«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III quater Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 gennaio 2022, n. 419 (estensore Vitanza) accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti contro la Circolare del Ministero della Salute recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid: la circolare non rispetta l’autonomia e la funzione propria del medico.

Una ferita e un richiamo diretto all’art. 3, Doveri generali e competenze del medico, del Codice di Deontologia Medica dove, dopo aver enunciato i doveri del medico, quali «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera», postula che «il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive … La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità».

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La vigile attesa e il suo rimedio

La vigile attesa e il suo rimedio

La sez. III quater Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 gennaio 2022, n. 419 (estensore Vitanza) accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti contro la Circolare del Ministero della Salute recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid: la circolare non rispetta l’autonomia e la funzione propria del medico.

Una ferita e un richiamo diretto all’art. 3, Doveri generali e competenze del medico, del Codice di Deontologia Medica dove, dopo aver enunciato i doveri del medico, quali «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera», postula che «il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive … La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità».

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Il pronunciamento

La Corte Cost., con la sentenza n. 240 del 7 dicembre 2021 (redattore Stefano Petitti), interviene per allarmare il legislatore (quello che dovrebbe scrivere le leggi) affinché sia assicurata la libertà di voto, espressione compiuta delle democrazie evolute dove, a fianco della separazione dei poteri e non della loro concentrazione (diversamente saremo di fronte ad un regime) la rappresentanza degli Enti esponenziali delle Comunità (quelle territoriali) avviene previa elezione da parte del corpo elettorale: il popolo.

In termini più diretti, l’elezione attuale (come definita dalla riforma degli “Enti di area vasta”) dei Sindaci delle Città metropolitane (enti di secondo livello) è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto (attiene ai diritti politici e, segnatamente di elettorato attivo) e pregiudica la responsabilità politica del vertice nominato (con elezioni di secondo grado, ossia da parte degli amministratori locali eletti o automaticamente coincidente per legge, ovvero il Sindaco metropolitano risulta «di diritto» il Sindaco del Comune capoluogo) nei confronti degli elettori: è necessario assicurare ai cittadini la possibilità di esprimere, in via diretta o indiretta, i propri rappresentanti: la persistenza di questo sistema risulta «del tutto ingiustificato».

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La riforma delle Città Metropolitane e delle Province: un fallimento dei diritti politici

La riforma delle Città Metropolitane e delle Province: un fallimento dei diritti politici

Il pronunciamento

La Corte Cost., con la sentenza n. 240 del 7 dicembre 2021 (redattore Stefano Petitti), interviene per allarmare il legislatore (quello che dovrebbe scrivere le leggi) affinché sia assicurata la libertà di voto, espressione compiuta delle democrazie evolute dove, a fianco della separazione dei poteri e non della loro concentrazione (diversamente saremo di fronte ad un regime) la rappresentanza degli Enti esponenziali delle Comunità (quelle territoriali) avviene previa elezione da parte del corpo elettorale: il popolo.

In termini più diretti, l’elezione attuale (come definita dalla riforma degli “Enti di area vasta”) dei Sindaci delle Città metropolitane (enti di secondo livello) è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto (attiene ai diritti politici e, segnatamente di elettorato attivo) e pregiudica la responsabilità politica del vertice nominato (con elezioni di secondo grado, ossia da parte degli amministratori locali eletti o automaticamente coincidente per legge, ovvero il Sindaco metropolitano risulta «di diritto» il Sindaco del Comune capoluogo) nei confronti degli elettori: è necessario assicurare ai cittadini la possibilità di esprimere, in via diretta o indiretta, i propri rappresentanti: la persistenza di questo sistema risulta «del tutto ingiustificato».

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L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.

Il green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).

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L’identità del nuovo essere umano: un QR code

L’identità del nuovo essere umano: un QR code

L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.

Il green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).

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Il principio

La sez. Lavoro della Cassazione civile, con la sentenza del 15 ottobre 2021, n. 28353 interviene per chiarire l’ambito applicativo dei controlli del datore di lavoro e i diritti dei lavoratori a fronte dell’inadempienza del primo in materia di sicurezza: un lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione in assenza di tutele antinfortunistiche, obbligo non ascrivibile al lavoratore ma unicamente al datore di lavoro, cogente con l’esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti.

Giova rammentare che il primo comma dell’art. 1 della Cost. recita «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (principio lavoristico), esprimendo un valore costituente fondativo quale strumento qualificato per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà in un ambiente lavorativo sicuro (ex d.lgs. n. 81/2008).

Il lavoro come fine costituzionale di un Paese democratico, in una società che assicuri rapporti economici stabili nella realizzazione di uomini liberi ed uguali (ex art. 3 Cost.): lavoro da rendere effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (ex art. 4 Cost.), dove il ruolo del datore di lavoro è proprio quello di apprestare ogni azione con il fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro[1].

