«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

Estensioni del diritto di accesso digitale del consigliere comunale e sicurezza informatica

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 2317, interviene per sostenere l’estensione del diritto di accesso digitale del consigliere comunale, tale da ricomprendere anche i dati a protocollo informatico, con un percorso argomentativo che sicuramente desterà più di qualche perplessità e apre la strada per un controllo generalizzato senza restrizioni, segnando una gerarchia di tutele, dove il bilanciamento dei diritti – di pari grado – potrebbe sfumare.

Al contempo ha il pregio di riaffermare l’obbligo di garantire l’uso delle tecnologie digitali (ICT, Information and Communications Technology) nei rapporti della/con la PA, anche con i consiglieri comunali, dove la mancata sicurezza informatica (sicurezza IT e cyber sicurezza) non può mai costituire giustificazione per impedirne l’uso.

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La massima

La sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti (Scognamiglio relatore) con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, interviene per condannare un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio[1].

Nello specifico, il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale, in violazione alla disciplina interna sull’utilizzo dei mezzi solo per finalità c.d. istituzionali.

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Uso improprio del mezzo di servizio

Uso improprio del mezzo di servizio

La massima

La sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti (Scognamiglio relatore) con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, interviene per condannare un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio[1].

Nello specifico, il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale, in violazione alla disciplina interna sull’utilizzo dei mezzi solo per finalità c.d. istituzionali.

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La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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(Pubblicato su Maggiolicultura.it – 21 aprile 2022. Iscriviti alla Newsletter della rivista)

Il regime dei beni pubblici

In via generale, la gestione dei beni pubblici impone una regola base che può essere riassunta nei principi comuni del “buon andamento e dell’imparzialità” (ex artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990), esigendo da una parte, di mettere in assegnazione la res publica mediante una procedura trasparente (la c.d. evidenza pubblica), dall’altra, della necessaria utilità (c.d. reddittività), percependo un canone di locazione/concessione, valorizzando il patrimonio affidato ad un terzo.

Risulta evidente l’illegittimità di un affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura selettiva, in aperta violazione con i principi generali della contabilità pubblica (secondo le regole che impongono un’entrata nei contratti attivi attesa la reddittività dei beni) e la disciplina comunitaria della concorrenza, pubblicità e trasparenza[1].

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Assegnazione della sede ad una associazione culturale con schema di comodato

Assegnazione della sede ad una associazione culturale con schema di comodato

(Pubblicato su Maggiolicultura.it – 21 aprile 2022. Iscriviti alla Newsletter della rivista)

Il regime dei beni pubblici

In via generale, la gestione dei beni pubblici impone una regola base che può essere riassunta nei principi comuni del “buon andamento e dell’imparzialità” (ex artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990), esigendo da una parte, di mettere in assegnazione la res publica mediante una procedura trasparente (la c.d. evidenza pubblica), dall’altra, della necessaria utilità (c.d. reddittività), percependo un canone di locazione/concessione, valorizzando il patrimonio affidato ad un terzo.

Risulta evidente l’illegittimità di un affidamento diretto di un bene pubblico, senza alcuna procedura selettiva, in aperta violazione con i principi generali della contabilità pubblica (secondo le regole che impongono un’entrata nei contratti attivi attesa la reddittività dei beni) e la disciplina comunitaria della concorrenza, pubblicità e trasparenza[1].

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Il PTPCT

La legge 190 del 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, composta di due soli articoli (votata con un voto di fiducia) segna i confini di una serie di istituti volti da una parte, a definire la “politica” e la “strategia” in materia di reati contro la P.A., dall’altra (in modo più estensivo, nel senso di “oltre l’aspetto penalistico”), interviene su una molteplicità di materie e discipline con il fine di rendere trasparente l’azione amministrativa (poi estesa con il modello c.d. FOIA), incidendo sulla condotta del dipendente pubblico allo scopo di ridurre il rischio corruttivo e i conflitti di interessi, ovvero la maladministration intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (il c.d. interesse secondario)[1].

Il primo PNA tra gli obiettivi strategici ed azioni indicava:

  • ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione;
  • aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione:
  • creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

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Considerazioni sull’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza negli Enti Locali (minimali)

Considerazioni sull’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza negli Enti Locali (minimali)

Il PTPCT

La legge 190 del 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, composta di due soli articoli (votata con un voto di fiducia) segna i confini di una serie di istituti volti da una parte, a definire la “politica” e la “strategia” in materia di reati contro la P.A., dall’altra (in modo più estensivo, nel senso di “oltre l’aspetto penalistico”), interviene su una molteplicità di materie e discipline con il fine di rendere trasparente l’azione amministrativa (poi estesa con il modello c.d. FOIA), incidendo sulla condotta del dipendente pubblico allo scopo di ridurre il rischio corruttivo e i conflitti di interessi, ovvero la maladministration intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (il c.d. interesse secondario)[1].

Il primo PNA tra gli obiettivi strategici ed azioni indicava:

  • ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione;
  • aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione:
  • creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

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  1. The power of ANAC. 2. L’intervento ANAC. 3. Il caso e la violazione del Patto d’integrità. 4. I poteri della S.A. 5. Poteri ANAC e limiti.

(articolo pubblicato su www.dirittodeiservizipubblici.it, 7 settembre 2021)

 

  1. The power of ANAC

La legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, all’art. 1, comma 2, lettera f), riferisce che l’ANAC «esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti», precisando, al successivo comma 3, che «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati».

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Unico centro decisionale, violazione del Patto d’integrità e poteri sanzionatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Unico centro decisionale, violazione del Patto d’integrità e poteri sanzionatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
  1. The power of ANAC. 2. L’intervento ANAC. 3. Il caso e la violazione del Patto d’integrità. 4. I poteri della S.A. 5. Poteri ANAC e limiti.

(articolo pubblicato su www.dirittodeiservizipubblici.it, 7 settembre 2021)

 

  1. The power of ANAC

La legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, all’art. 1, comma 2, lettera f), riferisce che l’ANAC «esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti», precisando, al successivo comma 3, che «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati».

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