«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

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Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale

Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale
  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

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La seconda sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 4 maggio 2020, n. 609, interviene per delineare i confini dell’abitabilità di un bene rispetto ad una ordinanza sindacale (ex art. 54 TUEL) di sospensione dall’utilizzo fino alla messa in sicurezza da parte dei soggetti preposti (tecnici e impresa).

Va premesso che l’agibilità dei manufatti oppure di locali, dove s’intende abitare o svolgere un’attività commerciale, rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico – edilizia e quella di destinazione del bene, nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico – edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul piano abitativo o commerciale[1].

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Temporanea inagibilità di un immobile, parere sanitario preventivo e potere sindacale tipicizzato

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La seconda sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 4 maggio 2020, n. 609, interviene per delineare i confini dell’abitabilità di un bene rispetto ad una ordinanza sindacale (ex art. 54 TUEL) di sospensione dall’utilizzo fino alla messa in sicurezza da parte dei soggetti preposti (tecnici e impresa).

Va premesso che l’agibilità dei manufatti oppure di locali, dove s’intende abitare o svolgere un’attività commerciale, rappresenta il necessario ponte di collegamento fra la situazione urbanistico – edilizia e quella di destinazione del bene, nel senso che la non conformità dei locali per il versante urbanistico – edilizio si traduce nella non agibilità dei predetti manufatti o locali sul piano abitativo o commerciale[1].

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