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La violazione degli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza legittima l’inadempimento del lavoratore alla propria prestazione

La violazione degli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza legittima l’inadempimento del lavoratore alla propria prestazione

Il principio

La sez. Lavoro della Cassazione civile, con la sentenza del 15 ottobre 2021, n. 28353 interviene per chiarire l’ambito applicativo dei controlli del datore di lavoro e i diritti dei lavoratori a fronte dell’inadempienza del primo in materia di sicurezza: un lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione in assenza di tutele antinfortunistiche, obbligo non ascrivibile al lavoratore ma unicamente al datore di lavoro, cogente con l’esigenza di effettività di tutela e con la stessa natura primaria degli interessi coinvolti.

Giova rammentare che il primo comma dell’art. 1 della Cost. recita «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (principio lavoristico), esprimendo un valore costituente fondativo quale strumento qualificato per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà in un ambiente lavorativo sicuro (ex d.lgs. n. 81/2008).

Il lavoro come fine costituzionale di un Paese democratico, in una società che assicuri rapporti economici stabili nella realizzazione di uomini liberi ed uguali (ex art. 3 Cost.): lavoro da rendere effettivo promuovendone le condizioni, e di un dovere, quello di «svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (ex art. 4 Cost.), dove il ruolo del datore di lavoro è proprio quello di apprestare ogni azione con il fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro[1].

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La trasparenza deve trovare un proprio riscontro istruttorio nel processo decisionale (la motivazione), e, allo stesso tempo, la trasparenza viene assolta con la pubblicazione/diffusione dei dati, informazione e documenti e la partecipazione al procedimento (accesso partecipativo e documentale), secondo il modello FOIA, la legge del procedimento amministrativo e del diritto di accesso.

Nel video un primo intervento sulla trasparenza

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Trasparenza e motivazione a presidio della legalità

Trasparenza e motivazione a presidio della legalità

La trasparenza deve trovare un proprio riscontro istruttorio nel processo decisionale (la motivazione), e, allo stesso tempo, la trasparenza viene assolta con la pubblicazione/diffusione dei dati, informazione e documenti e la partecipazione al procedimento (accesso partecipativo e documentale), secondo il modello FOIA, la legge del procedimento amministrativo e del diritto di accesso.

Nel video un primo intervento sulla trasparenza

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Assistiamo ad una produzione normativa anomala, il Governo legifera «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» (ex comma 1, dell’art. 77 Cost.) per «imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni», in sede di conversione dei D.L. il Parlamento inserisce nuovi tomi del diritto, modificando le norme, stralciando pezzi di commi, al punto da poter leggere un testo di legge che appare diverso per contenuto e sostanza rispetto a quello proposto e adottato dall’esecutivo: le norme provvisorie vedono rinnovata la propria fonte, «che non è più il provvedimento governativo, ormai uscito di scena, ma la successiva legge di conversione (c.d. «novazione della fonte»)»[1]

Il D.L. n. 77/2021, così come il successivo D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, introduce in sede di conversione una pluralità di norme che contrastano con la necessaria omogeneità del decreto-legge, un’eterogeneità rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel D.L., senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: «il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori…, peraltro con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo», dovendo, tuttavia, osservare in presenza di emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo l’omogeneità del decreto-legge «dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto»[2].

In breve, la decretazione d’urgenza con l’aggiunta di norme in sede di conversione del decreto – legge, del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza, costituisce concretamente un procedimento abbreviato in luogo di quello normale.

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Il d.l. n. 77/2021, convertito con aggiunte in legge n. 108/2021

Il d.l. n. 77/2021, convertito con aggiunte in legge n. 108/2021

Assistiamo ad una produzione normativa anomala, il Governo legifera «in casi straordinari di necessità e d’urgenza» (ex comma 1, dell’art. 77 Cost.) per «imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni», in sede di conversione dei D.L. il Parlamento inserisce nuovi tomi del diritto, modificando le norme, stralciando pezzi di commi, al punto da poter leggere un testo di legge che appare diverso per contenuto e sostanza rispetto a quello proposto e adottato dall’esecutivo: le norme provvisorie vedono rinnovata la propria fonte, «che non è più il provvedimento governativo, ormai uscito di scena, ma la successiva legge di conversione (c.d. «novazione della fonte»)»[1]

Il D.L. n. 77/2021, così come il successivo D.L. 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, introduce in sede di conversione una pluralità di norme che contrastano con la necessaria omogeneità del decreto-legge, un’eterogeneità rispetto alle disposizioni originariamente contenute nel D.L., senza l’adozione della procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere: «il Parlamento, nell’approvare la legge di conversione di un decreto, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti precettivi ulteriori…, peraltro con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto normativo rispetto all’oggetto o allo scopo», dovendo, tuttavia, osservare in presenza di emendamenti direttamente incidenti sul testo del provvedimento governativo l’omogeneità del decreto-legge «dalla legge di conversione, verificandosi, in mancanza, un uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto»[2].

In breve, la decretazione d’urgenza con l’aggiunta di norme in sede di conversione del decreto – legge, del tutto estranee rispetto al contenuto della decretazione d’urgenza, costituisce concretamente un procedimento abbreviato in luogo di quello normale.

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