«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il DPR 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023, ha inserito nel Codice di comportamento (il DPR n. 62/2013) una nuova fonte, da alcuni (i c.d. logici) ritenuta superflua (che di fatto non sembra esserlo) vista la ragionevolezza di una condotta che non potrebbe non essere percepita come lesiva ex se, quale quella di usare l’identità digitale (rectius profili di vita privata da condividere con like) sui profili on line, senza avere cura (consapevolezza) degli effetti “domino”, nel senso che l’eccesso (i nostrani definiscono “buon gusto”) di “umanità” (a volte) non si concilia con la funzione pubblica ricoperta (ex artt. 54 e 98 Cost.), anche se le condotte (postate, immagini o video short) sono avvenute in orario extralavorativo, c.d. fuori servizio.

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Sanzione disciplinare per la pubblicazione di un video in WhatsApp

Sanzione disciplinare per la pubblicazione di un video in WhatsApp

Il DPR 13 giugno 2023, n. 81, in vigore dal 14 luglio 2023, ha inserito nel Codice di comportamento (il DPR n. 62/2013) una nuova fonte, da alcuni (i c.d. logici) ritenuta superflua (che di fatto non sembra esserlo) vista la ragionevolezza di una condotta che non potrebbe non essere percepita come lesiva ex se, quale quella di usare l’identità digitale (rectius profili di vita privata da condividere con like) sui profili on line, senza avere cura (consapevolezza) degli effetti “domino”, nel senso che l’eccesso (i nostrani definiscono “buon gusto”) di “umanità” (a volte) non si concilia con la funzione pubblica ricoperta (ex artt. 54 e 98 Cost.), anche se le condotte (postate, immagini o video short) sono avvenute in orario extralavorativo, c.d. fuori servizio.

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La sez. Unica del TAR Valle D’Aosta, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 37, definisce la distinzione tra strada pubblica e privata, il diritto d’uso e la cognizione incidentale in materia di servitù pubblica del GA, aspetto rilevante per comprendere i poteri della PA sul patrimonio, sia pubblico che privato, specie quando quest’ultimo è gravato da un’“utilità” di passaggio collettivo (di persone per soddisfare un interesse generale), idonea a far perdere il dominio del privato sul bene proprio[1].

Il privato, comunque, non può subire – in via unilaterale – dalla PA l’imposizione di una servitù pubblica, ovvero la realizzazione di un intervento (opera pubblica), senza un necessario, quanto doveroso, contraddittorio, a nulla rilevando da una parte, l’inserimento del bene (rectius strada) nell’elenco delle vie pubbliche, dall’altra, l’utilità pubblica a giustificazione dell’imposizione di un diritto reale (o intervento) senza una procedura espropriativa.

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Demanio stradale ed uso pubblico: i poteri della PA

Demanio stradale ed uso pubblico: i poteri della PA

La sez. Unica del TAR Valle D’Aosta, con la sentenza 8 agosto 2023 n. 37, definisce la distinzione tra strada pubblica e privata, il diritto d’uso e la cognizione incidentale in materia di servitù pubblica del GA, aspetto rilevante per comprendere i poteri della PA sul patrimonio, sia pubblico che privato, specie quando quest’ultimo è gravato da un’“utilità” di passaggio collettivo (di persone per soddisfare un interesse generale), idonea a far perdere il dominio del privato sul bene proprio[1].

Il privato, comunque, non può subire – in via unilaterale – dalla PA l’imposizione di una servitù pubblica, ovvero la realizzazione di un intervento (opera pubblica), senza un necessario, quanto doveroso, contraddittorio, a nulla rilevando da una parte, l’inserimento del bene (rectius strada) nell’elenco delle vie pubbliche, dall’altra, l’utilità pubblica a giustificazione dell’imposizione di un diritto reale (o intervento) senza una procedura espropriativa.

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