«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Registro di protocollo, secondo le indicazioni dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, è un documento di tracciatura obbligatoria degli atti ricevuti o spediti dall’Amministrazione e tutti i documenti informatici, con esclusione di alcuni atti di natura informativa (ad. es gazzette ufficiali, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni).

In tale registro vengono memorizzati una serie di dati, che, oltre alla progressiva numerazione e datazione assegnata automaticamente dal sistema, fanno riferimento al mittente o al destinatario (a seconda dei casi, di ricevute o spedizione), all’oggetto del documento e al suo contenuto (integrale digitalizzato).

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L’accesso al protocollo da parte del consigliere comunale

L’accesso al protocollo da parte del consigliere comunale

Il Registro di protocollo, secondo le indicazioni dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, è un documento di tracciatura obbligatoria degli atti ricevuti o spediti dall’Amministrazione e tutti i documenti informatici, con esclusione di alcuni atti di natura informativa (ad. es gazzette ufficiali, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali pubblicitari, inviti a manifestazioni).

In tale registro vengono memorizzati una serie di dati, che, oltre alla progressiva numerazione e datazione assegnata automaticamente dal sistema, fanno riferimento al mittente o al destinatario (a seconda dei casi, di ricevute o spedizione), all’oggetto del documento e al suo contenuto (integrale digitalizzato).

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Nella Pubblica Amministrazione (PA), secondo i principi costituzionali dell’art. 97, l’accesso all’impiego si realizza “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (vi sono eccezioni normativamente individuate).

Il precetto nella sua chiarezza espositiva segna un principio generale che, collegato all’art. 3 Cost., impone di effettuare una selezione nella scelta del personale da assumere alle dipendenze della PA: il concorso appare la modalità corretta, senza discriminazione e ponendo tutti nello stesso piano (parità formale, parità sostanziale forse).

A volte, tuttavia, si seguono strade meno impegnative per nominare i vertici amministrativi, si assume attraverso una “call pubblica”, dove l’assunzione avviene attraverso una “procedura informale” basata sulla presentazione delle “manifestazioni di interesse” (il caso analizzato è forse reale ? To be, or not to be, that is the question).

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Si predica bene si razzola male (maybe, maybe not, but…): the new public management

Si predica bene si razzola male (maybe, maybe not, but…): the new public management

Nella Pubblica Amministrazione (PA), secondo i principi costituzionali dell’art. 97, l’accesso all’impiego si realizza “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (vi sono eccezioni normativamente individuate).

Il precetto nella sua chiarezza espositiva segna un principio generale che, collegato all’art. 3 Cost., impone di effettuare una selezione nella scelta del personale da assumere alle dipendenze della PA: il concorso appare la modalità corretta, senza discriminazione e ponendo tutti nello stesso piano (parità formale, parità sostanziale forse).

A volte, tuttavia, si seguono strade meno impegnative per nominare i vertici amministrativi, si assume attraverso una “call pubblica”, dove l’assunzione avviene attraverso una “procedura informale” basata sulla presentazione delle “manifestazioni di interesse” (il caso analizzato è forse reale ? To be, or not to be, that is the question).

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La funzione rogatoria del segretario comunale (Maurizio Lucca)Documento Anci Veneto su abolizione segretari comunali

20 Marzo 2015.

La riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento, prevede l’abolizione della figura del Segretario comunale sostituendola con una nuova figura apicale.

Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.

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NO ALL’ABOLIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI: DOCUMENTO ANCI VENETO

NO ALL’ABOLIZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI: DOCUMENTO ANCI VENETO

La funzione rogatoria del segretario comunale (Maurizio Lucca)Documento Anci Veneto su abolizione segretari comunali

20 Marzo 2015.

La riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento, prevede l’abolizione della figura del Segretario comunale sostituendola con una nuova figura apicale.

Da subito, tale proposta di riforma è stata avversata non solo dalle Amministrazioni locali ma anche dai diversi livelli di governo territoriale, oltre che dalla società civile, che identificano nel Segretario comunale il garante della legalità e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

La figura del Segretario comunale ha costituito e costituisce un riferimento unico per professionalità e capacità organizzativa, sia da parte degli amministratori che del personale, un figura che assiste gli Enti sotto una molteplicità di aspetti e a cui è riconosciuta una particolare specializzazione sulle materie di interesse locale.

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La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 17 maggio 2013 n. 12060, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le norme circa l’attribuzione del premio di maggioranza per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e l’esclusione del voto di preferenza della legge elettorale (c.d. “Porcellum”).

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La legge elettorale (c.d. “Porcellum”) è anticostituzionale?

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 17 maggio 2013 n. 12060, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le norme circa l’attribuzione del premio di maggioranza per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica e l’esclusione del voto di preferenza della legge elettorale (c.d. “Porcellum”).

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L’avviso di convocazione, atto di iniziativa e strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, assume una funzione informativa primaria tale da consentire al consigliere comunale (rappresentante della comunità dei cittadini) di poter attivamente seguire i lavori dell’adunanza e documentarsi sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

La ratio dell’avviso è quella di garantire un “preinformazione” che, collegata ad altri obblighi in capo al presidente dell’assemblea, circoscrive un’esigenza di trasparenza e pubblicità finalizzata ad una partecipazione consapevole all’attività dell’Amministrazione, non impingendo su alcun profilo in ordine al contenuto deliberativo.

In tal senso, non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

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Avviso di convocazione del consiglio comunale via pec, fax, sms

L’avviso di convocazione, atto di iniziativa e strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, assume una funzione informativa primaria tale da consentire al consigliere comunale (rappresentante della comunità dei cittadini) di poter attivamente seguire i lavori dell’adunanza e documentarsi sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

La ratio dell’avviso è quella di garantire un “preinformazione” che, collegata ad altri obblighi in capo al presidente dell’assemblea, circoscrive un’esigenza di trasparenza e pubblicità finalizzata ad una partecipazione consapevole all’attività dell’Amministrazione, non impingendo su alcun profilo in ordine al contenuto deliberativo.

In tal senso, non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole.

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