. e responsabilità del RUP

La sez. I Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza del 23 febbraio 2021 n. 1222 (estensore Tallaro), interviene nel dichiarare legittima la richiesta di pagamento dell’indennizzo per la mancata stipulazione del contratto della P.A.: l’inerzia va ristorata con il pagamento di quanto sostenuto in vista della sottoscrizione, escludendo ogni indennizzo o risarcimento del danno (una scelta fatta ex ante direttamente dal legislatore).

Nel caso di specie, si tratta dell’applicazione del comma 9, dell’art. 11 del d.lgs. n. 163/2006 (ora cfr. comma 8, dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016)[1], dove si prescrive che «divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario», con la specificazione che in mancanza di stipulazione imputabile all’Amministrazione (i sessanta giorni, termine non perentorio con effetti sulla sua decorrenza, come si avrà modo di scrivere)[2] l’operatore economico:

  • potrà liberarsi, mediante atto formale, da «ogni vincolo o recedere dal contratto»;
  • ha diritto al «rimborso delle spese contrattuali documentate».

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