«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Latina del TAR Lazio, con la sentenza 10 novembre 2022 n. 869, interviene per dichiarare la piena legittimità di un accertamento operato dai Carabinieri sulla violazione della disciplina urbanistica/edilizia.

Le segnalazioni

Pare giusto riferire, in generale, che una segnalazione o un esposto (anche anonimo se fondato)[1], non ha natura necessaria, bensì meramente sollecitatoria, rispetto ad una funzione amministrativa già in capo alla PA e che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex art. 97 Cost.), specie in settori sensibili, quali quelli in ambito ambientale e/o edilizio[2].

Di conseguenza, una segnalazione da parte di un organo che per legge è a questo deputato (ossia, alla vigilanza) da sicuramente avvio ad un procedimento sanzionatorio, o quanto meno di controllo.

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Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

Abuso edilizio accertato dai Carabinieri

La sez. I Latina del TAR Lazio, con la sentenza 10 novembre 2022 n. 869, interviene per dichiarare la piena legittimità di un accertamento operato dai Carabinieri sulla violazione della disciplina urbanistica/edilizia.

Le segnalazioni

Pare giusto riferire, in generale, che una segnalazione o un esposto (anche anonimo se fondato)[1], non ha natura necessaria, bensì meramente sollecitatoria, rispetto ad una funzione amministrativa già in capo alla PA e che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex art. 97 Cost.), specie in settori sensibili, quali quelli in ambito ambientale e/o edilizio[2].

Di conseguenza, una segnalazione da parte di un organo che per legge è a questo deputato (ossia, alla vigilanza) da sicuramente avvio ad un procedimento sanzionatorio, o quanto meno di controllo.

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La massima

La sez. Brescia I del TAR Lombardia, con la sentenza 25 luglio 2022 n. 734, interviene per riconfermare che un bene privato – gravato da una servitù di uso pubblico – è sottratto alla disponibilità del proprietario che non può disporne l’interdizione, né limitarne l’uso.

L’uso pubblico

È noto che una strada privata – gravata da uso pubblico (c.d. strada vicinale)[1] – si caratterizza per la sua destinazione al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato: un uso (ovvero, utilizzazione, c.d. passaggio) da parte di una collettività indeterminata di persone sul bene privato: bene idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa[2].

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Strada privata ad uso pubblico (vicinale) sottratta alla disponibilità del proprietario

Strada privata ad uso pubblico (vicinale) sottratta alla disponibilità del proprietario

La massima

La sez. Brescia I del TAR Lombardia, con la sentenza 25 luglio 2022 n. 734, interviene per riconfermare che un bene privato – gravato da una servitù di uso pubblico – è sottratto alla disponibilità del proprietario che non può disporne l’interdizione, né limitarne l’uso.

L’uso pubblico

È noto che una strada privata – gravata da uso pubblico (c.d. strada vicinale)[1] – si caratterizza per la sua destinazione al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato: un uso (ovvero, utilizzazione, c.d. passaggio) da parte di una collettività indeterminata di persone sul bene privato: bene idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa[2].

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La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 maggio 2022 n. 758, interviene per delimitare il potere sindacale in materia di viabilità, precludendo al Sindaco (organo elettivo) di istituire un divieto di circolazione su una strada comunale, essendo questo potere in capo all’organo tecnico, pur vigendo una previsione di legge da interpretarsi alla luce dei principi di separazione tra “politica” e “amministrazione” e della successione delle leggi[1].

Il pronunciamento avviene (nella sua essenzialità) a seguito di ricorso avverso un’ordinanza sindacale di divieto di transito (da parte di alcuni mezzi) in una strada comunale, impedendo l’accesso alla clientela di un’azienda agricola, ritenuta affetta da una molteplicità di vizi, quale quello dell’incompetenza.

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Il Sindaco privo di potere sindacale in ambito viabilistico

Il Sindaco privo di potere sindacale in ambito viabilistico

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 maggio 2022 n. 758, interviene per delimitare il potere sindacale in materia di viabilità, precludendo al Sindaco (organo elettivo) di istituire un divieto di circolazione su una strada comunale, essendo questo potere in capo all’organo tecnico, pur vigendo una previsione di legge da interpretarsi alla luce dei principi di separazione tra “politica” e “amministrazione” e della successione delle leggi[1].

Il pronunciamento avviene (nella sua essenzialità) a seguito di ricorso avverso un’ordinanza sindacale di divieto di transito (da parte di alcuni mezzi) in una strada comunale, impedendo l’accesso alla clientela di un’azienda agricola, ritenuta affetta da una molteplicità di vizi, quale quello dell’incompetenza.

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Il pronunciamento

La sez. II Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 aprile 2022, n. 676, interviene per delimitare la richiesta risarcitoria a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare un’ordinanza di rimozione rifiuti, in assenza di una preventiva messa in mora del silenzio, ex art. 2 della legge n. 241/1990.

Tutela a fronte del silenzio della PA

È noto affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge cit. e degli artt. 31, Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità, e 117, Ricorsi avverso il silenzio, c.p.a., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l’Amministrazione procedente una condotta inerte.

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Nessun risarcimento del danno in mancanza della c.d. pregiudiziale attenuata

Nessun risarcimento del danno in mancanza della c.d. pregiudiziale attenuata

Il pronunciamento

La sez. II Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 27 aprile 2022, n. 676, interviene per delimitare la richiesta risarcitoria a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare un’ordinanza di rimozione rifiuti, in assenza di una preventiva messa in mora del silenzio, ex art. 2 della legge n. 241/1990.

Tutela a fronte del silenzio della PA

È noto affinché possa configurarsi il silenzio inadempimento contestabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge cit. e degli artt. 31, Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità, e 117, Ricorsi avverso il silenzio, c.p.a., occorre che sussista un obbligo di provvedere e che, decorso il termine di conclusione del procedimento, non sia stato assunto alcun provvedimento espresso, avendo tenuto l’Amministrazione procedente una condotta inerte.

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La sez. III quater Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 gennaio 2022, n. 419 (estensore Vitanza) accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti contro la Circolare del Ministero della Salute recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid: la circolare non rispetta l’autonomia e la funzione propria del medico.

Una ferita e un richiamo diretto all’art. 3, Doveri generali e competenze del medico, del Codice di Deontologia Medica dove, dopo aver enunciato i doveri del medico, quali «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera», postula che «il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive … La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità».

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La vigile attesa e il suo rimedio

La vigile attesa e il suo rimedio

La sez. III quater Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 gennaio 2022, n. 419 (estensore Vitanza) accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti contro la Circolare del Ministero della Salute recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid: la circolare non rispetta l’autonomia e la funzione propria del medico.

Una ferita e un richiamo diretto all’art. 3, Doveri generali e competenze del medico, del Codice di Deontologia Medica dove, dopo aver enunciato i doveri del medico, quali «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera», postula che «il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive … La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità».

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