«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2988, precisa la situazione del RUP il quale agisce in autotutela su un provvedimento amministrativo riferito ad un titolo edilizio, pur in presenza di una denuncia penale da parte del destinatario dell’azione di rimozione dell’atto (per mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione edilizia): nessun impedimento all’agire.

La sentenza ha il pregio di affrontare una serie di problematiche attinenti alla corretta condotta da mantenere nell’esercizio delle proprie funzioni istruttorie e al contempo l’onere di accertare l’adempimento delle condizioni giuridiche che hanno consentito il rilascio del titolo abilitativo, negando la certificazione di agibilità del bene quando l’interessato non provveda ad eseguire le opere conformemente al titolo.

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Nessun conflitto di interessi del RUP in ambito edilizio anche in presenza di una denuncia penale

Nessun conflitto di interessi del RUP in ambito edilizio anche in presenza di una denuncia penale

La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2988, precisa la situazione del RUP il quale agisce in autotutela su un provvedimento amministrativo riferito ad un titolo edilizio, pur in presenza di una denuncia penale da parte del destinatario dell’azione di rimozione dell’atto (per mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione edilizia): nessun impedimento all’agire.

La sentenza ha il pregio di affrontare una serie di problematiche attinenti alla corretta condotta da mantenere nell’esercizio delle proprie funzioni istruttorie e al contempo l’onere di accertare l’adempimento delle condizioni giuridiche che hanno consentito il rilascio del titolo abilitativo, negando la certificazione di agibilità del bene quando l’interessato non provveda ad eseguire le opere conformemente al titolo.

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La sez. giur. Veneto della Corte dei Conti, con la sentenza n. 341 del 19 dicembre 2022 (relatore Consigliere Massa), interviene per condannare un economo e responsabile dell’ufficio finanziario di un Ente locale per l’indebita appropriazione di somme prelevate dal bilancio comunale (autoliquidazione di compensi aggiuntivi allo stipendio, operazioni di cassa ed economali) nell’arco di alcuni anni (sino alla data del suo trasferimento presso altra PA): un accertamento della responsabilità erariale, una palmare infedeltà (in violazione degli artt. 97 e 98 Cost.).

Fatti

I fatti sono emersi a seguito di verifiche contabili in chiusura di esercizio e dell’avvio di un procedimento penale per ipotesi di peculato (ex art. 314 c.p., ossia sottrazione di denaro pubblico), con misura cautelare e sequestro preventivo del profitto del reato (seguiva condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e confisca dei beni).

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Danno erariale per l’appropriazione indebita di somme del bilancio

Danno erariale per l’appropriazione indebita di somme del bilancio

La sez. giur. Veneto della Corte dei Conti, con la sentenza n. 341 del 19 dicembre 2022 (relatore Consigliere Massa), interviene per condannare un economo e responsabile dell’ufficio finanziario di un Ente locale per l’indebita appropriazione di somme prelevate dal bilancio comunale (autoliquidazione di compensi aggiuntivi allo stipendio, operazioni di cassa ed economali) nell’arco di alcuni anni (sino alla data del suo trasferimento presso altra PA): un accertamento della responsabilità erariale, una palmare infedeltà (in violazione degli artt. 97 e 98 Cost.).

Fatti

I fatti sono emersi a seguito di verifiche contabili in chiusura di esercizio e dell’avvio di un procedimento penale per ipotesi di peculato (ex art. 314 c.p., ossia sottrazione di denaro pubblico), con misura cautelare e sequestro preventivo del profitto del reato (seguiva condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e confisca dei beni).

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Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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La sez. I Bari del TAR Puglia, con la sentenza 30 marzo 2022, n. 460, interviene sulla nullità di un incarico dirigenziale inconferibile, negando la propria giurisdizione devoluta al giudice ordinario.

Nel caso di specie, il RPCT, dopo apposita attività istruttoria e previo contraddittorio con l’interessato[1], dichiarava la nullità dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 17, Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto, del d.lgs. n. 39/2013, in presenza di un’ipotesi, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del cit. d.lgs. (si tratta di una tipologia prevista tassativamente in un elenco), che vieta la nomina a dirigente «A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»[2].

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Nullità dell’incarico dirigenziale inconferibile: la giurisdizione compete al G.O.

Nullità dell’incarico dirigenziale inconferibile: la giurisdizione compete al G.O.

La sez. I Bari del TAR Puglia, con la sentenza 30 marzo 2022, n. 460, interviene sulla nullità di un incarico dirigenziale inconferibile, negando la propria giurisdizione devoluta al giudice ordinario.

Nel caso di specie, il RPCT, dopo apposita attività istruttoria e previo contraddittorio con l’interessato[1], dichiarava la nullità dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 17, Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto, del d.lgs. n. 39/2013, in presenza di un’ipotesi, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), del cit. d.lgs. (si tratta di una tipologia prevista tassativamente in un elenco), che vieta la nomina a dirigente «A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»[2].

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La seconda sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 1295 del 25 settembre 2019, interviene per limitare il diritto di accesso emulativo sull’attività della P.A., non funzionale o strumentale all’esercizio di una propria libertà o incisione della sfera giuridica: un controllo avulso dai principi del FOIA, pur ammissibile se circostanziato e anche in pendenza di procedimenti giudiziari.

La questione si presenta a fronte del silenzio – rigetto formatosi, ex art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, sull’istanza relativa ad ordinanze di demolizione e successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione nei confronti di terzi soggetti, con l’intento di verificare l’attività posta in essere dagli organi tecnici in relazione ai provvedimenti repressivi in materia edilizia: una evidente cesura sul facere.

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Diritto di accesso “emulativo” in pendenza di procedimenti giudiziari

Diritto di accesso “emulativo” in pendenza di procedimenti giudiziari

La seconda sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 1295 del 25 settembre 2019, interviene per limitare il diritto di accesso emulativo sull’attività della P.A., non funzionale o strumentale all’esercizio di una propria libertà o incisione della sfera giuridica: un controllo avulso dai principi del FOIA, pur ammissibile se circostanziato e anche in pendenza di procedimenti giudiziari.

La questione si presenta a fronte del silenzio – rigetto formatosi, ex art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990, sull’istanza relativa ad ordinanze di demolizione e successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione nei confronti di terzi soggetti, con l’intento di verificare l’attività posta in essere dagli organi tecnici in relazione ai provvedimenti repressivi in materia edilizia: una evidente cesura sul facere.

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La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 170 del 27 maggio 2019, interviene per definire le condizioni necessarie per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico in relazione alla formula assolutoria.

La questione viene affrontata in via indiretta (in un giudizio erariale) in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore di un dipendente, coinvolto in un procedimento penale (relativo a diverse ipotesi di reato in relazione alla procedura di appalto), che si è concluso «con la formula dell’estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione dei reati».

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Nessun rimborso spese legali per intervenuta prescrizione dei reati

Nessun rimborso spese legali per intervenuta prescrizione dei reati

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 170 del 27 maggio 2019, interviene per definire le condizioni necessarie per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico in relazione alla formula assolutoria.

La questione viene affrontata in via indiretta (in un giudizio erariale) in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore di un dipendente, coinvolto in un procedimento penale (relativo a diverse ipotesi di reato in relazione alla procedura di appalto), che si è concluso «con la formula dell’estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione dei reati».

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