«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La condotta abusiva

La sez. giur. Toscana, della Corte dei conti, con la sentenza n. 11 del 11 gennaio 2023, interviene condannare un impiegato al risarcimento del danno in favore della propria Amministrazione per la condotta assunta nell’effettuare le visite per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di pensioni e assegni di invalidità e per gli accertamenti ex lege n. 104/92, avendo preteso, da diverse pazienti sottoposte a visita o dalle donne che accompagnavano gli esaminandi, una serie di prestazioni sessuali in cambio del rilascio di certificazioni mediche favorevoli: un clamoroso abuso doloso delle funzioni.

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Richieste dolosamente improprie e danno erariale

Richieste dolosamente improprie e danno erariale

La condotta abusiva

La sez. giur. Toscana, della Corte dei conti, con la sentenza n. 11 del 11 gennaio 2023, interviene condannare un impiegato al risarcimento del danno in favore della propria Amministrazione per la condotta assunta nell’effettuare le visite per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di pensioni e assegni di invalidità e per gli accertamenti ex lege n. 104/92, avendo preteso, da diverse pazienti sottoposte a visita o dalle donne che accompagnavano gli esaminandi, una serie di prestazioni sessuali in cambio del rilascio di certificazioni mediche favorevoli: un clamoroso abuso doloso delle funzioni.

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Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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L’attività di difesa legale in giudizio, la quale, riconnettendosi ad interessi costituzionalmente rilevanti, elevabili a veri e propri diritti inviolabili, quale alla difesa ex art. 24 della Cost., presenta delle peculiarità, come il requisito della fiduciarietà del rapporto tra legale e parte assistita, che impongono un trattamento a livello normativo differenziato rispetto alle altre ipotesi di rapporti professionali (si pensi all’incarico professionale di progettazione o di redazione di uno strumento urbanistico ove il requisito della fiduciarietà è mancante o, comunque, non ha una valenza caratterizzata del rapporto che è, invece, imperniato soprattutto sul possesso di determinate competenze tecniche).

La qualità di professionista legale risulta il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi ed in cui concorrono mezzi e modi di tutela, appropriati e coerenti, esprimendo – questa specialità – in una specifica attitudine del rapporto negoziale che si riflette nelle relazioni tra i clienti e i professionisti legali, potendo scegliere l’interessato il proprio difensore sulla base dell’intuitu personae, che presuppone una generica fiducia, come riflesso delle qualità da essi normalmente possedute.

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La transazione della parcella nei servizi legali devoluta al G.O.

La transazione della parcella nei servizi legali devoluta al G.O.

L’attività di difesa legale in giudizio, la quale, riconnettendosi ad interessi costituzionalmente rilevanti, elevabili a veri e propri diritti inviolabili, quale alla difesa ex art. 24 della Cost., presenta delle peculiarità, come il requisito della fiduciarietà del rapporto tra legale e parte assistita, che impongono un trattamento a livello normativo differenziato rispetto alle altre ipotesi di rapporti professionali (si pensi all’incarico professionale di progettazione o di redazione di uno strumento urbanistico ove il requisito della fiduciarietà è mancante o, comunque, non ha una valenza caratterizzata del rapporto che è, invece, imperniato soprattutto sul possesso di determinate competenze tecniche).

La qualità di professionista legale risulta il riflesso soggettivo di una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi ed in cui concorrono mezzi e modi di tutela, appropriati e coerenti, esprimendo – questa specialità – in una specifica attitudine del rapporto negoziale che si riflette nelle relazioni tra i clienti e i professionisti legali, potendo scegliere l’interessato il proprio difensore sulla base dell’intuitu personae, che presuppone una generica fiducia, come riflesso delle qualità da essi normalmente possedute.

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La sez. seconda della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19 ottobre 2020 n. 22652, conferma un orientamento consolidato secondo il quale il rapporto negoziale, ossia il vincolo giuridico, si perfeziona con l’incontro di volontà mediante atto scritto (forma ad substantiam) o lo scambio di corrispondenza (proposta e accettazione), non rilevando gli atti interni della P.A. (deliberazioni o determinazioni) incapaci di perfezionare validamente le obbligazioni giuridiche delle parti.

L’obbligazione sorge con la sottoscrizione del contratto, osservando la forma scritta ad substantiam[1], con le precisazioni che seguono con riferimento agli incarichi legali.

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Perfezionamento dell’incarico di servizi legali

Perfezionamento dell’incarico di servizi legali

La sez. seconda della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 19 ottobre 2020 n. 22652, conferma un orientamento consolidato secondo il quale il rapporto negoziale, ossia il vincolo giuridico, si perfeziona con l’incontro di volontà mediante atto scritto (forma ad substantiam) o lo scambio di corrispondenza (proposta e accettazione), non rilevando gli atti interni della P.A. (deliberazioni o determinazioni) incapaci di perfezionare validamente le obbligazioni giuridiche delle parti.

L’obbligazione sorge con la sottoscrizione del contratto, osservando la forma scritta ad substantiam[1], con le precisazioni che seguono con riferimento agli incarichi legali.

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La VI sez. Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 19 ottobre 2020 n. 4568, interviene per delineare la legittimazione alla sottoscrizione dell’actio ad exibendum, in sede processuale in mancanza del mandato o della procura del titolare del diritto.

Giova rammentare che:

  • l’art. 6, del d.P.R. n. 184/2006, al comma 4 disciplina la richiesta formale di accesso, il cui procedimento «deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2», mentre all’art. 7 «Accoglimento della richiesta e modalità di accesso», comma 5 precisa che «l’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta».
  • l’art. 25, «Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi», della legge n. 241/1990, al comma 4 dispone che «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione», distinguendo, al successivo comma 5, che «Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo».

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Legittimazione (rappresentanza) sull’istanza di accesso agli atti in caso di silenzio

Legittimazione (rappresentanza) sull’istanza di accesso agli atti in caso di silenzio

La VI sez. Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 19 ottobre 2020 n. 4568, interviene per delineare la legittimazione alla sottoscrizione dell’actio ad exibendum, in sede processuale in mancanza del mandato o della procura del titolare del diritto.

Giova rammentare che:

  • l’art. 6, del d.P.R. n. 184/2006, al comma 4 disciplina la richiesta formale di accesso, il cui procedimento «deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima nell’ipotesi disciplinata dal comma 2», mentre all’art. 7 «Accoglimento della richiesta e modalità di accesso», comma 5 precisa che «l’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta».
  • l’art. 25, «Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi», della legge n. 241/1990, al comma 4 dispone che «Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione», distinguendo, al successivo comma 5, che «Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo».

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